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STATUTO |
associazione di volontariato
ART. 1 - L'associazione di volontariato FORUM PER LA PACE,
più avanti chiamata per brevità "Associazione", con sede in Livorno,
Via Anna Frank 17, è una rete di associazioni, movimenti e gruppi di varia
ispirazione (religiosa, culturale, politica, umanitaria ecc.) intessuta sull'interesse
di fare un percorso insieme sul tema della Pace, con i suoi risvolti di promozione
della solidarietà civile, culturale e sociale.
ART. 2 - L'Associazione non intende appiattirsi in omogeneità
sterile ma vuole valorizzare le differenze di ogni formazione culturale, religiosa
e politica come ricchezza che ciascuno saprà portare agli altri.
L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza
del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità
delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti
(salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della
associazione), i quali svolgono la propria attività in modo volontario
e spontaneo.
Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi
sociali (Segreteria, Presidente) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea
ordinaria dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono
attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere
soci.
ART. 3 - Interlocutori dell'Associazione sono tutte le forze popolari,
politiche, sociali, culturali e religiose che condividono gli obiettivi di cui
all'art. 1 e si battono per un ordine internazionale finalizzato alla giustizia
e alla pace. Pace come valore principalmente umano che ci unisce al di là
di ogni differenza. Pace come valore che ognuno vive nella propria specificità
culturale, religiosa, politica, sociale.
L'attività dell'Associazione si estende, inoltre, a tutte le tematiche
della solidarietà, dell'ambiente, della conoscenza e del dialogo dei popoli
e delle religioni, della convivenza interetnica, dell'economia al servizio dell'uomo.
L'Associazione, di conseguenza, promuove il commercio equo e solidale e la finanza
etica.
ART. 4 - Per conseguire le finalità statutarie, l'Associazione
promuove una serie di attività di carattere politico, culturale, di solidarietà
e cooperazione internazionale quali raccolta di fondi ed invio di materiali, finanziamento
di progetti di sviluppo in collaborazione con la controparte locale; attività
di educazione alla pace quali conferenze, pubblicazioni, realizzazione di video,
dibattiti, attività di sensibilizzazione, convegni, seminari di studio
e quanto altro risponda ai fini proclamati.
SOCI
ART. 5 - Sono soci fondatori del Forum per la Pace le seguenti
associazioni cittadine: Associazione Italia-Nicaragua, Caritas Diocesana, Chiesa
Valdese, Comunità Internazionale Baha'i, Comunità Cristiana di Base
"Piazza del Luogo Pio", Gruppo di Educazione alla Pace, Gruppo Missionario della
Parrocchia N.S. del Rosario. Possono far parte dell'Associazione, in numero illimitato,
tutte le associazioni, i gruppi e i movimenti che si riconoscono nello Statuto
e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, e che indicano
un delegato (con diritto di voto) ed eventuali altri delegati (senza diritto di
voto) alla partecipazione alle assemblee. La richiesta di adesione va presentata
all'Assemblea dell'Associazione.
L'Assemblea si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.
Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza
italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di
adesione all'Associazione.
I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione, a partecipare a
tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea
per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, a eleggere
ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea
i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento
della stessa.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può
venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse
iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente
limitativi di diritti o a termine.
ART. 6 - La qualifica di socio si perde per:
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi:
- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti
o delle deliberazioni degli organi sociali;
- per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in
ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto
con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.
ART. 7 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso
ricorso alla Segreteria entro trenta giorni; su di esso decide in via definitiva
la prima Assemblea dei soci.
ORGANI SOCIALI
ART. 8 - Nell'Associazione la partecipazione di ogni gruppo è
su una base di parità sostanziale; caratteristica specifica dell'Associazione
è quella di essere un insieme di movimenti che si mettono in gioco, i cui
rappresentanti partecipano in prima persona. L'Associazione si dota solo degli
organi essenziali al suo funzionamento.
Gli incarichi hanno durata annuale, affinché essi siano condivisi da più
persone e che ci sia una rotazione che permetta a tutti di assumersi queste responsabilità.
Sono organi di partecipazione democratica e di direzione dell'Associazione:
- l'Assemblea Generale dei soci;
- la Segreteria;
- il Presidente.
ART. 9 - L'Assemblea Generale dei soci può essere ordinaria
o straordinaria. La Segreteria deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno
una volta l'anno entro il trenta aprile. Inoltre può convocare, quando
crede necessario, altre assemblee ordinarie o straordinarie.
La convocazione avviene tramite avviso scritto, da inviare ad ogni socio con almeno
sette giorni di preavviso, contenente la data e l'ora di prima e di seconda convocazione,
nonché l'ordine del giorno.
ART. 10 - L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente
costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più
uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di
questi ultimi. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle
questioni poste all'ordine del giorno. In entrambi i casi, qualora si debba decidere
per lo scioglimento della Associazione saranno necessarie le seguenti maggioranze
favorevoli: in prima convocazione almeno i due terzi dei soci presenti aventi
diritto al voto; dalla seconda convocazione in poi la maggioranza assoluta dei
voti dei presenti.
Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei
due terzi dei presenti. I soci sono tenuti a versare una quota associativa il
cui importo viene stabilito annualmente dall'Assemblea. La quota associativa non
è rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile. Hanno
diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una delega.
ART. 11 - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga
presentata alla sua attenzione e in particolare:
- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione o rigetto dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle
relazioni annuali della Segreteria;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione - modifica - revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso:
la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;
ART. 12 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea
straordinaria.
ART. 13 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria,
impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di
consultare il verbale dei lavori dell'Assemblea redatto dalla Segreteria.
ART. 14 - La Segreteria è formata da tre membri, uno dei quali
è il Presidente, e si riunisce di norma una volta al mese. La Segreteria
dura in carica un anno e può essere rieletta.
ART. 15 - Compiti della Segreteria:
E' di pertinenza della Segreteria tutto quanto non sia per legge o per Statuto
di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia
di ordinaria amministrazione. In particolare, tra gli altri, sono compiti della
Segreteria:
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee
approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- coordinare tutte le attività dell'Associazione (inviti, riunioni,
resoconti, attività esterne) e curarne i contatti necessari.
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione
e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà
dell'Associazione o ad essa affidati.
ART. 16 - I compiti principali del Presidente sono:
- rappresentare l'Associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per
conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni della Segreteria;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione al di fuori di
quanto stabilito dall'Assemblea e dalla Segreteria per un importo massimo
deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria.
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge
o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o della Segreteria.
ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
ART. 17 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:
- beni mobili e immobili;
- donazioni, lasciti o successioni.
ART. 18 - La segreteria presenta annualmente all'Assemblea, entro
il trenta aprile, la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio
trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.
E' fatto comunque divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi
di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ATTIVITA' SECONDARIE
ART. 19 - L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo
di auto-finanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività economiche
marginali di cui al D.M. del 25/5/1995.
DURATA E SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
ART. 20 - La durata dell'Associazione è illimitata ed
essa non potrà sciogliersi che per decisione di un'Assemblea straordinaria
appositamente convocata dalla Segreteria, la quale dovrà decidere sulla
devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore
di organizzazioni di volontariato che operino in identico o analogo settore.
L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da scegliersi
preferibilmente tra i soci.
NORME RESIDUALI
ART. 21 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto,
dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi
competenti, decide l'Assemblea ai sensi delle leggi vigenti e dei principi generali
dell'ordinamento giuridico.