forum per la pace - Livorno

 

  STATUTO

associazione di volontariato

ART. 1 -  L'associazione di volontariato FORUM PER LA PACE, più avanti chiamata per brevità "Associazione", con sede in Livorno, Via Anna Frank 17, è una rete di associazioni, movimenti e gruppi di varia ispirazione (religiosa, culturale, politica, umanitaria ecc.) intessuta sull'interesse di fare un percorso insieme sul tema della Pace, con i suoi risvolti di promozione della solidarietà civile, culturale e sociale.

ART. 2 -  L'Associazione non intende appiattirsi in omogeneità sterile ma vuole valorizzare le differenze di ogni formazione culturale, religiosa e politica come ricchezza che ciascuno saprà portare agli altri.

L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo volontario e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali (Segreteria, Presidente) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3 -  Interlocutori dell'Associazione sono tutte le forze popolari, politiche, sociali, culturali e religiose che condividono gli obiettivi di cui all'art. 1 e si battono per un ordine internazionale finalizzato alla giustizia e alla pace. Pace come valore principalmente umano che ci unisce al di là di ogni differenza. Pace come valore che ognuno vive nella propria specificità culturale, religiosa, politica, sociale.

L'attività dell'Associazione si estende, inoltre, a tutte le tematiche della solidarietà, dell'ambiente, della conoscenza e del dialogo dei popoli e delle religioni, della convivenza interetnica, dell'economia al servizio dell'uomo. L'Associazione, di conseguenza, promuove il commercio equo e solidale e la finanza etica.



ART. 4 -  Per conseguire le finalità statutarie, l'Associazione promuove una serie di attività di carattere politico, culturale, di solidarietà e cooperazione internazionale quali raccolta di fondi ed invio di materiali, finanziamento di progetti di sviluppo in collaborazione con la controparte locale; attività di educazione alla pace quali conferenze, pubblicazioni, realizzazione di video, dibattiti, attività di sensibilizzazione, convegni, seminari di studio e quanto altro risponda ai fini proclamati.

SOCI

ART. 5 -  Sono soci fondatori del Forum per la Pace le seguenti associazioni cittadine: Associazione Italia-Nicaragua, Caritas Diocesana, Chiesa Valdese, Comunità Internazionale Baha'i, Comunità Cristiana di Base "Piazza del Luogo Pio", Gruppo di Educazione alla Pace, Gruppo Missionario della Parrocchia N.S. del Rosario. Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato, tutte le associazioni, i gruppi e i movimenti che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, e che indicano un delegato (con diritto di voto) ed eventuali altri delegati (senza diritto di voto) alla partecipazione alle assemblee. La richiesta di adesione va presentata all'Assemblea dell'Associazione.

L'Assemblea si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'Associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione, a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, a eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.



ART. 6 -  La qualifica di socio si perde per:


ART. 7 -  Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso alla Segreteria entro trenta giorni; su di esso decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ORGANI SOCIALI

ART. 8 -  Nell'Associazione la partecipazione di ogni gruppo è su una base di parità sostanziale; caratteristica specifica dell'Associazione è quella di essere un insieme di movimenti che si mettono in gioco, i cui rappresentanti partecipano in prima persona. L'Associazione si dota solo degli organi essenziali al suo funzionamento.

Gli incarichi hanno durata annuale, affinché essi siano condivisi da più persone e che ci sia una rotazione che permetta a tutti di assumersi queste responsabilità.

Sono organi di partecipazione democratica e di direzione dell'Associazione:

ART. 9 -  L'Assemblea Generale dei soci può essere ordinaria o straordinaria. La Segreteria deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta aprile. Inoltre può convocare, quando crede necessario, altre assemblee ordinarie o straordinarie.

La convocazione avviene tramite avviso scritto, da inviare ad ogni socio con almeno sette giorni di preavviso, contenente la data e l'ora di prima e di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

ART. 10 -  L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. In entrambi i casi, qualora si debba decidere per lo scioglimento della Associazione saranno necessarie le seguenti maggioranze favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti. I soci sono tenuti a versare una quota associativa il cui importo viene stabilito annualmente dall'Assemblea. La quota associativa non è rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una delega.

ART. 11 -  L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

ART. 12 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria.

ART. 13 -  Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dalla Segreteria.

ART. 14 -  La Segreteria è formata da tre membri, uno dei quali è il Presidente, e si riunisce di norma una volta al mese. La Segreteria dura in carica un anno e può essere rieletta.

ART. 15 -  Compiti della Segreteria:

E' di pertinenza della Segreteria tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare, tra gli altri, sono compiti della Segreteria:

ART. 16 -  I compiti principali del Presidente sono:

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 17 -  Le entrate dell'Associazione sono costituite da: Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
ART. 18 -  La segreteria presenta annualmente all'Assemblea, entro il trenta aprile, la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.

E' fatto comunque divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ATTIVITA' SECONDARIE

ART. 19 -  L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.

DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 20 -  La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea straordinaria appositamente convocata dalla Segreteria, la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

NORME RESIDUALI

ART. 21 -  Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.