traduzione italiana II rapporto
Garreton
RAPPORTO GARRETON 2
parziale traduzione del
II rapporto di Roberto Garreton, Relatore speciale sulla situazione
dei
diritti dell'uomo in Zaire, che ha per titolo:
"Rapporto della missione congiunta incaricata di indagare sulle
affermazioni a proposito di massacri e di altri attentati ai diritti
dell'uomo nell'est dello Zaire (attualmente Repubblica Democratica
del
Congo) a partire dal dicembre 1996, in applicazione del par. 6 della
risoluzione 1997/58 della Commissione sui Diritti dell'Uomo"
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ABBREVIAZIONI
AFDL - Alliance des forces democratiques pour la liberation du Congo-Zaire
FAB - Forces armees burundaises
FAR - Forces armees rwandaises
FAZ - Forces armees zairoises
APR - Armee patriotique rwandaise
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SOMMARIO
INTRODUZIONE
A - origini della missione congiunta
B - contatti tra l'Alto Commissario e l'AFDL
C - mandato e metodologia della missione congiunta
CAPITOLO I - LO SVOLGIMENTO DELLA MISSIONE
A - i contatti della delegazione degli interlocutori
B - il ruolo dell'equipe incaricata della sicurezza
C - le attivita' della missione congiunta a Kigali
CAPITOLO II - LE OBIEZIONI DELL'ALLEANZA E LA POSIZIONE DELLA MISSIONE
CONGIUNTA
CAPITOLO III - ATTACCHI CONTRO I CAMPI DEI RIFUGIATI
CAPITOLO IV - AFFERMAZIONI CONCERNENTI I MASSACRI E ALTRE VIOLAZIONI
DEI
DIRITTI DELL'UOMO
CAPITOLO V - DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE APPLICABILI
CAPITOLO VI - PROSSIME ATTIVITA' DELLA MISSIONE CONGIUNTA
CAPITOLO VII - CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
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Troverete qui di seguito una traduzione dei capitoli III, IV, V e VII,
curata da Anne Marie Chiesa.
Chi non avesse ricevuto il documento completo (in francese) e volesse
riceverlo,
ci scriva.
ciao
Sergio
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III ATTACCHI CONTRO I CAMPI DEI RIFUGIATI
42. La tragedia che ha condotto la Commissione dei Diritti Umani a
ordinare l'apertura di inchieste nell'est dello Zaire - decisione
appoggiata dal Consiglio di Sicurezza - e' l'esistenza di allegazioni
secondo le quali sarebbero stati commessi dei massacri all'interno
dei
campi dei rifugiati rwandesi entrati in Zaire in seguito al genocidio
dei Tutsi e ai massacri di Hutu moderati perpetrati nel 1994 in Rwanda.
L'esistenza stessa di questi campi e' una delle cause che hanno
scatenato il conflitto nell'est dello Zaire e cio' giustifica il fatto
che un intero capitolo sia stato consacrato a questa questione (...)
43. Con la vittoria, in Rwanda, del Fronte Patriottico Rwandese, circa
1.200.000 persone, in maggioranza di etnia Hutu, sono fuggite verso
lo
Zaire. Vi erano tra esse ex membri delle Forze Armate Rwandesi in rotta
e dei miliziani chiamati Interhamwe, vale a dire "coloro che attaccano
insieme". Numerose testimonianze raccolte dal Relatore speciale sulla
situazione dei diritti umani in Zaire nel suo rapporto
(E/CN.4/1996/6/Add.1) sottolineano la loro ferocia cosi' come le
incursioni che fanno in Rwanda per far sparire i testimoni del genocidio
(E/CN.4/1996/6/Add.1 par. 121 e 123); queste incursioni prendono di
mira
anche l'Uganda (E/CN.4/1996/6/Add.1 par. 122) e si teme di vederle
verificarsi in Burundi (E/CN.4/1996/6/Add.1 par. 124). Questa presenza
massiccia di rifugiati ha provocato danni ingenti all'economia e
all'ecologia zairesi ed e' stata la causa di violenti incidenti che
li
ha opposti alle FAZ e alla popolazione locale che vedeva migliaia di
compatrioti spostarsi in cerca di sicurezza e di condizioni di vita
migliori.
44. Secondo le forze dell'AFDL e il Governo rwandese, i rifugiati sono
costituiti essenzialmente da autori del genocidio, da membri dell'ex
esercito rwandese (ex-FAR) e da miliziani Interhamwe (...) e questo,
che
si trovino nei campi, siano nascosti nella foresta, siano disarmati
o
malati. Qualcuno, che dice di essere il rappresentante dell'AFDL in
Europa ed e' considerato tale in vari ambienti, M.E. Angulu, ha
dichiarato alla missione congiunta che fino a quando i rifugiati non
verranno separati dalle ex-FAR e dagli Interhamwe, saranno tutti
considerati come dei nemici dato che servono loro da scudo umano.
45. Naturalmente, non si puo' ignorare la presenza di autori del
genocidio, di militari e di miliziani tra i rifugiati. Purtroppo, il
governo zairese, a piu' riprese, ha ostacolato il loro allontanamento,
malgrado le ripetute domande dell'Alto Commissario per i Rifugiati
e
l'istanza del Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani
in
Zaire. Rimane inaccettabile il fatto di pretendere che piu' di 1.000.000
di persone - tra cui numerosi bambini - siano collettivamente designate
come autori di genocidio e possano essere giustiziate senza un giudizio.
Attacchi diretti condotti dai militari e/o da civili sotto la guida
delle forze dell'Alleanza
46. Secondo le informazioni ricevute, sono stati lanciati attacchi
feroci, a partire dall'inizio della guerra, contro i campi dei rifugiati
sia rwandesi che burundesi di Uvira (22-23 ottobre), Bukavu (29 ottobre
e giorni seguenti), Goma (3 novembre) e nei dintorni di queste citta'.
Poco importa che le vittime fossero oppure no autori del genocidio,
Interhamwe, membri delle ex-FAR o ancora degli intimidatori. Lo stesso
per gli attacchi condotti contro i campi di Shabunda a meta' gennaio
1997 e di Tingi-Tingi e Amisi a febbraio. Emerge dalle testimonianze
che
gli scontri e gli attacchi sono stati seguiti da massacri di rifugiati
e
dall'assassinio di civili non combattenti, nella quasi totalita' Hutu.
47. Secondo i dati disponibili, su 1,2 milioni di rifugiati installatisi
in Zaire a partire dal luglio 1994, 1.150.000 si trovava ancora nei
campi dei rifugiati all'inizio del conflitto, nel settembre 1996.
L'arrivo dei ribelli e gli attacchi contro i campi hanno spinto circa
600.000 rwandesi e 100.000 burundesi a ritornare nel loro paese, a
loro
rischio e pericolo. In data 6 maggio 1997, 183.000 erano stati
rimpatriati in Rwanda dall'HCR. Circa 120.000 sono fuggiti verso
Kisangani, Ubundu e Masisi. Altri 2.100 si sono rifugiati in Tanzania.
Non si ha nessuna notizia di circa 140.000 rifugiati, anche se, a piu'
riprese alcuni dei dispersi sono stati ritrovati piu' tardi, mentre
erravano verso ovest, nascosti nella foresta o rintanandosi in qualche
localita'. I 250.000 rifugiati persi a novembre e ritrovati solamente
il
20 dicembre tra Shabunda, Tingi-Tingi e Walikale non costituiscono
un
caso unico (E/CN.4/1996/6, par. 160).
48. I rifugiati hanno dovuto fuggire da un campo all'altro. E' cosi'
che
alcuni tra loro sono passati da cinque campi, e forse anche di piu'.
Hanno dovuto percorrere centinaia di chilometri a piedi, senza alcun
aiuto. I rifugiati sono stati dispersi in zone particolarmente
inospitali e inaccessibili per gli organismi umanitari e cio' ha fatto
si' che le principali cause di decesso fossero lo sfinimento e la
sottoalimentazione, oltre alla malaria, al colera e alla dissenteria.
49. Ultimamente, e' stato denunciato un altro stratagemma utilizzato
per
attaccare i rifugiati: secondo numerose testimonianze, le forze
dell'Alleanza annunciano l'arrivo di organismi umanitari in modo che
i
rifugiati nascosti nella foresta, e che ascoltavano la radio, si
radunino per ricevere aiuti; in quel momento vengono uccisi o spariscono
definitivamente. Al loro arrivo, gli organismi non trovano nessun
sopravvissuto. E' stato il caso di Kisuki (27 marzo) o di Matebo, tre
giorni dopo, e si possono citare ben altri esempi ancora.
50. Dai racconti ascoltati o letti dalla missione congiunta appare che
gli atti di violenza attribuiti all'AFDL sono stati per la maggior
parte
perpetrati contro i rifugiati all'interno dei campi profughi, non solo
all'inizio della guerra, ma ancora fino almeno al mese di maggio
dell'anno in corso. Molto spesso, gli obiettivi non sono stati ne'
i
combattenti Interhamwe, ne' gli ex soldati delle ex-FAR: si e' trattato
anche di donne, bambini, feriti, malati, moribondi e persone anziane
senza che si possa attribuire loro un disegno bellico preciso. Molte
volte, i massacri sono stati commessi quando i miliziani e i soldati
delle ex-FAR avevano gia' cominciato a battere in ritirata.
51. I fatti piu' recenti pervenuti alla conoscenza della missione
congiunta si sono svolti a Mbandaka il 13 maggio. Dei rifugiati, per
la
maggior parte donne, bambini e uomini non armati, che fuggivano verso
ovest sono stati assassinati e i loro corpi gettati nel fiume Congo,
mentre circa 140 rifugiati venivano sepolti dagli organismi umanitari
e
da contadini in fosse comuni. Viene accusata di questi fatti l'unita'
incaricata di fare le "pulizie" che aveva gia' operato a sud di
Kisangani. E secondo alcune testimonianze ricevute - che hanno condotto
il Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Zaire e
il
Relatore speciale sulle esecuzioni extra-giudiziarie, sommarie o
arbitrarie a lanciare un appello comune urgente -, piu' di 30 civili
sono stati assassinati a Uvira il 26 maggio dalle forze di sicurezza
dell'AFDL mentre stavano partecipando a una manifestazione organizzata
per protestare contro l'assassinio di qualche tempo prima di 5 persone
che erano state prelevate da elementi dell'Alleanza.
52. Inoltre, anche nel caso di veri combattenti, e' il caso di ricordare
che ne' i Banyamulenge o i ribelli dell'Alleanza, da un lato, ne' i
miliziani Interhamwe ne' le ex-FAR, dall'altro, fanno dei prigionieri.
Questo fatto e' stato riconosciuto da colui che e' noto come il
rappresentante dell'Alleanza in Europa, E. Angulu, che ha aggiunto
che
le ex-FAR e gli Interhamwe feriti nel combattimento vengono portati
dai
loro protettori, i membri delle FAZ, a Kinshasa dove si potrebbero
vedere all'ospedale.
53. Tuttavia, gli attacchi contro i campi non sono stati l'unico metodo
utilizzato per eliminare i rifugiati.
Il blocco degli aiuti umanitari
54. Il blocco degli aiuti umanitari e' stato cosa corrente, in
particolare nei primi giorni successivi alla conquista o alla
"liberazione" di una zona. Cio' e' successo dapprima a Uvira. Durante
quasi tutto il mese di novembre, all'HCR e' stato impedito di
raggiungere la zona di Rutshuru, e alcune zone gli sono state
completamente proibite, come la strada che collega Hombo a Walikale,
zona citata in particolar modo per essere stata teatro di avvenimenti
di
estrema gravita'. Tale e' stato anche il caso in certe zone di Masisi
e
nel campo situato vicino a Ikela. Recentemente, il 15 maggio, lo stesso
Alto Commissario aggiunto per i rifugiati, Sergio Vieira de Mello,
non
ha potuto andare oltre il chilometro 42 a sud di Kisangani, dove
migliaia di rifugiati aspettavano aiuti. Alla fine del mese di maggio,
il blocco continuava in diverse regioni.
55. Questi fatti non vengono mai presentati come un rifiuto di accesso
da parte delle autorita'. Esse invocano generalmente ragioni di
sicurezza. E' l'argomento che e' stato opposto al Relatore speciale
sulla situazione dei diritti umani in Zaire quando, il 28 marzo, e'
stato informato che non poteva recarsi a Nyakariba e a Nyamitaba
(E/CN.4/1997/6/Add.2, par. 13). E' cio' che e' successo anche a
Kisangani dove e' stata rivolta la stessa obiezione all'Alto Commissario
aggiunto per i rifugiati.
56. A volte, l'accesso agli aiuti umanitari e' stato limitato ad alcune
ore nell'arco della giornata e, in certi casi, a qualche giorno.
57. Il non accesso agli aiuti umanitari riveste una estrema gravita':
secondo alcune fonti, il tasso di mortalita' nei campi e' da 5 a 25
decessi quotidiani per 10.000 rifugiati e, in almeno un caso, ha
raggiunto 89,5 decessi quotidiani per 10.000 (in caso di catastrofi
un
tasso di un decesso per 10.000 persone e' gia' considerato eccessivo).
Quasi la meta' delle vittime sono bambini di meno di 5 anni.
58. Non solo questo atteggiamento delle forze dell'Alleanza mantenuto
per 8 mesi, a dispetto di tutte le richieste degli organismi umanitari,
e' difficilmente spiegabile, ma ancora porta a sospettare che sia questa
tattica piu' sottile ma non meno efficace mirante ad eliminare i
rifugiati rwandesi. L'impressione generale di coloro che hanno dovuto
osservarla e che non si tratterebbe soltanto di violenze occassionali
ma
piuttosto di uno stratagemma sapientemente utilizzato. Coloro che sono
sfuggiti agli attacchi rischiano la propria vita nella foresta, contro
ogni sforzo degli organismi umanitari. Le testimonianze concordanti
di
persone che dicono di essere state avvertite che il solo fatto di
aiutare i rifugiati Hutu li rendeva dei nemici viene a rafforzare questa
idea. Secondo ogni evidenza, nessun motivo tratto dall'insicurezza
o
dall'instabilita' dei paesi vicini saprebbe giustificare questi fatti.
Situazione delle persone sfollate all'interno del proprio paese
59. Dall'inizio del conflitto nel nord-Kivu (...), numerosi zairesi
si
sono rifugiati in Rwanda - e, nel 1996, 40.000 in Tanzania -, cosi'
come
in altre regioni del paese. Alla data del 29 luglio 1996, il numero
delle persone sfollate all'interno del proprio paese era compreso tra
250.000 e 400.000.
60. La situazione di queste persone continua ad essere altrettanto
precaria di quella dei rifugiati, peggio, non esiste nessun organismo
specializzato che si preoccupi della loro sorte. Gli sfollati e la
popolazione zairese in generale considerano i rifugiati come dei veri
"privilegiati", che beneficiano degli aiuti di organismi
intergovernativi e non governativi internazionali, a dispetto dei danni
- e' un fatto - che la loro presenza ha causato al loro modo di vita
e
al loro ambiente.
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IV. ALLEGAZIONI CONCERNENTI I MASSACRI E ALTRE VIOLAZIONI DEI DIRITTI
UMANI
61. Un gran numero d'informazioni e di testimonianze concernenti le
allegazioni di massacri e di altre violazioni dei diritti umani sono
pervenute alla missione congiunta. E' ovvio che un'inchiesta sul terreno
come quella richiesta dalla Commissione dei diritti umani permettera'
di
verificare piu' da vicino queste allegazioni.
A. Allegazioni di violazioni dei diritti umani attribuite all'AFDL
62. Il numero d'informazioni ricevute dalla missione congiunta e' quasi
triplicato rispetto alle 50 allegazioni di massacri che figurano nel
rapporto preliminare del Relatore speciale sulla situazione dei diritti
umani in Zaire (E/CN.4/1997/6 Add.2). La missione congiunta non ha
concentrato le sue ricerche sui casi individuali d'esecuzioni sommarie,
di sparizioni forzate, di torture o altre violazioni dei diritti umani
dato che lo scopo primario del suo mandato consisteva nel raccogliere
informazioni e testimonianze riguardo massacri e altre violazioni
massicce dei diritti umani. Tuttavia ha ricevuto numerose testimonianze
concernenti tali fatti.
63. La missione congiunta e' venuta a conoscenza di 134 allegazioni
di
massacri commessi principalmente dall'AFDL e dai ribelli Banyamulenge.
Tra queste allegazioni di massacri, 93 avrebbero avuto luogo nel
Nord-Kivu, 29 nel Sud-Kivu e 2 nell'Alto-Zaire. Le vittime sono per
lo
piu' dei rifugiati accusati d'appartenere alle milizie Interhamwe o
alle
ex-FAR, ma anche degli abitanti dei villaggi zairesi a maggioranza
Hutu,
sospettati di aver aiutato i rifugiati. Le informazioni ricevute
denunciano l'uccisione di parecchie migliaia di persone tra le quali
figurano un gran numero di donne e bambini. Decine di migliaia di
persone, in particolare rifugiati, sarebbero spariti involontariamente.
Alcuni tra loro, spinti verso le foreste, sono probabilmente morti
di
malattia o di malnutrizione, non sono stati massacrati. Certe
testimonianze provengono da persone che hanno loro stesse sepolto dei
cadaveri in fosse comuni. Dei pezzi di teloni dell'HCR sarebbero ancora
visibili su queste fosse. Numerose testimonianze parlano anche di odori
insopportabili di carnai, un po' ovunque nel Kivu.
64. Bisogna aggiungere che, secondo certe testimonianze, l'AFDL, in
alcune occasioni, ha fatto partecipare la popolazione locale alle
atrocita'. Per esempio, il 21 aprile, dei civili zairesi hanno attaccato
con l'aiuto di machete il campo di Kisesa I (che ospitava circa 25.000
persone) e, il 22 dello stesso mese, il campo di Kisesa II (al km.
25,
popolato da 30.000 rifugiati) di cui hanno distrutto le installazioni,
saccheggiando il materiale degli organismi umanitari e dell'HCR). Le
informazioni e le testimonianze ricevute attestano comunque che la
popolazione locale ha partecipato a questi attacchi su richiesta e
con
l'appoggio dei soldati dell'AFDL. Le autorita' attuali non hanno
ordinato nessuna inchiesta sulle allegazioni, ma al contrario
moltiplicano i dinieghi. Numerose testimonianze denunciano i tentativi
di fare sparire le tracce dei carnai e delle fosse comuni, specialmente
appiccando il fuoco.
65. L'accesso al Kivu rimane molto difficile per gli organismi umanitari
mentre uomini d'affari di diverse nazionalita' percorrono la regione
alla ricerca di succolenti affari sotto la scorta dell'AFDl
che
avrebbero pagato di tasca loro.
B. Allegazioni di violazioni dei diritti umani attribuite alle FAZ
66. La missione congiunta dispone di testimonianze e d'informazioni
che
attestano la partecipazione di membri delle Forze armate zairesi,
operanti soli o con l'aiuto di altri (milizie Bembe, per esempio) a
violazioni dei diritti umani. Queste informazioni si riferiscono a
33
allegazioni, diverse da quelle gia' menzionate dal Relatore speciale
sulla situazione dei diritti umani in Zaire nel suo rapporto preliminare
(E/CN.4/1997/6 Add.2).
67. Tra queste 33 allegazioni di violazioni dei diritti umani, 19
sarebbero state commesse nel Sud-Kivu, 5 nell'Alto-Zaire, 4 nel
Nord-Kivu, 2 nello Shaba e 1 nel Kasai Orientale. 23 allegazioni
denunciano esecuzioni e massacri le cui vittime sarebbero in maggioranza
civili zairesi e in particolare Banyarwanda. Il resto delle allegazioni
ricevute denuncia altri tipi di violazioni dei diritti umani come
torture, stupri e saccheggi.
68. Il Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani in Zaire,
in
occasione della sua visita a Goma dal 27 al 29 marzo, cosi' come gli
interlocutori che si sono intrattenuti con le autorita' dell'AFDL a
Lubumbashi, hanno dichiarato di essere disposti a ricevere tutte le
denunce che l'AFDL potrebbe depositare contro le altre parti in
conflitto, che si tratti di membri delle FAZ, di rifugiati, di mercenari
o di ogni altra persona, a studiare queste denunce e ad indagare su
di
esse.
69. Nei due casi, i rappresentanti dell'Alleanza si sono impegnati a
fornire al Relatore speciale o alla missione congiunta, secondo i casi,
le informazioni pertinenti. Sfortunatamente, a tutt'oggi, ne' l'uno
ne'
l'altro hanno ricevuto queste informazioni.
C. Allegazioni di violazioni dei diritti umani attribuite alle ex-FAR
e
alle milizie Interhamwe
70. Il numero delle allegazioni ricevute dalla missione congiunta su
incidenti commessi da membri delle ex-FAR o delle milizie Interhamwe
sono 19. Numerose testimonianze rivelano che membri delle milizie
Interhamwe e delle ex-FAR si sono abbandonati ad atti d'intimidazione
per dissuadere i rifugiati a rientrare in patria. Un testimone dice
di
essere passato in diversi campi (Idjwii, Kashusha, Nyabibwe, Tebero,
Walikale, Tingi-Tingi e Bula) e che la situazione era identica. Un
buon
numero di quelli che hanno tentato di rientrare, che hanno semplicemente
annunciato l'intenzione di farlo o che sono stati sospettati di voler
partire sono stati giustiziati.
71. La missione deplora la mancanza di collaborazione dell'AFDL, che
non
ha inviato, conformemente ai suoi impegni, gli elementi d'informazione
che dice di possedere sulle atrocita' commesse da membri delle ex-FAR
e
delle milizie Interhamwe.
D. Allegazioni di violazioni dei diritti umani attribuite alle altre
parti in conflitto.
72. Non c'e' nessun dubbio sulla partecipazione d'altre parti alla
guerra, in particolare dell'Esercito patriottico rwandese e delle Forze
armate burundesi, ne' la partecipazione di mercenari e di altre milizie
quali quella Mai-Mai o quelle dell'etnia Bembe. In tutti i casi, sembra
che quest'ultimi siano sempre associati ad altri partecipanti e che
agiscono raramente da soli. Quando lo fanno, appaiono legati alle parti
principali.
Esercito patriottico rwandese (APR)
73. Nel suo rapporto annuale. il Relatore speciale sulla situazione
dei
diritti umani in Zaire dice che "il Governo del Rwanda, in un'occasione
almeno (30 ottobre) ha riconosciuto un'incursione nel territorio
zairese, mentre numerosi testimoni confermano la presenza di militari
rwandesi in Zaire", e che le accuse concernenti la presenza di forze
militari straniere, rwandesi in particolare, sul territorio zairese
sono
verosimili (E/CN.4/1997/6 par. 178 e 179).
74. Questa partecipazione straniera si potrebbe spiegare nel modo
seguente: il Governo zairese non voleva separare le milizie Interhamwe
e
le ex-FAR dai rifugiati in buona fede, cio' ha permesso ai primi di
fare
le incursioni gia' menzionate. Gia' nel marzo 1995, il Vice-Presidente
del Rwanda, il generale Paul Kagame, aveva dichiarato che era
preoccupato per il fatto che la comunita' internazionale non impediva
la
militarizzazione dei campi dei rifugiati, e cio' favoriva le incursioni
nel suo paese. In questa occasione, asseriva che il suo governo avrebbe
perseguito i criminali che avessero attaccato il Rwanda attaccando
il
paese nel quale essi si trovavano.
75. A settembre, il Presidente del Rwanda, Pasteur Bizimungu, ha fatto
un appello da Cyangugu ai giovani Banyamulenge perche' inviassero le
loro mogli e i figli in Rwanda e perche' riprendessero il combattimento
per difendere i propri diritti. Il suo discorso, che era particolarmente
virulento, e' stato criticato dal Relatore speciale per lo Zaire nel
suo
rapporto annuale (E/CN.4/1997/6, par. 181 e nota 11).
76. D'altra parte, un buon numero di Banyanulenge fanno parte
dell'Alleanza e molti sono andati a combattere nel 1994 con il Fronte
patriottico rwandese, come ha riconosciuto il Vice-Presidente del Rwanda
nel novembre 1996. Il Relatore speciale sulla situazione dei diritti
umani in Zaire ha anche sottolineato che numerosi Banyamulenge zairesi
erano entrati nel Governo rwandese (E/CN.4/1997/6, par. 178 e nota
10).
Molti di loro sono tornati a combattere nella loro patria. Allo stesso
modo il Governo rwandese e il Governo burundese (entrambi dominati
da
Tutsi, come i Banyamulenge), hanno restituito l'appoggio che avevano
ricevuto inviando degli uomini a combattere contro il Maresciallo
Mobutu, ex-protettore del regime di Juvenal Habyarimana.
77. Le testimonianze che chiamano in causa l'AFDL attestano, a piu'
riprese, la complicita' dell'APR. Ma altre, e specialmente quelle
ricevute dalla missione congiunta menzionano solo la partecipazione
dell'APR. Tra le 4 allegazioni di massacri di cui la missione e' venuta
a conoscenza, le vittime erano principalmente dei rifugiati i cui
cadaveri sarebbero stati ritrovati nei fiumi Semliki, Karoruma, Lubero
e
Luhule.
Forze armate burundesi
78. Come nel caso del Rwanda, il desiderio delle autorita' burundesi
di
partecipare alla guerra nell'est dello Zaire potrebbe essere spiegato
con la persecuzione dei rifugiati Hutu. Bisogna ricordare che, secondo
numerose testimonianze, gli Hutu burundesi estremisti del Consiglio
nazionale per la difesa della democrazia (CNDD) trasmettevano a partire
dal territorio zairese delle incitazioni a prendere le armi contro
il
governo burundese (E/CN.4/1996/66, par. 55 e 56).
79. Diverse testimonianze rendono conto della partecipazione delle forze
armate burundesi, in particolare all'inizio dell'offensiva dei ribelli
Banyamulenge. Queste informazioni testimoniano quattro incidenti in
cui
centinaia di rifugiati Hutu sarabbero stati giustiziati, in particolare
nel campo di Gatuma, nel Sud-Kivu.
Mercenari
80. La partecipazione di mercenari ai massacri, alla fine e' stata pure
confermata. A questo riguardo, l'incidente piu' documentato e' quello
che ha visto, l'8 marzo, dei membri delle FAZ, alleati a mercenari
serbi, torturare a morte un gran numero di civili zairesi, compresi
due
religiosi, nella zona di Kisangani. La missione congiunta e' stata
ugualmente informata che a Walikale, Nord-Kivu, dei mercenari,
congiuntamente a FAZ che pilotavano degli aerei jugoslavi, avrebbero
bombardato nel febbraio 1997 dei mercati e delle zone civili. Un gran
numero di persone sarebbero state uccise. Incidenti simili avrebbero
avuto luogo a Shabunda, nel Sud-Kivu.
V. DISPOSIZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE APPLICABILI
81. E' opportuno domandarsi se fatti tali quali quelli che sono stati
descritti sono stati pianificati o no e se presentano o no un carattere
sistematico. I rapporti e le testimonianze ricevute portano a pensare
che non e' possibile scartare il loro carattere sistematico, risultato
di una preparazione preliminare. La tattica che consiste nell'assediare
i campi prima di attaccarli, indipendentemente dall'interesse che essi
presentano come bersaglio militare, l'invito fatto agli abitanti delle
citta' a maggioranza Hutu a riunirsi nelle scuole o nelle chiese per
poi
massacrarli, l'appello ingannevole lanciato per mezzo della radio
ufficiale a tutti quelli che si trovano nella foresta per incoraggiarli
ad uscire per ricevere cure mediche ed aiuti alimentari prima di
assassinarli e l'ostacolo all'azione umanitaria o il rifiuto opposto
alla stessa nei campi ne sono altrettante testimonianze.
82. La partecipazione di elementi dell'Alleanza a questi fatti non
sarebbe piu' da discutere; uno spirito di vendetta per il genocidio
perpetrato in Rwanda nel 1994 e per le persecuzioni e le uccisioni
di
cui il Nord-Kivu e' teatro dal marzo 1993 spiegherebbe questi
avvenimenti. Non bisogna dimenticare che i Banyamulenge che hanno
ammesso davanti al Relatore speciale sulla situazione dei diritti umani
in Zaire che erano in procinto di armarsi per difendersi
(E/CN.4/1996/66, par. 33) sarebbero membri dell'Alleanza e che molti
di
loro si sarebbero arruolati nei ranghi del Fronte Patriottico rwandese,
la cui vittoria e' all'origine dell'esodo dei rifugiati verso lo Zaire
e
la Tanzania.
I fatti esposti costituiscono un crimine di genocidio?
83. Una prima domanda che possiamo porci e' se i fatti esposti
costituiscono o no un genocidio. Secondo l'articolo II della Convenzione
per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, del 9
dicembre 1948, si intende per genocidio "uno qualunque degli atti
seguenti, commesso con l'intenzione di distruggere, tutto o in parte,
un
gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:
a) omicidio di membri del gruppo
b) grave attentato all'integrita' fisica o mentale dei
membri del
gruppo
c) sottomissione intenzionale del gruppo a condizioni
d'esistenza che
portino alla sua distruzione fisica totale o parziale
d) misure miranti ad ostacolare le nascite in seno al
gruppo
e) trasferimento forzato di bambini del gruppo ad un'altro
gruppo".
84. Non si puo' negare che siano stati commessi dei massacri di
carattere etnico, le cui vittime sono in gran parte hutu, rwandesi,
burundesi e zairesi. Secondo il parere preliminare della missione
congiunta, alcune di queste allegazioni potrebbero costituire atti
di
genocidio. Tuttavia le informazioni attualmente a disposizione della
missione congiunta non permettono di formulare un'opinione precisa
e
definitiva. Un'inchiesta approfondita sul territorio della Repubblica
democratica del Congo permetterebbe di chiarire questa situazione.
I fatti esposti costituiscono delle violazioni al diritto umanitario
internazionale?
85. La natura di "conflitto armato" dei fatti esposti è fuori
dubbio.
Nessuna delle parti l'ha negato e ci si trova in presenza degli elementi
previsti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 di cui lo Zaire fa parte.
E' ugualmente chiaro che si tratta di un conflitto dove terzi paesi
sono
implicati e che ha delle ripercussioni per altri Paesi (ritorno di
rifugiati, produzione di nuovi rifugiati, ecc.). Tuttavia il conflitto
si svolge all'interno di un solo paese. Sebbene il Governo zairese
abbia
denunciato l'intervento straniero, tutta la comunita' internazionale
ha
trattato il conflitto come un conflitto non internazionale.
86. In compenso, l'ostruzionismo con cui si urta l'azione umanitaria
e
le gravissime violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario
registrati possono essere considerati come una minaccia alla pace e
alla
sicurezza internazionale, ai sensi del Capitolo VII della Carta delle
Nazioni Unite.
87. Di conseguenza, la gravita' dei fatti denunciati, cosi' come il
controllo effettivo esercitato dalle forze ribelli su certe parti del
territorio zairese dal settembre 1996 oltrepassano di molto il carattere
di semplici disordini o tensioni interne.
88. Alla luce di queste considerazioni, e' indiscutibile per la missione
congiunta che occorre applicare al conflitto in atto nell'est dello
Zaire le norme enunciate nell'articolo 3 comune alle quattro Convenzioni
di Ginevra. (nota: In caso di conflitto armato che non presenti un
carattere internazionale e che sorga sul territorio di una delle Alte
Parti contraenti, ciascuna delle Parti in conflitto sara' tenuta ad
applicare almeno le disposizioni seguenti:
1) Le persone che non partecipano direttamente alle ostilita',
ivi
compresi i membri delle forze armate che hanno deposto le armi e le
persone che sono state messe fuori combattimento da malattia, ferite,
detenzione, o per qualsiasi altra causa, saranno, in qualsiasi
circostanza, trattati con umanita', senza alcuna distinzione di
carattere sfavorevole basato sulla razza, il colore, la religione o
la
credenza, il sesso, la nascita o il patrimonio, o qualsiasi altro
criterio analogo.
A questo proposito, sono e restano proibite, sempre e ovunque, nel
confronto delle persone sopra menzionate:
a) gli attacchi che arrechino danno alla vita e all'integrita'
fisica, in particolare l'uccisione in tutte le sue forme, le
mutilazioni, i trattamenti crudeli, le torture e i supplizi
b) prendere ostaggi
c) gli attentati alla dignita' delle persone, in particolare
i
trattamenti umilianti e degradanti
d) le condanne pronunciate e le esecuzioni effettuate
senza un
giudizio preliminare, emesso da un tribunale regolarmente costituito,
dotato delle garanzie giudiziarie riconosciute come indispensabili
dai
popoli civili.
2) I feriti, gli ammalati e i naufraghi saranno raccolti
e curati
(...)).
89. Le allegazioni esposte nel presente rapporto lasciano pensare che
questa disposizione sia stata seriamente violata, ma che queste
violazioni non sono solo imputabili all'Alleanza, ma anche alle altre
parti in conflitto.
I fatti esposti costituiscono dei crimi contro l'umanita'?
90. Resta infine da chiedersi se i fatti di cui si e' reso conto
costituiscono o no dei crimini contro l'umanita'.
91. Il concetto di crimini contro l'umanita' e' stato ripreso
nell'articolo 6 c) dello Statuto del Tribunale penale militare di
Norimberga, nella Convenzione per la prevenzione e la repressione del
crimine di genocidio, nella Convenzione per la prevenzione e la
repressione del crimine di segregazione razziale, nella Convenzione
sulla imprescrittibilita' dei crimini di guerra e dei crimini contro
l'umanita', cosi' come nel rapporto della commissione di esperti
stabilito dalla risoluzione 780 del Consiglio di sicurezza sulla
ex-Yugoslavia, e infine nel progetto di codice dei crimini contro la
pace e la sicurezza dell'umanita', elaborato dalla Commissione di
diritto internazionale. L'articolo 18 di questo progetto di codice
intende per crimine contro l'umanita' "il fatto di commettere, in
maniera sistematica o su vasta scala e con l'istigazione o sotto la
direzione di un governo, di un'organizazzione o di un gruppo, uno dei
seguenti atti", elencando l'omicidio, lo sterminio, la tortura, la
riduzione in schiavitu', le persecuzioni per motivi politici, razziali,
religiosi o etnici, la discriminazione istituzionalizzata per motivi
razziali, etnici, o religiosi comportante la violazione delle liberta'
e
dei diritti fondamentali dell'essere umano e avente per risultato lo
sfavorire gravemente una parte della popolazione, la deportazione o
il
trasferimento forzato di popolazioni, operati arbitrariamente, la
detenzione arbitraria, la sparizione forzata di persone, lo stupro,
la
costrizione alla prostituzione e altre forme di violenza sessuale,
altri
atti disumani, che minacciano gravemente l'integrita' fisica o mentale,
la salute e la dignita' umana, come le mutilazioni o le sevizie gravi.
92. Secondo il parere della missione congiunta, il concetto di crimini
contro l'umanita' potrebbe essere applicato anche alla situazione che
ha
regnato e che continua a regnare nella Reppublica democratica del Congo.
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VII. CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI
A. Conclusioni
98. La missione congiunta ha ricevuto come supplemento dell'analisi
contenuta nel rapporto della missione preliminare del Relatore speciale
sullo Zaire del mese di marzo 1997 nell'est dello Zaire, delle
testimonianze e delle informazioni sulla perpetrazione di massacri
e di
altre violazioni gravi dei diritti umani e del diritto internazionale
umanitario. Dalla missione preliminare, il numero delle allegazioni
ricevute concernenti massacri cosi' come luoghi di fosse comuni si
e'
quadruplicato. Inoltre, e' stato particolarmente scioccante notare
l'assenza di prigionieri di guerra e gli attacchi contro gli ospedali
o
i centri di cura. Questi massacri e violazioni dei diritti umani hanno
per origine:
a) gli attacchi lanciati ciecamente contro i campi dei
rifugiati
facendo delle vittime non solo tra i membri delle ex-FAR, gli
Interhamwe, gli autori di minacce e i responsabili dei genocidi, ma
anche tra i numerosissimi civili innocenti, in particolare bambini,
donne ed anziani;
b) il blocco sistematico degli aiuti umanitari destinati
ai campi dei
rifugiati, che ha fatto un gran numero di morti, vittime della
malnutrizione e delle malattie;
c) la politica della guerra senza pieta' escludendo la
cattura di
prigionieri;
d) le misure intimidatorie miranti a forzare i rifugiati
a fuggire
verso la foresta e verso zone ostili dove e' stato reso impossibile
ogni
via d'accesso per la missione umanitaria.
99. La missione congiunta puo' fin da ora indicare che esistono dei
gravi indizi che permettono di affermare che delle persone appartenenti
all'una o all'altra parte del conflitto che ha luogo nell'est dello
Zaire, ormai Repubblica Democratica del Congo, tra l'inizio del mese
di
settembre 1996 e il 17 maggio 1997, hanno probabilmente commesso delle
gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, in particolare
degli articoli 3 (comuni) delle quattro Convenzioni di Ginevra del
1949.
Queste violazioni del diritto umanitario internazionale sarebbero state
commesse principalmente dall'AFDL, dai Banyamulenge e dai loro alleati
(68,02% delle allegazioni ricevute). Inoltre, sarebbero state commesse
anche dalle Forze armate zairesi (16,75% delle allegazioni ricevute),
dalle ex-FAR e Interhamwe (9,64% delle allegazioni ricevute), dalle
Esercito patriottico rwandese (2,03% delle allegazioni ricevute), dalle
Forze armate burundesi (2,03% delle allegazioni ricevute) e da mercenari
(1,52% delle allegazioni ricevute) che combattevano a fianco di
Kinshasa. Occorre sottolineare che la missione congiunta ha anche
rilevato piu' di 30 casi per i quali non e' stato possibile determinarne
gli autori. Questi crimini sembrano rivestire un carattere
sufficientemente massiccio e sistematico perche' possa essere loro
attribuita la qualifica di crimine contro l'umanita'. In attesa che
un'inchiesta piu' approfondita possa identificarne gli autori, devono
essere dichiarati imprescrittibili, in conformita' con la Convenzione
del 26 novembre 1968 sull'imprescrittibilita' dei crimini di guerra
e
dei crimini contro l'umanita'. Inoltre, gli autori potrebbero essere
giudicati dai tribunali internazionali, come e' stato deciso per
l'ex-Yugoslavia e il Rwanda.
100. Dopo uno studio approfondito dell'insieme delle testimonianze ed
altre informazioni disponibili, merita di essere presa in considerazione
e definita la questione se e' stato pianificato ed eseguito un
genocidio. In effetti, si puo' constatare l'appartenenza etnica comune
della maggior parte delle vittime: hutu zairesi, rifugiati hutu rwandesi
e hutu burundesi. I metodi utilizzati, e cioe' i massacri deliberati
e
premeditati, la dispersione dei rifugiati in zone inaccessibili ed
inospitali, il blocco sistematico degli aiuti umanitari, il rifiuto
ostinato opposto fino ad ora a qualunche tentativo di condurre
un'indagine imparziale ed obiettiva sulle gravissime allegazioni
ricevute, sono altrettanti elementi particolarmente inquietanti.
Tuttavia, in mancanza di accesso ai luoghi sospetti e in mancanza di
un'inchiesta piu' approfondita e completa, per il momento la missione
congiunta non puo' che riservarsi di rispondere a questa domanda. La
gravita' e il numero delle allegazioni ricevute giustificano che la
comunita' internazionale, in particolare tutti gli Stati legati dalla
Convenzione del 9 dicembre 1948 per la prevenzione e la repressione
del
crimine di genocidio, accordi un'attenzione costante
ed una grande priorita' alla necessita' urgente di far cessare
immediatamente le violazioni dei diritti umani e i blocchi di condurre
sul territorio della Repubblica Democratica del Congo e su ogni altro
territorio adeguato le inchieste approfondite, imparziali ed obiettive
che la questione del genocidio giustifica.
101. La missione congiunta e' altresi' preoccupata dal persistere delle
gravi allegazioni di violazioni dei diritti umani e di massacri commessi
in particolare nelle regioni del Nord e Sud-Kivu, cosi' come dalla
repressione violenta delle manifestazioni popolari. In questo senso,
le
esecuzioni sommarie che hanno accompagnato la presa del potere a
Kinshasa confermano le inquietudini relative ai comportamenti dei
soldati dell'Alleanza al di fuori del campo delle telecamere e suscitano
delle preoccupazioni riguardo al loro ruolo futuro in una societa'
che
si dice in transizione verso la democrazia. Questa situazione chiede
piu' che mai la realizzazione di indagini urgenti, approfondite ed
indipendenti e cio' sulla totalita' del territorio della Repubblica
Democratica del Congo.
102. La missione congiunta si dispiace che il suo mandato riguardi solo
i fatti che sono avvenuti a partire dal settembre 1996, dato che la
causa principale del conflitto in Congo risiede nell'arrivo massiccio
di
rifugiati rwandesi e burundesi nell'est del paese, in seguito ai
massacri e al genocidio che hanno avuto luogo in Rwanda tra aprile
e
luglio 1994. Prende in considerazione che il suo mandato possa essere
modificato ratione temporis per consentire indagini piu' esaustive.
103. La missione congiunta esprime i suoi ringraziamenti alla segreteria
e ai funzionari delle istituzioni umanitarie del sistema delle Nazioni
Unite che operano nella regione dei Grandi Laghi e alle diverse sedi,
per l'appoggio che le hanno fornito cosi' come agli organismi non
governativi per averle comunicato informazioni preziose.
104. La missione congiunta e' stata realizzata dietro proposta del
Relatore speciale sulla situazione dei diritti dell'uomo in Zaire,
che
ha valutato che la diffusione dei rapporti dei meccanismi della
Commissione dei diritti dell'uomo, la fiducia riposta nelle istituzioni
per la difesa dei diritti umani, il coordinamento che esiste tra tutti
i
meccanismi, cosi' come l'esperienza, l'imparzialita' e l'indipendenza
dei relatori e dei membri dei gruppi di lavoro incaricati di queste
questioni, erano la garanzia della credibilita' dei suoi rapporti.
105. Tuttavia, il carattere onorifico e a tempo determinato dei loro
mandati non permettte ai responsabili di questi meccanismi di dedicarsi
interamente ai propri incarichi, che sono tra gli incarichi piu'
importanti affidati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite in materia
di protezione dei diritti umani. Inoltre, si tratta di meccanismi creati
dalla Commissione dei diritti umani, organo tecnico del Consiglio
economico e sociale, che non ha i mezzi per eseguire le proprie
decisioni. La sola forza dei relatori speciali risiede nella qualita'
professionale dei loro rapporti, nella loro integrita' e nella loro
considerazione. Il caso dell'Alleanza non e' il primo in cui un governo
o una autorita' oggetto d'inchieste rifiutino ogni forma di
cooperazione, il che sollecita a prendere in considerazione modalita'
diverse d'inchiesta. Qualunque siano le inchieste che dovranno essere
condotte in futuro, dovranno imperativamente obbedire ai seguenti
criteri: inchieste serie, imparziali, professionali ed affidate a
persone obiettive esperte nel campo dei diritti umani, che possano
dedicarsi interamente ai loro compiti e in tutta indipendenza, che
siano
libere da qualsiasi influenza politica e che possano formulare le loro
conclusioni in un rapporto che possa essere ampiamente diffuso.
B. Raccomandazioni
Al Governo della Repubblica Democratica del Congo
106. La missione congiunta rivolge alla Repubblica Democratica del Congo
le seguenti raccomandazioni:
1. in primo luogo, manifestare chiaramente il proprio attaccamento
alla causa dei diritti umani, condannando nettamente e pubblicamente
le
atrocita' di cui si rende conto nel presente rapporto e s'impegni a
mettere in atto tutto il possibile per farle cessare
2. mettere fine immediatamente al blocco degli aiuti umanitari
destinati ai rifugiati e alle persone sfollate, prendere tutte le misure
adeguate per far cessare le sofferenze che sopportano le categorie
piu'
sfavorite dei rifugiati, in particolare i rifugiati dispersi, le donne,
gli anziani e i bambini
3. assicurare la sicurezza cosi' come il diritto alla vita
e
all'integrita' fisica di tutte le persone che si trovano sul territorio
appartenente alla sua giurisdizione
4. cooperare senza riserve con la missione incaricata di
indagare
sulle allegazioni di massacri e altre violazioni dei diritti umani
nell'est del Congo, vigilare affinche' abbia accesso senza ostacoli
al
territorio e dare le garanzie necessarie riguardo alla sua sicurezza;
proteggere i luoghi dei massacri e assicurare la sicurezza degli
eventuali testimoni nello stretto rispetto delle decisioni prese dagli
organi competenti delle Nazioni Unite, e in particolare della
risoluzione 1997/58 della Commissione dei diritti umani. E'
particolarmente importante assicurare la liberta' di movimento e la
sicurezza della missione, affinche' i fatti constatati dal responsabile
della sicurezza e di cui si rende conto nel capitolo I del presente
rapporto non si ripetano
5. ordinare, riguardo alle allegazioni di massacri e di
violazioni
dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale, delle
inchieste ufficiali, imparziali e conformi alle norme delle Nazioni
Unite relative alla prevenzione efficace delle esecuzioni
extra-giudiziarie, arbitrarie e sommarie e ai fini d'inchieste
efficacemente su queste esecuzioni, cosi' come alle altre norme
applicabili; l'inchiesta sulle allegazioni di cui si e' rende conto
nel
presente rapporto dovra' essere affidata a persone cbe godano della
piu'
grande autorita' morale, che agiscano in tutta indipendenza e altamente
competenti in materia. Il rapporto dovra' essere reso pubblico. Occorre
inoltre, prendere tutte le misure necessarie per spezzare l'impunita'
e
il ciclo di violenza criminale, allo scopo di favorire la piena ed
completa realizzazione dello Stato di diritto nella Repubblica
Democratica del Congo
6. promuovere lo Stato di diritto, in particolare creando
un sistema
giudiziario efficace, indipendente e imparziale, e garante della lotta
contro l'impunita', che una volta di piu' costituisce la causa
principale della persistenza delle violazioni dei diritti umani in
tutta
la regione dei Grandi Laghi
7. stabilire una vera e propria amministrazione pubblica
e
principalmente una forza di polizia civile distinta dalla Forza militare
dell'Alleanza e che rispetti le regole internazionali relative
all'impiego della forza pubblica da parte dei responsabili
dell'applicazione della legge. In questo ordine d'idee, e'
indispensabile escludere dalla polizia ogni persona sulla quale pesino
delle allegazioni di partecipazione a torture, a esecuzioni sommarie
o a
sparizioni forzate
8. permettere agli organismi delle Nazioni Unite, in particolare
l'Ufficio dell'Alto Commissario per i diritti umani/Centro per i Diritti
Umani, l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'UNICEF
e il Programma Alimentare Mondiale, cosi' come alle organizzazioni
umanitarie, di svolgere i propri incarichi miranti alla soluzione dei
problemi con i quali e' alle prese la Repubblica Democratica del Congo
con un accento particolare a favore della protezione delle donne, dei
bambini e degli anziani, dei rifugiati o delle vittime di sparizioni
o
di spostamenti forzati, cosi' come dei malati e dei feriti.
All'Organizzazione delle Nazioni Unite e alla comunita' internazionale
107. La missione congiunta rivolge all'Organizzazione delle Nazioni
Unite e alla comunita' internazionale le seguenti raccomandazioni:
1. Il Consiglio di sicurezza potrebbe considerare l'invio
immediato
di osservatori militari e/o di polizia nelle zone insicure
2. prendere le dovute disposizioni perche' l'inchiesta
sui massacri e
altre violazioni dei diritti umani possa essere effettuata con la
collaborazione del Governo della Repubblica del Congo, utilizzando
tutti
i mezzi tecnici ed umani necessari
3. in riferimento a cio' che e' stato indicato nel paragrafo
106,
possono essere prese in considerazione le due opzioni seguenti:
a) mantenere la missione
attuale aggiungendole degli investigatori
professionali che resteranno in permanenza sul campo durante la durata
del mandato della missione e che lavoreranno sotto l'autorita' di
esperti indipendenti con tutte le garanzie necessarie alla loro
sicurezza e alla loro liberta' di movimento
b) creare sotto l'egida del
Consiglio di sicurezza una commissione
permanente i cui esperti saranno in grado di rimanere sul posto fino
a
che sara' necessario durante la durata del loro mandato, senza
pregiudizio di competenze gia' attribuite ai meccanismi extra
convenzionali della Commissione
4. senza pregiudizio di una risoluzione che potrebbe adottare
l'Assemblea generale, esaminare la possibilita' di convocare una
sessione straordinaria della Commissione dei diritti umani, tenendo
conto della limitazione ratione temporis e ratione loci del mandato
della missione congiunta e alla situazione esplosiva che regna
attualmente nella Repubblica Democratica del Congo
5. creare dei corridori umanitari affinche' i rifugiati,
nascosti
nella foresta, possano avere accesso alle organizzazioni umanitarie
e
essere rimpatriati nei loro paesi se lo desiderano e generalmente
rispettare e fare rispettare il dovere internazionale di protezione
dovuto ai rifugiati in virtu' della Convenzione relativa allo statuto
dei rifugiati del 28 luglio 1951
6. prendere le misure necessarie perche' le persone accusate
di
partecipazione al genocidio in Rwanda e che sono attualmente mescolati
con i rifugiati compaiano davanti al Tribunale penale internazionale
competente
7. prendere le misure necessarie per fare cessare il traffico
d'armi
nella regione dei Grandi Laghi; rendere pubblico il rapporto stabilito
dalla Commissione internazionale d'inchiesta creata in applicazione
della risoluzione 1013 (1955) del Consiglio di sicurezza e mantenuto
in
vigore dalla risoluzione 1053 (1996) relativa a questa questione.
Ai Governi dei paesi vicini alla Repubblica Democratica del Congo
108. La missione congiunta rivolge ai paesi vicini le seguenti
raccomandazioni:
1. accogliere i rifugiati che si trovano sul loro territorio,
rispettando il diritto d'asilo e cessando le espulsioni massicce dei
rifugiati
2. proteggere i rifugiati e disarmare i richiedenti asilo
che
potrebbero essere armati
3. evitare che il loro territorio sia utilizzato per infiltrarsi
negli altri paesi vicini e destabilizzarli.
Al Governo rwandese
109. La missione congiunta rivolge in particolare al Governo rwandese
le
seguenti raccomandazioni:
1. accogliere i rifugiati, in particolar modo quelli rimpatriati
dalla Repubblica Democratica del Congo, vegliando sulla loro sicurezza
e
sul pieno rispetto dei loro diritti fondamentali. A questo proposito,
bisognera' vegliare affinche' la politica di raggruppamento dei
rimpatriati non incoraggi la pratica delle esecuzioni sommarie, delle
sparizioni forzate, dei regolamenti di conti o delle detenzioni
arbitrarie e affinche' coloro sui quali pesano seri indizi di
partecipazione al genocidio siano oggetto di un giudizio equo, che
rispetti la presunzione di innocenza e i diritti della difesa davanti
ad
una giurisdizione imparziale
2. ordinare delle indagini approfondite, indipendenti ed
imparziali,
conformi al regolamento delle Nazioni Unite in materia e che dovranno
essere affidate a personalita' indipendenti che godano della piu' alta
autorita' morale e che possiedano la competenza richiesta; portare
in
tribunale i presunti responsabili di queste violazioni qualunque sia
il
loro grado
3. il Governo rwandese deve anche manifestare chiaramente
il proprio
attaccamento alla causa dei diritti umani, condannando chiaramente
ed
espressamente, come il Governo della Repubblica Democratica del Congo,
le atrocita' di cui si rende conto nel presente rapporto.