Testo del trattato Nato (Washington, 4 aprile 1949)
Le Parti del presente Trattato, riaffermando la propria fede negli scopi
e nei principi della Carta delle Nazioni Unite, ed il desiderio di vivere
in pace con tutti i popoli e con tutti i governi, decisi a salvaguardare la
libertà dei propri popoli, il proprio retaggio comune e la propria civiltà,
fondati sui principi della democrazia, sulle libertà individuali e sul
predominio del diritto, desiderosi di favorire nella regione dell'Atlantico
settentrionale il benessere e la stabilità, decisi a riunire i loro sforzi
per la loro difesa collettiva e per il mantenimento della pace e della
sicurezza, hanno siglato d'intesa il presente Trattato del Nord Atlantico:
Articolo 1
Le Parti si impegnano, in ottemperanza alla Carta delle Nazioni Unite, a
comporre con mezzi pacifici qualsiasi controversia internazionale nella
quale possano essere implicate, in modo da non mettere in pericolo la pace,
la sicurezza e la giustizia internazionali, e ad astenersi nei loro
rapporti internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della
forza in modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite.
Articolo 2
Le Parti contribuiranno al futuro sviluppo di relazioni internazionali
pacifiche ed amichevoli rafforzando le proprie istituzioni libere,
diffondendo i principi sui quali tai istituzioni si basano e promuovendo
stabilità e benessere. Esse cercheranno di eliminare i conflitti nelle rispettive
politiche economiche internazionali ed incoraggeranno le
reciproche relazioni economiche.
Articolo 3
Al fine di conseguire con maggiore efficacia gli obiettivi del presente
Trattato, le Parti, individualmente e congiuntamente, nello spirito di una
continua e effettiva autodifesa e assistenza reciproca, manterranno e
svilupperanno la propria capacità individuale e collettiva di resistenza ad
un attacco armato.
Articolo 4
Le Parti si consulteranno quando, secondo il giudizio di una di esse,
ritengano che l'integrità territoriale, l'indipendenza politica o la
sicurezza di una di esse siano minacciate.
Articolo 5
Le Parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse, in
Europa o nell'America settentrionale, costituirà un attacco verso tutte, e
di conseguenza convengono che se tale attacco dovesse verificarsi, ognuna
di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa individuale o
collettiva riconosciuto dall'art.51 dello Statuto delle Nazioni Unite,
assisterà la parte o le parti così attaccate, intraprendendo
immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione
che giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego della forza armata, per
ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico
settentrionale.
Qualsiasi attacco armato siffatto, e tutte le misure prese in conseguenza
di esso, verrà immediatamente segnalato al Consiglio di Sicurezza. Tali
misure dovranno essere sospese non appena il Consiglio di Sicurezza avrà
adottato le disposizioni necessarie per ristabilire e mantenere la
pace e la sicurezza internazionali (1).
Articolo 6
Ai sensi dell'articolo 5, per attacco armato contro una o più parti si
intende un attacco armato:
contro il territorio di una di esse in Europa o nell'America
settentrionale, contro i Dipartimenti algerini di Francia (2), contro il
territorio della Turchia o contro le isole situate sotto la giurisdizione
di una delle parti della regione dell'Atlantico settentrionale a nord del
Tropico del Cancro;
contro le forze, le navi o gli aeromobili di una delle parti che si trovino
su detti territori o in qualsiasi altra regione d'Europa nella quale alla
data di entrata in vigore del presente Trattato siano stazionate forze di
occupazione di una delle parti, o che si trovino nel Mare Mediterraneo o
nella zona dell'Atlantico a nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi.
Articolo 7
Il presente Trattato non pregiudica e non dovrà essere considerato come
pregiudicante in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dallo
Statuto alle parti che sono membri dell'ONU, o la competenza primaria del
Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionali.
Articolo 8
Ogni parte dichiara che nessuno degl'impegni internazionali ora in vigore
tra essa ed ogni altra parte o tra essa e qualsiasi altro Stato è in
contrasto con le disposizioni del presente Trattato e si obbliga a non
assumere alcun impiego internazionale in contrasto con il presente Trattato.
Articolo 9
Le Parti con il presente Trattato costituiscono un Consiglio, con diritto
alla alla rappresentanza di ognuna di esse, per decidere le questioni in
connessione al presente Trattato. L'organizzazione del Consiglio dovrà permettere
una convocazione in ogni momento. Il Consiglio potrà creare gli organi che
riterrà necessario; in particolare esso dovrà immediatamente
costituire un comitato di difesa che dovrà raccomandare le misure per
l'implementazione degli articoli 3 e 5.
Articolo 10
Le Parti potranno decidere all'unanimità di invitare ogni altro Stato
Europeo di adottare le norme del presente Trattato, contribuendo così alla
sicurezza dell'area nord atlantica. Gli Stati così invitati potranno
diventare Parte del presente Trattato depositando i propri strumenti di
adesione presso il Governo degli Stati Uniti d'America. Il Governo degli
Stati Uniti d'America informerà tutte le Parti di tale deposito.
Articolo 11
Il presente Trattato dovrà essere ratificato ed attuato dalle Parti in
accordanza con le norme costituzionali di ciascuna delle Parti. Gli strumenti
di ratifica dovranno essere depositati il più presto possibile
presso il Governo degli Stati Uniti d'America, che notificherà tale atto a
tutte le Parti. Il Trattato entrerà in vigore tra gli Stati che l'avranno
ratificato non appena la maggioranza degli Stati firmatari, ivi comprese le
ratifiche di Belgio, Canada, Francia, Lussemburgo, Olanda, Gran Bretagna e
Stati Uniti d'America, avranno depositato le ratifiche, ed entrerà in
vigore rispetto agli altri Stati nel momento del deposito delle loro ratifiche.
Articolo 12
Dopo 10 anni dall'entrata in vigore del Trattato, o in ogni momento
successivo, le Parti dovranno avviare le consultazioni circa la revisione
del Trattato, qualora una di esse ne faccia richiesta, tenendo in
considerazione la pace e la sicurezza dell'area nord atlantica, ivi incluso
lo sviluppo degli assetti regionali ed universali secondo la Carta delle
Nazioni Unite, per il mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.
Articolo 13
Dopo 20 anni dall'entrata in vigore del Trattato ciascuna delle Parti
potrà ritirare la propria adesione dopo un anno dal deposito del relativo
avviso Stati Uniti d'America, il quale provvederà a notificare alle altre
Parti il deposito di tale avviso.
Articolo 14
Il presente Trattato, nelle versioni francese ed
inglese facenti
ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo degli Stati Uniti
d'America. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse ai Governi delle
parti contraenti.
Note:
1. La definizione dei territori ai quali è applicabile l'articolo 5 è stato
modificato dall'articolo 2 del Protocollo del Trattato del Nord Atlantico
con l'ingresso della Grecia e della Turchia e i Protocolli firmati
all'ingresso della Repubblica Federale della Germania e della Spagna.
2. Il 16 gennaio 1963, il Consiglio del Nord Atlantico ricevette una
dichiarazione del Rappresentante Francese che segnalava che, a seguito del
voto del 1 luglio 1962 sull'autodeterminazione, il popolo algerino si era
pronunciato in favore dell'indipendenza dell'Algeria in cooperazione con la
Francia. Di conseguenza, il Presidente della Repubblica Francese il 3
luglio 1962 riconobbe ufficialmente l'indipendenza dell'Algeria. Ne risultò
che i "Dipartimenti algerini della Francia" cessarono di esistere, e che
allo stesso tempo la loro menzione nel Trattato del Nord Atlantico non
aveva più significato. Il Consiglio prese dunque atto che, per quel che
riguardava gli ex Dipartimenti algerini di Francia, gli articoli
interessati di questo Trattato erano divenuti inapplicabili a partire dal 3
luglio 1962.
Nota di Studi per la Pace: Traduzione non ufficiale. Per la versione
originale, cfr. la pagina web dell'Organizzazione del Nord Atlantico
(NATO).