CHI PUO' DICHIARARSI OBIETTORE DI COSCIENZA
Questa guida descrive come accedere a questa particolare legge, la n. 230 del 8 luglio 1998, e come districarsi nei meandri delle varie burocrazie. Innanzitutto chi può dichiararsi obiettore? Per poter diventare obiettori si deve innanzitutto avere effettuato la visita di leva, ed essere stati dichiarati abili all'arruolamento nelle forze armate. Tutti gli "abili ed arruolati" possono dichiararsi obiettori a patto che non si trovino in una di queste situazioni:
a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni per porto d'armi (artt. 28-30 T.U.P.S.). Attenzione! Tale limitazione riguarda anche il porto d'armi da caccia, ma non il possesso di repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, le armi denominate "da bersaglio di sala", quelle ad emissione di gas oppure ad aria compressa, gli strumenti lanciarazzi;
b) abbiano presentato domanda da meno di due anni per fare il servizio militare in corpi armati (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Forestale dello Stato, ma anche richiesta di ammissione ad accademie militari o come volontari in ferma nelle forze armate) o per qualunque altro impiego che comporti luso delle armi;
c) siano stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone, per porto od uso abusivo di armi, per appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità organizzata.
Possono sembrare norme certe, ma così non è. Ad esempio una condanna per calunnia è un delitto commesso mediante violenza contro persona? E perché è sufficiente la condanna in primo grado per non poter essere obiettori, se i gradi di giudizio garantiti dalla Costituzione sono tre?
Riassumendo se non avete questi tipi di precedente o condanna siete nella classica "botte di ferro", in caso contrario....è meglio che contattiate la più vicina sede della Associazione Obiettori per capire cosa fare.
QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI OBIEZIONE
Non avete mai posseduto un'arma, nè compiuto un atto di violenza verso il prossimo? Bene siete già a buon punto per poter diventare obiettori. Adesso dovete armarvi di..calendario. Infatti la domanda di obiezione deve essere presentata entro precisi termini temporali. Come se ciò non bastasse, le nuove leggi sulla visita di leva e sullobiezione di coscienza hanno reso la situazione ancora più confusa. Siate pazienti, ed occhi aperti!
Cominciamo da chi non ha in corso rinvio per motivi di studio e che dovrà tener conto di queste scadenze incrociate:
a) sino al 31 dicembre 1998 la domanda di obiezione di coscienza potrà essere presentata entro 60 giorni dallavvenuto arruolamento, cioè dallultimo giorno della visita di leva in cui si è stati dichiarati abili per svolgere il servizio militare;
b) dal 1 gennaio 1999 i giorni utili per presentare la domanda dopo larruolamento passano da 60 a 15.
Vi sono poi i cosiddetti "rivedibili", che vengono a trovarsi in una condizione particolare. Innanzitutto esistono due tipi di rivedibili:
-i giovani che dopo la visita di leva vengono giudicati "temporaneamente inabili" dalle autorità militari. Essi al termine della prima visita di leva non risultano quindi arruolati. Se intendono dichiararsi obiettori dovranno attendere quindi la seconda visita, essere dichiarati abili per difendere la Patria, e quindi presentare domanda di obiezione entro sessanta giorni, sino al 31 dicembre 1998, o entro 15, a partire dal 1 gennaio 1999;
-vi sono poi i giovani che vengono dichiarati abili, ma che ritengono tale decisione non corretta e chiedono una 'visita suppletiva'. In questo caso è tassativo prima presentare domanda di obiezione di coscienza, e successivamente chiedere un ulteriore controllo medico. Si deve inoltre ricordare che la richiesta di controlli medici successivi all'arruolamento preclude dal diritto di usufruire, se studenti, della continuazione al rinvio per motivi di di studio, sempre che se ne abbia diritto.
Vi è infine la numerosa categoria di "quelli che sono studenti". Anche in questo caso la spartiacque è dato dalla fatidica data del 31 dicembre 1998. Vediamo insieme i vari casi:
a) cittadini che hanno effettuato la visita di leva nel 1998 o in anni precedenti e che, perché studenti medi o universitari, hanno in corso regolare rinvio per motivi di studio oppure, per chi ha fatto la visita di leva nel 1998, possono chiedere di avere il rinvio per lanno 1999.
Chiunque si trovi in queste condizioni può presentare domanda entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si cessa di usufruire del rinvio, tenendo presente che ciò sarà possibile solo sino al 31 dicembre 1999. Oltre a questo folle limite temporale (introdotto dallilluminato governo Prodi con lassenso dei grandi enti convenzionati), si deve anche fare attenzione alla scadenza del rinvio che si verifica per:
-raggiunti limiti di età (compimento del 26-esimo/28-esimo anno di età, a seconda dei corsi di laurea, per gli universitari, o del 22-esimo anno per i ripetenti delle superiori. Gli studenti delle superiori tengano presente inoltre che a partire dal 1 gennaio 1999 potranno usufruire del ritardo per terminare questo tipo di studi per non più di tre volte);
-aver portato a termine gli studi (laurea o diploma di scuola secondaria con non successiva iscrizione all'università);
-non aver dato il numero di esami previsti all'università che danno diritto ad ottenere il proseguimento del rinvio.
Se una di queste situazioni si verifica nel 1999, la data ultima per presentare domanda di obiezione è quindi il 31 dicembre 1998.
Si tenga comunque presente che la presentazione della domanda di obiezione di coscienza non pregiudica in alcun modo il diritto a continuare ad usufruire del rinvio, sempre che se ne abbia diritto.
Infine chi si trova in questa situazione ricordi che nel 1999 eventuali richieste di rinvio per gli anni successivi dovranno essere presentate:
a) entro il 30 settembre per gli studenti delle superiori e per chi si deve iscrivere al primo anno di università (quest ultimi potranno far pervenire il certificato di iscrizione sino alla data del 31 dicembre 1999);
b) entro il 31 dicembre per gli studenti universitari iscritti ad anni successivi al primo.
E importante che gli studenti delle superiori che non intendono proseguire gli studi all'università tengano presente che in tale caso il loro rinvio cessa il giorno dopo il conseguimento del diploma. Se quindi essi non presentano domanda entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello del conseguimento del diploma l'unica "scappatoia" che rimane è quella dell'iscrizione ad un corso universitario, in modo di continuare ad essere studenti, dando quindi validità al loro rinvio sino al 31 dicembre dell'anno in cui hanno svolto e superato gli esami di licenza di scuola media superiore.
Lo stesso discorso vale per chi si laurea nel corso del 1998 o del 1999: lunica via di fuga è liscrizione a corsi di specializzazione post laurea, corsi di perfezionamento oppure puntare ad un dottorato di ricerca. A questo proposito si tenga presente che dal 1 gennaio 1999 liscrizione a queste "specializzazioni" da diritto al rinvio sino al compimento del ventinovesimo anno di età.
b) cittadini che compiono i 18 anni a partire dallanno 1999 e che sono studenti.
Per loro cambia tutto! Infatti le nuove normative prevedono che loro non faranno più come i loro fratelli, che prima facevano la visita di leva, venivano dichiarati "abili ed arruolati" e poi chiedevano il rinvio per motivi di studio.
Per loro funzionerà tutto esattamente al contrario! Ciò significa che rinvieranno per motivi di studio la visita di leva stessa, che effettueranno solo al termine del ciclo di studi superiori o universitari.
Insomma prima si terminano gli studi, rinviando la visita di leva, e solo dopo si fa la visita di leva. Se alla visita di leva decidono che siete "abili ed arruolati" avrete solo 15 giorni di tempo per presentare la domanda di obiezione di coscienza.
Storicamente il 90% delle domande di obiezioni respinte lo sono state a causa della presentazione fuori dai termini previsti dalla legge.
Rileggetevi questo paragrafo e, se avete ancora le idee confuse, non esitate a contattare la più vicina sede della Associazione Obiettori Nonviolenti!
COME PRESENTARE DOMANDA DI OBIEZIONE
Anche la presentazione della domanda deve essere effettuata seguendo regole precise, in modo da evitare brutte sorprese in seguito.
Ricordate quindi che:
-la firma dell'obiettore in calce alla domanda deve essere autenticata presso un qualsiasi ufficio comunale autorizzato;
-la domanda, redatta in carta semplice, deve essere presentata in duplice copia al Distretto Militare o alla Capitaneria di Porto di appartenenza;
-la domanda può essere recapitata a mano, facendosi rilasciare una ricevuta in cui sia indicata la data di presentazione, oppure per spedizione postale, con raccomandata con ricevuta di ritorno (in quest'ultimo caso fa fede come ricevuta e data di presentazione il timbro dell'ufficio postale accettante);
-è obbligatorio allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti di non essere in nessuna delle condizioni che impediscono di esercitare il diritto allobiezione;
- è più che consigliabile allegare alla domanda una dichiarazione in cui indicare:
a) larea e il settore in cui si intende svolgere il servizio civile;
b) se si vuole svolgere il servizio civile in enti pubblici (comuni, ASL, comunità montane, ministeri, ecc.) o privati (associazioni, cooperative sociali, comunità, ecc.);
c) lente presso cui si vuole svolgere il proprio servizio civile. Potete elencare fino ad un massimo di dieci enti, che devono essere situati tutti nella stessa regione;
- potete infine allegare qualsiasi documento riteniate opportuno che dimostri esperienze o titoli di studio e di lavoro.
Fate sempre una fotocopia della domanda, che l'obiettore deve conservare, insieme alla ricevuta che dimostri la sua corretta presentazione al Distretto Militare o alla Capitaneria di Porto.
Tutto chiaro?
Ma come si fa a scegliere un ente e che cosa si scrive in una domanda di obiezione?
SCEGLIERE LENTE DI SERVIZIO CIVILE
Molti tendono a sottovalutare questo passaggio...e sbagliano, perché lì dovranno passare almeno dieci mesi della loro vita.
Molti non scelgono, dando quindi la possibilità alle burocrazie ministeriali di decidere al posto loro dove andare e cosa fare durante il servizio civile.
Per scegliere al meglio occorre avere un poco di tempo, quindi non riducetevi agli ultimi giorni.
Programmate e pensate con cura il periodo in cui presentare la domanda di obiezione e, qualche mese prima, cominciate a cercare lente dove svolgere il vostro servizio civile.
Ecco alcune regole doro:
a) procuratevi lelenco degli enti convenzionati della area geografica in cui volete svolgere il vostro servizio civile. Questi elenchi li potete trovare presso le sedi della Associazione Obiettori Nonviolenti ed anche sul suo sito internet;
b) individuate gli enti che utilizzano gli obiettori nel settore di impiego di vostro interesse;
c) telefonate allente e fissate un appuntamento con il responsabile del servizio civile;
d) nel corso del colloquio chiedete di:
-avere copia del piano dimpiego degli obiettori, con indicati orari di servizio settimanali e mansioni;
-sapere se è necessaria o prevista la permanenza presso strutture dellente per i servizi di vitto ed alloggio, e come questi servizi vengono erogati (anche qui carta...canta!);
-conoscere quale formazione vi verrà fornita;
-avere copia della convenzione da cui risulti la durata del servizio civile presso lente, comprensiva del periodo di formazione;
-sapere le date di congedo dei vostri colleghi già in servizio, in modo da poter valutare quando si "libera un posto" e se vi è coincidenza con la vostra probabile data di partenza per il servizio civile;
-sapere se per il posto di servizio che vi interessa lente non abbia già in corso altre richieste nominative.
Evitate come la peste enti che rifiutino di fornirvi queste informazioni per scritto oppure prevedano nella loro convenzione una durata del servizio civile, comprensiva della formazione, superiore ai dieci mesi.
Più complessa la questione riguardante il vitto e lalloggio, servizi che con la vecchia legge del 1972 dovevano essere forniti obbligatoriamente dagli enti almeno per il 50% dei loro posti di servizio. Infatti le convenzioni stipulate dagli enti con la vecchia legge continuano a rimanere in vigore anche con la 230/98 e ci vorrà parecchio tempo prima che esse vengano rinnovate ai sensi della nuova normativa.
Infatti la nuova legge prevede che siano gli enti a decidere se vogliono fornire o meno il vitto e lalloggio.
In questa fase di passaggio dalla vecchia alla nuova legge, se avete necessità di vitto ed alloggio cercatevi un ente che vi garantisca questi servizi con un buon livello di qualità.
Se invece volete continuare a dormire e mangiare a casa vostra accertatevi di individuare un ente che non vi pianti grane per mangiare e dormire dove vogliono i responsabili.
Se avete individuato un buon ente, con un posto che si libera quando va bene a voi, con attività di servizio civile serie e ben programmate, scegliete quello e solo quello!
E vero, potete indicarne sino a dieci, ma chi ve lo fa fare?
Non si tratta di un gesto di buona creanza verso uno stato ed unamministrazione che ha sempre trattato malissimo gli obiettori, quanto di un segno di rispetto verso i vostri colleghi, ragazzi come voi e con problemi simili ai vostri.
La concorrenza tra sfortunati e deboli (gli obiettori) avvantaggia solamente i forti e i prepotenti (enti convenzionati e amministrazione dello stato)!
MODULO DI DOMANDA
Vi siete fatti i vostri calcoli, avete anche individuato lente dove svolgere il vostro servizio civile? Allora è tempo di inviare la vostra domanda.
Di seguito riportiamo il modello tipo di domanda di obiezione di coscienza. Ma non dovrebbe essere personale? Ogni obiettore non dovrebbe scriversi la propria?
E' vero, la domanda deve essere individuale, ma nessun cittadino è tenuto a dare spiegazioni delle proprie ragioni di coscienza. Inoltre gli obiettori hanno verificato in questi anni che è meglio presentare una domanda standard, piuttosto che lanciarsi in esposizioni scritte che possano essere burocraticamente messe in discussione da qualche funzionario del ministero della difesa.
Consigliamo quindi di presentare il testo di domanda riportato di seguito. Se volete ampliare o modificare le motivazioni, siate prudenti: fate esaminare il nuovo testo presso qualche sede della Associazione Obiettori Nonviolenti
LA DOMANDA E' STATA PRESENTATA: ED ADESSO COSA SUCCEDE?
L'obiettore non può che attendere la risposta, anche se essa dovrà pervenire in tempi ben precisi.
L'Amministrazione della Difesa, una volta ricevuta la domanda di obiezione di coscienza, è obbligata ad adempiere ad alcuni obblighi amministrativi.
In particolare, il Distretto Militare deve, se intende farlo, verificare presso i competenti uffici ed amministrazioni linesistenza delle cause ostative, inesistenza che è già stata dichiarata dallobiettore nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Potrebbe accadere, come nel passato, che alcuni Distretti Militari pretendano che sia l'obiettore a cercare e portare al distretto questi documenti: si tratta di una richiesta illecita ed irregolare, in quanto chiedono a privati cittadini di svolgere attività per cui dipendenti dello stato sono regolarmente stipendiati. E' quindi a discrezione dell'obiettore far pervenire direttamente tale documentazione.
Il Distretto Militare deve inoltre verificare se la domanda è stata inoltrata nei termini temporali previsti dalla legge ed in tale caso apportare le opportune note sul foglio matricolare dell'obiettore, oltre a togliere il suo nominativo dalle liste di chiamata alle armi, in attesa di una risposta alla domanda di obiezione.
Ogni eventuale cartolina di chiamata alle armi che pervenga ad un giovane mentre attende una risposta alla propria domanda di obiezione presentata nei tempi previsti dalla legge è irregolare. L'obiettore deve recarsi al distretto con la cartolina e farsela ritirare, minacciando azioni legali nel caso di rifiuto da parte del Distretto Militare.
E anche vero che la legge 230/98 afferma come lobbligo di togliere i nominativi degli obiettori sino al ricevimento di una risposta alla loro domanda vale sino al 31 dicembre 1999.
Tuttavia se i militari, a partire dal 2000, osassero chiamare al servizio militare i giovani dichiaratisi regolarmente obiettori, commetterebbero un atto in contrasto con la legge e la Costituzione. Staremo a vedere cosa accadrà.
A differenza del passato, i militari non possono svolgere nessun tipo di indagine tramite i Carabinieri per avere un "profilo morale" dellobiettore.
Qualsiasi atteggiamento del genere è in contrasto non solo con la legge sull obiezione, ma anche sulla normativa riguardante la tutela della privacy.
Rifiutate pertanto di collaborare a qualsiasi tipo di indagine o accertamento tendente a verificare la veridicità di quanto da voi dichiarato nella vostra dichiarazione di obiezione di coscienza. Allo stato, ai carabinieri ed ai militari deve bastare quella dichiarazione sostitutiva di atto notorio che avete allegato alla domanda.
TEMPI DI ATTESA E RICONOSCIMENTO
A differenza del passato, la legge 230/98 stabilisce termini definiti per la comunicazione da parte del Ministero della Difesa dellesito della domanda di obiezione di coscienza.
Purtroppo i parlamentari, cedendo alle richieste dei militari, hanno creato numerosi pasticci temporali, per cui anche in questo caso dovete porre mano al calendario.
Infatti:
a) fino al 31 dicembre 1999 la domanda di obiezione di coscienza che dopo sei mesi dalla sua presentazione (cioè dal giorno in cui è stata consegnata al Distretto Militare o inviata con raccomandata r.r.) non ha ancora ricevuto risposta è da intendersi automaticamente accolta.
Si tratta di un meccanismo denominato del "silenzio assenso" e che serve a tutelare il cittadino di fronte a lungaggini (più o meno volute) da parte dellamministrazione della difesa.
Il meccanismo del silenzio assenso varrà non solo per le domande di obiezione presentate ai sensi della legge puzzola, ma anche per le domande presentate ai sensi della legge precedente (la n. 772 del 1972) e che allentrata in vigore della nuova normativa non abbiano ancora ricevuto risposta.
Ne consegue che il Ministero della Difesa, successivamente ai sei mesi, non potrà comunicare che la domanda di obiezione è stata, per qualsiasi ragione, respinta.
Consigliamo tuttavia gli obiettori che si vengano a trovare in questa situazione ad inviare, trascorsi i sei mesi, la seguente comunicazione sia al Ministero della Difesa che al Distretto Militare o Capitaneria di Porto di appartenenza, sempre con raccomandata con ricevuta di ritorno.
FACSIMILE DI COMUNICAZIONE DI DOMANDA ACCOLTA
AL MINISTERO DELLA DIFESA
Ufficio LEVADIFE
p.zza K. Adenauer, 3
00144 ROMA-EUR
e p.c. Al Distretto Militare
(oppure Alla Capitaneria di Porto) di
Io sottoscritto..... nato a..... il....., residente a..... in via....., iscritto nelle liste di leva del comune di....., in possesso del titolo di studio....., professione....., Distretto Militare di.....
avendo presentato domanda di obiezione di coscienza ai sensi della legge 230/98
(oppure della legge 772/72, per chi lha presentata quando era in vigore la vecchia normativa)
in data.....
essendo trascorsi sei mesi dalla presentazione della domanda di obiezione;
considerato che larticolo 5 della legge 230/98 stabilisce ai commi 1 e 2 che la mancata decretazione entro sei mesi circa laccoglimento della domanda di obiezione di coscienza da parte del Ministro della difesa comporta laccoglimento della domanda medesima
comunico che la domanda di obiezione di coscienza da me presentata è da intendersi come accolta;
diffido codesta amministrazione dal mettere in atto qualsiasi procedimento amministrativo in contrasto con il summenzionato accoglimento;
invito codesta amministrazione a procedere agli aggiornamenti matricolari conseguenti al riconoscimento del sottoscritto come obiettore di coscienza
sollecito una sollecita chiamata in servizio civile nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla legge 230/98
In fede
(firma)
luogo e data
b) dopo il 31 dicembre 1999 il meccanismo del silenzio assenso non sarà più in vigore, non si capisce bene perché (potete provarlo a chiedere al parlamentare della vostra circoscrizione!).Fortunatamente un altra legge (il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504) stabilisce che gli obiettori di coscienza debbano iniziare il loro servizio civile entro un massimo di nove mesi dalla effettuazione della visita di leva o dalla data di scadenza del rinvio per motivi di studio. Quindi anche in questo caso esiste un termine temporale preciso che riguarda non tanto la comunicazione dellavvenuto riconoscimento quando il vero e proprio inizio del servizio civile (vedi capitolo "il servizio civile: quando inizia e quanto dura).
Da quello detto nelle righe precedenti, appare chiaro che nel prossimo futuro, conoscendo per esperienza la celerità e lefficienza della amministrazione militare, la normalità consisterà nel vedersi accolta la domanda con meccanismi incentrati sul silenzio assenso.
Per i pochi fortunati che riceveranno la lieta novella tramite comunicazione ministeriale spieghiamo cosa probabilmente accadrà.
L'accoglimento della domanda di obiezione di coscienza è un piccolo decreto ministeriale. Esso può essere comunicato tramite:
- il messo comunale;
- con convocazione presso il Distretto Militare di appartenenza;
- raccomandata con R.R..
E' ormai prassi comune, da parte dei distretti militari, quella di convocare direttamente l'obiettore di coscienza per notificare il riconoscimento, anche perché all'atto della notifica si devono firmare alcuni documenti e presentare dei certificati.
Cosa fare quando viene notificato l'accoglimento della domanda?
Ecco un piccolo vademecum:
-chiedere una copia del decreto di accoglimento, od almeno il numero del decreto e la sua data di emissione;
-presentare un certificato d' idoneità' al servizio civile, rilasciato dalla idonea struttura del Servizio Sanitario Nazionale. A tale proposito che questo documento è importante per segnalare eventuali problemi di carattere sanitario da far valere nel caso in cui si intenda chiedere lesonero dal servizio di leva per motivi di salute (anche in questo caso contattate per tempo, cioè in anticipo, la più vicina sede della A.O.N.);
-chiedere di prendere visione delle condizioni socio- economiche-famigliari che danno diritto a svolgere il servizio civile in enti nei pressi della propria residenza e\o sede universitaria (con la vecchia esse erano contenute nel foglio "Comunicazioni", allegato B alla circolare Lev. I/3 U.D.G. del dicembre 1990, che dovrebbero valere anche con la nuova legge 230/98). E sempre il caso comunque di certificare la particolare situazione personale (ammogliato, studente universitario al termine degli studi, eletto in consigli comunali, provinciali, circoscrizionali, etc.) che da diritto a svolgere il servizio civile in un luogo vicino alla propria residenza. Ricordate che di queste condizioni personali esiste un elenco presso i distretti e che essi sono tenuti a farvelo visionare;
-indicare nuovamente settore dimpiego, regione ed enti in cui si intende svolgere il servizio civile.