ostiNATI per la PACE

Dal testo “COSTITUZIONE E LEGGI DI ANTIGONE” ­ SCRITTI E DISCORSI POLITICI di Piero CALAMANDREI

16 febbraio 2005 - Daniela Degan

Per altri motivi leggo questo testo di estremo interesse e strada facendo, lungo le pagine del libro mi sono imbattuta in questo paragrafo “La Costituzione e le leggi per attuarla”, il cui testo è stato estrapolato da Saggi sulla vita democratica italiana, Laterza, Bari 1955. E mi sembra opportuno riportare quanto ho letto riguardo la sopravvivenza di alcuni organi propri del regime fascista, specialmente nel campo giudiziario ed amministrativo, nonostante la Costituzione avesse posto all’articolo 102 che “non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali”.
Il tempo per l’attuazione era previsto in cinque anni dopo di che tutte le giurisdizioni speciali preesistenti dovevano intendersi ipso jure decadute.
Ma già in quegli anni si verificò quello che, se approvato, oggi 2005, quindi a distanza di 50 anni, temiamo per le nostre libertà.

Da qui in poi trascrivo il testo con le parole di Piero Calamandrei, nella speranza che possano, ancora oggi tornare utili.

(…) a) Uno speciale discorso merita la giustizia militare. Durante i lavori dell’Assemblea Costituente, quando era ancora recente il fervore della guerra partigiana, che aveva fatto sorgere dal nulla, mentre l’esercito fascista si dissolveva, un esercito di popolo, potè essere approvata nell’ultimo comma dell’art. 52 una formula che pareva promettere un fondamentale rinnovamento del vecchio ordinamento militare: “ l’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della repubblica”; e vi fu chi, in coerenza, propose l’abolizione dei Tribunali militari e la loro conservazione soltanto in tempo di guerra. Ma la corrente conservatrice prevalse, e i Tribunali militari furono mantenuti anche per il tempo di pace, “soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate” (quel “soltanto” voleva avere evidentemente un significato polemico e restrittivo) ed espressamente eccettuati (insieme col Consiglio di stato e con la Corte dei conti) dalla prevista revisione generale delle giurisdizioni speciali (disp. Trans. VI); la stessa disposizione transitoria, dispose però che “entro un anno” dall’entrata in vigore della Costituzione “si provvedeva con legge al riordino del Tribunale supremo militare in relazione all’art. 111”.
Anche qui, il temine previsto dalla Costituzione è rimasto inosservato; e la giustizia militare è rimasta in piedi con tutti i suoi organi e con la competenza e procedimento regolati dai codici militari del tempo fascista, rispondenti non allo “spirito democratico” voluto dalla Costituzione, ma allo spirito autoritario e caporalesco proprio del regime precedente.
Di questa pervicace sopravvivenza si è avuta la prima prova clamorosa nel deferimento alla giustizia militare di due “borghesi”, i giornalisti Renzi e Aristarco, il primo per aver scritto e il secondo per aver pubblicato sulla rivista di cui era direttore una rievocazione dell’aggressione fascista alla Grecia, nella quale le autorità militari di oggi hanno creduto di ravvisare (sotto il profilo della continuità delle istituzioni militari nonostante il cambiamento di regime) il reato di “oltraggio alle Forze armate” della repubblica: si è avuta così la sorpresa di accorgersi che, sotto la repubblica “democratica”, due “borghesi”, cioè due cittadini soggetti solo parzialmente agli obblighi militari, ma attualmente in “congedo” e non “in servizio alle armi”, possono ancora oggi, come sotto il fascismo, essere arrestati manu militari, sottratti ai tribunali comuni e giudicati dai tribunali miliari per un reato di stampa, commesso nell’esercizio della loro professione civile di giornalisti!
Nonostante la insurrezione della opinione pubblica di tutti i partiti, i due giornalisti sono stati condannati in stato di carcerazione dal Tribunale militate di Milano con sentenza poi confermata dal tribunale supremo militare: e il loro caso non è rimasto isolato; perché in seguito la stessa sorte è toccata ad altri giornalisti arrestati e giudicati dai tribunali militari, non più soltanto per il reato di oltraggio all’esercito combattente, ma altresì per quello di oltraggio alle forze di polizia, considerate come facenti parte delle Forze armate della repubblica, o addirittura “per oltraggio al governo!”
Non è questa la sede per far la critica dell’interpretazione puramente letterale dell’art. 103 della Costituzione, con la quale la giurisprudenza è arrivata a giustificare, sulla base dei Codici penali militari del 1941, questa estensione della giurisdizione militare ai civili, che può diventare, per la massima parte dei cittadini italiani politicamente attivi (quali quelli che, pur non trovandosi sotto le armi, sono ancora in età di potervi essere richiamati) uno strumento di censura politica tale da investire tutta la loro vita civile, e perfino, come è avvenuto nel caso Renzi e Aristarco, le manifestazioni dell’arte e della cultura.
(…) Sulla gravità di questa minaccia alla libertà, che a scopo di repressione politica potrebbe essere attuata in misura sempre più vasta senza ricorre alle leggi speciali (mentre scrivo queste pagine i casi si moltiplicano) non c’è bisogno di insistere: quando si pensa che nell’ordinamento prefascista i reati politici, ed in specie quelli di stampa, non solo erano di competenza della giurisdizione ordinaria, ma avevano in più, fino al 1848, la garanzia della giuria popolare, non si può dire che sia da considerarsi un progresso in senso democratico la situazione dell’Italia d’oggi, dove il giudizio sui reati politici, anche se commessi a mezzo della stampa, può essere demandato ratione persone ai giudici militari, la cui indipendenza e la cui preparazione giuridica non è garantita come per i giudici ordinari: il che potrebbe far pensare che in Italia siano già pronti all’occorrenza, senza bisogno di speciale proclamazione, gli strumenti giudiziari dello stato d’assedio.”

Non mi sembra ci sia niente da aggiungere!!!!!!

Un saluto democratico e partigiano da Daniela Degan