LA GESTIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE
(ad uso degli enti convenzionati)
Gennaio 1997

1. ASSISTENZA SANITARIA

1.1 L'O.d.C. fruisce dell'assistenza sanitaria presso gli ospedali militari e le infermerie presidiarie.

1.2 MALATTIA
a. In caso di malattia presso il proprio domicilio, l'O.d.C. è tenuto a dare immediata comunicazione all'Ente. Questo avverte il D.M.. Il Dirigente del servizio sanitario del D.M. dispone la visita domiciliare e la concessione eventuale di giorni di riposo o il ricovero nelle strutture sanitarie militari di cui al punto 1.1.
In caso di malattia che determina il ricovero presso I'O.M. l'obiettore o un suo familiare può chiedere al Direttore il trasferimento in altro luogo di cura di sua scelta assumendosene l'onere e può altresì richiedere, sempre a proprie spese, l'intervento di un consulente di fiducia.
Inoltre l'obiettore che si ammali a domicilio può sempre chiedere l'intervento di un sanitario di fiducia (a proprie spese) restando tuttavia all'amministrazione ogni potestà in tema di provvedimenti medico legali. Infatti, il certificato rilasciato dal medico di famiglia ha solo la funzione di giustificare l'assenza dell'obiettore dal servizio. Per avere valore, la diagnosi deve essere confermata dall'Ufficio Sanitario del D.M.. Gli eventuali giorni di riposo concessi dal Dirigente del Servizio Sanitario del D.M. devono essere trascorsi presso le strutture predisposte dall'Ente e conteggiati come giornate di presenza normale.
b. I giorni di malattia trascorsi presso il proprio domicilio dagli O.d.C. vanno computati come giorni di licenza ordinaria sempreché gli O.d.C. ne abbiano diritto. In caso contrario gli O.d.C. dovranno essere considerati, ai fini amministrativi, assenti senza assegni e i giorni di assenza considerati come giorni di convalescenza. Pertanto, se l'assenza per malattia supera i 15 gg. vanno seguite le medesime modalità di cui alla lettera b. del successivo paragrafo.

1.3 CONVALESCENZA
a.
In caso di temporanea inidoneità, l'O.d.C. deve essere avviato al D.M. che, attraverso il proprio servizio sanitario, ne curerà l'invio all'Ospedale Militare competente al rilascio del provvedimento di idoneità o di eventuale proposta di licenza di convalescenza. Il comandante del D.M. concede la licenza di convalescenza al termine della quale l'O.d.C. deve presentarsi al D.M. per l'avvio all'Ospedale Militare il quale emetterà un successivo giudizio d'idoneità. Solo con tale sanzione l'O.d.C. potrà riprendere il servizio presso l'ente.
b. Il periodo trascorso in licenza di convalescenza per malattia od infermità non dovute a cause di servizio, non è computabile ai fini dell'assolvimento del servizio sostitutivo civile, tranne i primi 15 (quindici) giorni complessivi. Analogamente, non è computabile, ai fini dell'assolvimento del servizio civile, il periodo trascorso presso luoghi di cura per infermità o malattia non dipendenti da cause di servizio, tranne i primi 45 (quarantacinque) giorni complessivi. Competente a determinare se i giorni di ricovero o di convalescenza eccedenti i periodi suddetti sono computabili o meno ai fini dell'assolvimento del servizio è il Direttore dell'Ospedale Militare competente per territorio. L'interessato deve presentare domanda al D.M. entro 5 gg. dal rientro all'Ente o dalla data prevista per il congedamento.

1.4 CAUSE DI SERVIZIO
Nei casi di infermità o lesioni dipendenti da cause di servizio agli O.d.C. compete il trattamento previsto per i militari di leva, pertanto:
a. Lesioni traumatiche (procedura d'ufficio):
All'insorgere di lesione, avvenuta durante il periodo di servizio sostitutivo civile, l'Ente dovrà dare immediata comunicazione al D.M. facendo eseguire entro due giorni:

b. Infermità (procedura a domanda)
Per il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di lesioni o infermità che l'obiettore ritiene possano ricondursi all'espletamento del servizio, lo stesso dovrà presentare al D.M. circostanziata domanda, corredata da apposita relazione da parte dell'Ente e di ogni altra certificazione medica di Enti pubblici e dichiarazioni testimoniali ritenute utili. Su tali basi il D.M. istruirà la pratica per l'eventuale riconoscimento di dipendenza da causa di servizio da parte della competente autorità sanitaria, tenendo anche conto della dichiarazione dell’ente.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI O.D.C. E INCOMBENZE RELATIVE

2.1. Il trattamento economico degli obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile è riportato in allegato "B". Gli eventuali aggiornamenti del suddetto trattamento saranno comunicati agli Enti con tempestività a cura del D.M..

2.2. L'O.d.C. eventualmente assegnato ad un Ente che in base alla convenzione a suo tempo stipulata non è tenuto a garantire adeguate strutture per ospitare gli obiettori in servizio, può allo stato attuale usufruire del vitto e dell'alloggio altrove (ristoranti, pensioni, alberghi, ecc.) oppure, se trattasi di residente in zona, anche presso la propria abitazione. In quest'ultimo caso non verrà rimborsata dall'Amministrazione della Difesa alcuna somma a titolo di controvalore. Gli obiettori che prestano servizio presso Enti che, in base alla convenzione a suo tempo stipulata siano tenuti a garantire adeguate strutture per ospitarli NON POSSONO usufruire del vitto e dell'alloggio presso le proprie abitazioni anche se residenti nella zona salvo quando siano in permesso, licenza, ecc..

2.3. RIMBORSI DELLE SPETTANZE
Gli Enti convenzionati dovranno produrre entro il giorno 5 del mese in corso, all'Ufficio Forza Assente del Distretto Militare le richieste di rimborso riguardanti il mese precedente allegando lo specchio mensile delle presenze degli obiettori in servizio.
Effettuato il pagamento delle somme spettanti agli obiettori in servizio, l'Ente è obbligato a trasmettere al D.M., all'atto della richiesta del rimborso del mese successivo, quietanze rilasciate dagli obiettori.
Le suddette quietanze dovranno essere debitamente firmate da ogni singolo obiettore e riportate in calce, oltre il timbro dell'Ente, la firma del rappresentante legale o del responsabile della gestione. Pertanto, le somme erogate dall'Ufficio Amministrativo del Distretto Militare, debbono essere considerate un rimborso a favore dell'Ente di quanto da questo già versato a titolo di paga ai propri obiettori. Il mancato invio delle quietanze da parte dell'Ente, comporta la sospensione dei pagamenti da parte del D.M. fino al momento della regolarizzazione delle quietanze. Il Distretto Militare effettuerà il pagamento delle somme richieste entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione prevista con comunicazione scritta dalla data di emissione del titolo di pagamento.

2.4. CORRESPONSIONE DELLA PAGA
All'O.d.C. è dovuta la paga, oltreché nei giorni di effettiva presenza presso l'Ente (nel caso di permesso orario è considerato presente), anche durante i periodi di:

nei giorni di viaggio di andata e ritorno quando previsti per la località di fruizione della licenza.
All'O.d.C. in tutti i casi di licenza in cui spetti la paga, compete anche il controvalore della razione viveri, limitatamente alle giornate di viaggio di andata e ritorno.

2.5. SOSPENSIONE DELLA PAGA
All'O.d.C. non viene corrisposta la paga quando:

3. LICENZE

3.1. La licenza è la facoltà concessa all'O.d.C. libero da ogni impegno di servizio di allontanarsi per oltre 24 ore dall'Ente di assegnazione. E' concessa, secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo, mediante rilascio di apposito documento:

Decorre dal giorno successivo a quello in cui è rilasciata ed è calcolata in giorni interi. Scade alle ore 24.00. Casi particolari vanno valutati di volta in volta.

3.2. TIPI DI LICENZA

TIPO

GIORNI SPETTANTI, MODALITA', DISPOSIZIONI

1. BREVE

a. E' rilasciata dall'Ente, in misura:
(1) da 2 a 5 giorni più il viaggio, per un totale nell'anno, viaggi compresi, di giorni 15 per O.d.C. residenti in località a distanza dalla sede di servizio inferiore a 300 Km o ad 8 ore di percorrenza;
(2) da 2 a 5 giorni più il viaggio per un totale nell'anno di gg. 20, per gli 0.d.C. residenti in località a distanza dalla sede di servizio compresa tra i 300 Km ed 800 Km e tra le 8 ore e le 16 ore di percorrenza;
(3) da 2 a 5 giorni più il viaggio per un totale, nell'anno, viaggi compresi, di giorni 25 per O.d.C. residenti in località a distanza dalla sede di servizio superiore agli 800 Km o alle 16 ore di percorrenza.
E' concesso il rimborso delle spese di viaggio dalla sede di servizio al comune di residenza e viceversa rispetto ai precedenti punti:
(1) un solo viaggio rimborsabile;
(2) e (3) fino a 5 viaggi rimborsabili;
Agevolazione e riduzione ferroviaria:
Mezzo Tar. 3 se a carico dell'interessato;
Tar. 4, se a carico dell'Amministrazione Militare.

b. Al di fuori delle licenze sopraddette, in coincidenza con il fine settimana o con le festività anche infrasettimanali, può essere concessa dall'Ente, fatte salve le esigenze di servizio, una licenza breve non superiore a 36 ore. Non è computabile con le licenze di cui al punto (a) e non è cumulabile con altro tipo di licenza.
Riduzione ferroviaria: Mezzo Tar. 3.

2. ORDINARIA

E' concessa dall'Ente, possibilmente in unica soluzione, dopo il compimento del 3° mese di servizio, in misura di:
  • gg. 10 più il viaggio. I giorni di viaggio, sono da computare in virtù della durata del viaggio per raggiungere la località di fruizione e non quella di residenza, nell'ambito del territorio nazionale.

Agevolazioni e riduzioni ferroviarie:

  • Mezzo Tar. 3 per località a distanza maggiore di quella di residenza;
  • Tar. 4 se per la località di residenza o località a distanza minore, a carico dell'Amministrazione Militare

3. STRAORDINARIA

 
a. Eccezionali motivi di carattere privato E' concessa dal C.te del Distretto, cui deve essere presentata una documentata richiesta in duplice copia su carta uso bollo, previa autorizzazione del Comando BRM, nella misura massima di giorni 30, viaggio compreso. Può essere concessa solo la fruizione di tutta la licenza ordinaria.
Riduzione ferroviaria: Mezzo Tar. 3.

b. Imminente pericolo di vita o per la morte di un congiunto

E' concessa dall'Ente che provvederà ad inviare la segnalazione al D.M. corredata dalla documentazione, nella misura di:
  • gg. 10 più il viaggio: genitore, moglie, suoceri, figli, tutore o coniuge del tutore;
  • gg. 7 più il viaggio: fratelli, sorelle o figli del tutore.

E' cumulabile con la licenza ordinaria.Documentazione: comunicazione dei Carabinieri riportante la frase "versa imminente pericolo di vita" o "deceduto".
Riduzione ferroviaria: Tar. 4, spese di viaggio a carico dell'Amministrazione Militare, anche per località diverse da quelle di residenza.

c. Matrimoniale

E' concessa dall'Ente, che provvederà ad allegare allo specchio mensile delle presenze, l'atto di matrimonio, nella misura di:
  • gg. 20 viaggio compreso.

Riduzione ferroviaria: Mezzo Tar. 3.

d. Convalescenza

E' concessa dal Comandante del D.M. su proposta dell'Ospedale Militare o nei casi previsti dal Dirigente del Servizio sanitario del D.M. nella misura necessaria a coprire l'intero periodo d'inidoneità.
Riduzione Ferroviaria: Mezzo Tar. 3.

e. Esami di Stato (licenza media, maturità, abilitazione)

E' concessa dall'Ente che provvederà ad allegare allo specchio mensile delle presenze, la dichiarazione dell'Istituto scolastico, in misura massima di gg. 15, frazionabili fra scritti ed orali.
Riduzione ferroviaria: Mezzo Tar. 3.
N.B.: non vi rientrano gli esami di licenza elementare e quelli di laurea.

4. SPECIALE

 

a. Premio

E' concessa dal Comandante del D.M., su proposta motivata del Rappresentante Legale dell'Ente, in ragione di una percentuale massima del 4% degli O.d.C. amministrati dal D.M. in misura di:
  • gg. 7 più il viaggio, una sola volta nei 12 mesi.

Riduzione ferroviaria: Mezzo Tar. 3.

b. Per lavori agricoli

E' concessa dal Comandante del D.M., dietro presentazione da parte degli O.d.C. (almeno 20 gg. prima della data di fruizione) di apposita domanda corredata dai documenti prescritti (disposizioni particolari presso i D.M.), in misura di:
  • gg. 10 più il viaggio, una sola volta nei 12 mesi.

Riduzione ferroviaria: Mezzo Tar. 3.

c. Per ferie natalizie o pasquali

E' concessa dal Ministero e rilasciata dall'Ente in occasione delle festività natalizie e pasquali, in turni ove non ostino particolari esigenze di servizio, in misura di:
  • gg. 5 più il viaggio.

Riduzione ferroviaria: Mezzo Tar. 3.

d. Per votazioni politiche, amministrative o referendum

E' concessa dall'Ente agli O.d.C. residenti in altre provincie che debbono assolvere al diritto di voto, nella misura di:
  • gg. 2 più il viaggio.

Riduzione ferroviaria: Mezzo Tar. 3.

e. Per campagna elettorale

E' concessa dall'Ente, dietro presentazione da parte dell'O.d.C. di apposita domanda corredata di dichiarazione sostitutiva attestante la validità della candidatura o dichiarazione della segreteria comunale dalla data di conclusione dell'esame delle candidature da parte dei competenti organi, sino alle ore 00,00 del giorno antecedente quello del voto. Non è computabile ai fini dell'assolvimento dei compiti di leva.
Riduzione ferroviaria: Mezzo Tar. 3.

3.3. COMPUTO DEI GIORNI DI VIAGGIO PER LICENZE
I giorni di viaggio, quando previsti, debbono essere sempre concessi.
Per la licenza ordinaria una sola volta, nel caso che questa debba essere concessa in più riprese. Per licenze da trascorrere all'estero, i giorni di viaggio sono concessi in funzione della distanza tra la sede di servizio e la località ove si intende attraversare la frontiera (fino ad un massimo di giorni 2).

ORE DI VIAGGIO PER ANDATA E RITORNO NEL TERRITORIO NAZIONALE

oltre/fino
2 - 12

oltre/fino
12 - 24

oltre/fino
24 - 36

OLTRE

Giorni di viaggio spettanti

1

2

3

4

3.4. RIDUZIONI FERROVIARIE
Agli obiettori che si recano in licenza nei comuni di residenza distanti oltre 600 Km. dalla sede di servizio sono concesse le facilitazioni di viaggio, nonché i rimborsi, quando previsti, anche per l'uso dei treni rapidi, ivi compreso il supplemento rapido e la prenotazione obbligatoria.
Per fruire della riduzione prevista, l'O.d.C. deve esibire alla biglietteria della stazione ferroviaria lo scontrino Mod. M/B unificato ed alla tariffa prevista da ritirare, previa visione della licenza firmata in alternativa e a seconda della sede di servizio presso:

I rimborsi verranno effettuati su presentazione del biglietto di viaggio a tariffa prescritta e dietro apposita dichiarazione del diritto a rimborso a firma del Rappresentante Legale dell'Ente cui appartiene l'obiettore.

3.5. LICENZA ALL'ESTERO
L'obiettore può fruire di licenza all'estero, avendo presentato al D.M. competente domanda in duplice copia, con parere dell'Ente 40 giorni prima della partenza. Beneficia di tariffa militare sino all'ultima stazione del territorio nazionale.

3.6. MANCATO RIENTRO DA LICENZA O PERMESSO
L'Ente deve avvertire con tempestività, a mezzo telegramma, il D.M. del mancato rientro dell'obiettore dalla licenza o permesso.

3.7. PERMESSO ORARIO
All'O.d.C. può essere concesso il permesso di assentarsi dal luogo di servizio per periodi inferiori all'orario di servizio.
E' regolato dalle seguenti norme e prescrizioni:
a. Viene concesso dall'Ente per i seguenti motivi:

b. consiste in una regolare autorizzazione scritta inviata al D.M. mediante copia allegata allo specchio delle presenze mensili;
c. deve risultare sul registro delle presenze giornaliere di cui al successivo paragrafo 4.5.;
d. se concesso per esigenze personali non può eccedere le 36 ore nel corso dell'anno;
e. non dà diritto ad agevolazioni ferroviarie;
f. non essendo previsti limiti di presidio, l'obiettore può allontanarsi dalla sede di servizio nell'arco di tempo previsto dal permesso, a distanza consentita dai normali mezzi di locomozione.
g. agli obiettori in servizio che ricoprono cariche elettive e amministrative possono essere concesse licenze e permessi oltre le trentasei ore di cui alla lettera "d" per lo svolgimento del mandato sempreché non ostino reali e prioritarie esigenze di servizio.

4. VARIE

4.1 ASSUNZIONE IN SERVIZIO
L'Ente, all'atto del distacco dell'obiettore, deve:

In caso di ritardata o mancata presentazione in servizio, l'Ente è tenuto a darne comunicazione entro 5 giorni sia al D.M. o Capitaneria di Porto di leva dell'interessato che al D.M. competente per territorio.
Non è ammessa ricusazione dell'obiettore da parte dell'Ente di assegnazione. Eventuali iniziative in tal senso potranno comportare la risoluzione della convenzione.

4.2. TESSERA PERSONALE DI RICONOSCIMENTO
All'obiettore dovrà essere rilasciata una tessera personale di riconoscimento predisposta dall'Ente.
Tale documento conterrà:

In caso di trasferimento il documento deve essere ritirato a cura dell'Ente di provenienza e sarà sostituito da quello del nuovo Ente d'impiego. In caso di smarrimento o sottrazione, l'obiettore interessato dovrà informare il D.M. competente. Si precisa che i documenti in questione saranno consegnati ai giovani al momento dell'inizio del servizio sostitutivo civile, fatti vidimare al più presto presso il Distretto Militare e ritirati al termine dello stesso.

4.3. GUIDA DEGLI AUTOMEZZI
E' consentito all'obiettore porsi alla guida di automezzi appartenenti o comunque a disposizione dell'Ente d'impiego, qualora si renda indispensabile per l'assolvimento del tipo di servizio assegnato.
L'Ente dovrà adottare particolari misure:

Si consiglia di adottare una scrupolosa gestione del servizio, con annotazione preventiva di turni, orari, itinerari e il rilascio di un foglio di marcia per l'obiettore. In caso di incidente dell'autoveicolo guidato dall'obiettore, l'Ente è comunque tenuto a segnalare il fatto al D.M., anche se non vi siano state lesioni a persone o cose.

4.4. PROGRAMMA SETTIMANALE DELLE ATTIVITA'
Presso la sede d'impiego devo essere tenuto il programma settimanale delle attività dell'obiettore. L'obiettore ne deve prendere visione, apponendo la propria firma, il sabato antecedente la settimana programmata.

4.5. ORARIO DI SERVIZIO
L'orario di servizio, con un minimo di 36 ore settimanali, ripartite in cinque o sei giornate lavorative, deve rispecchiare, di massima, quello del personale dipendente dell'Ente. Le presenze giornaliere debbono essere attestate da apposite rilevazioni adottate presso la sede dell'Ente o il punto di impiego.

4.6 DISTACCO TEMPORANEO
Ciascun Ente ha facoltà di distaccare temporaneamente e comunque per un periodo non superiore ai tre mesi, sotto la propria responsabilità, gli O.d.C. presso sedi periferiche o presso altri Enti convenzionati, solo per esigenze connesse con l'attuazione di una fase del progetto di lavoro svolto presso la sede di servizio.
Per poter effettuare il distacco temporaneo l'Ente dovrà:
a. comunicare al D.M. e a Levadife i motivi e la durata del distacco;
b. attendere la preventiva autorizzazione di Levadife nel caso di distacco fra Enti convenzionati.
Qualora le esigenze di programmi di servizio siano comunque superiori a tre mesi, non dovrà essere effettuato un distacco temporaneo ma richiesto il trasferimento dell'obiettore a Levadife tramite il D.M.. Durante il periodo di distacco le competenze amministrativo-contabili rimangono al D.M. di prima assegnazione dell'obiettore per cui l'Ente assegnatario continuerà a gestire l'obiettore anche se il servizio si svolge presso un struttura sita in zona di competenza di altro D.M.. A quest'ultimo dovrà essere inviata la comunicazione di cui alla lettera "a".

4.7. TRASFERIMENTO
Le eventuali richieste di trasferimento, prodotte dagli interessati per eventi sopravvenuti durante l'assolvimento del servizio, dovranno essere trasmesse in triplice copia al D.M., opportunamente corredate dal parere dell'Ente convenzionato e dalla dichiarazione di gradimento di un Ente nella sede desiderata (anche queste ultime devono essere presentate in triplice copia).
Sono di seguito indicati i casi meritevoli di considerazione qualora verificatesi successivamente alla notifica della cartolina precetto:
a. Avvicinamento alla famiglia.
Deve essere motivato dal grave turbamento del nucleo familiare cui giovi il conforto che solo il congiunto alle armi può fornire nelle ore libere dal servizio:
ammogliato senza prole;
figlio unico di madre vedova o separata o divorziata o nubile (o di padre nelle stesse condizioni), quando mancano altri germani, anche se coniugati in grado di fornire assistenza;
malattia grave e incurabile o morte recente di un congiunto stretto;
situazioni di particolare carattere morale di cui le più significative:

b. Esercizio di pubbliche funzioni in quanto eletto:
nei consigli comunali;
nei consigli provinciali;
nelle assemblee delle unità sanitarie locali;
nelle assemblee delle comunità montane;
nelle associazioni tra enti locali;
nei consigli delle aziende municipali;
nei consigli delle aziende provinciali;
nei consigli delle aziende consortili;
nei consigli circoscrizionali;
nelle commissioni consiliari formalmente istituite;
nei consigli di quartiere dei comuni della Regione Sicilia;
nelle giunte municipali;
nelle giunte provinciali;
presidente o vice presidente dei comitati di gestione delle unità sanitarie locali o delle giunte esecutive delle comunità montane;
presidente di aziende municipalizzate o provinciali con più di cinquanta dipendenti;
presidente e componente di organi esecutivi delle aziende speciali;
presidente e componente di organi esecutivi di consorzi tra enti locali e loro aziende;
presidente di delegazioni comunali;
presidente di consigli di comunità montane;
delegato di delegazioni comunali;
delegato di consigli di comunità montane;
consigliere di delegazioni comunali;
consigliere di consigli di comunità montane.
Il D.M. curerà il successivo inoltro delle domande alla Direzione Generale della leva informando, per conoscenza, il Comando LRM. Levadife deciderà in merito entro 90 giorni dal ricevimento della istanza debitamente documentata.
In caso di accoglimento della domanda di trasferimento, l'Ente di provenienza dovrà compilare una distinta delle competenze ottenute per il periodo di assegnazione dell'obiettore in duplice copia, di cui una per il Distretto Militare e l'altra per l'Ente di trasferimento.

4.8. RESPONSABILITÀ E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
In caso di inadempienza o comportamento scorretto da parte dell'obiettore in servizio, il responsabile dell'Ente evidenzia allo stesso la mancanza compiuta e lo diffida da reiterare tale comportamento con un richiamo ufficiale.
Se grave o comunque reiterato, l'addebito viene contestato per iscritto, assegnando all'obiettore un termine non superiore ai dieci giorni per presentare, per iscritto, le proprie giustificazioni.
In questo secondo caso, copie della comunicazione con le contestazioni e le giustificazioni viene inviata al Comandante del Distretto Militare che, previa audizione ove lo ritenga opportuno dell'obiettore e/o del responsabile dell'Ente, le trasmette a Levadife per gli eventuali provvedimenti di competenza. L'eventuale inadempienza da parte dell'Ente nell'utilizzazione dell'obiettore di coscienza può comportare la sospensione o la risoluzione della convenzione, come previsto dall'articolo 1 della convenzione.
Se l'inadempienza viene segnalata da obiettori o da terze persone, il Comandante del Distretto Militare dispone i necessari accertamenti con audizione, ove lo ritenga opportuno, degli stessi obiettori e/o del responsabile dell'Ente.
La relativa relazione sarà inviata a Levadife e, per conoscenza, al Comando LRM di Regione.

4.9. COMUNICAZIONE DI FINE SERVIZIO
All'atto del congedo, l'Ente dovrà inviare al D.M. la scheda personale riferita all'obiettore.
I fogli di congedo illimitato o di Congedo Assoluto saranno recapitati direttamente al Sindaco del Comune di residenza degli obiettori.
Qualora l'obiettore avesse urgente necessità di un documento attestante la sua posizione militare, può richiedere personalmente all'Ufficio Forza Assente del D.M. una dichiarazione sostitutiva di certificazione del congedo.

4.10. ISPEZIONI
Gli Enti dovranno fornire la massima collaborazione all'ispettore militare o civile, munito di regolare autorizzazione, che effettua il controllo secondo quanto stabilito dalle norme in vigore e dalla convenzione.

4.11. ELEZIONI POLITICHE ED AMMIINSTRATIVE
Ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1972 n°772, i giovani precettati quali obiettori di coscienza in servizio sostitutivo civile non possono partecipare come presidenti di seggio, segretari o scrutatori, ad elezioni politiche e amministrative.

4.12. NORMATIVA
Le disposizioni di legge attualmente vigenti in materia sono la L. 15.12.1972 n. 772, ed il D.P.R. 28.11.1977 n. 1139; per quanto ivi non previsto valgono, laddove applicabili ai sensi dell'articolo 11 della legge 772/72 così come modificato con sentenza n. 113/86 della Corte Costituzionale, le disposizioni impartite per i militari di leva.
La Corte Costituzionale con le sentenze n. 409 in data 18.07.89 e n. 470 in data 31.07.89 ha altresì modificato, rispettivamente, il secondo comma dell'art. 8 ed il primo comma dell'art. 5 della legge 772/72.

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