RITORNANO I
MERCANTI DI MORTE

Legge 09/07/1990 n. 185

(in Gazz. Uff., 14 luglio, n. 163

Nuove norme sul controllo dell’esportazione,

importazione e transito dei materiali di armamento.

 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica:

Promulga la seguente legge:

 

 Capo I Disposizioni Generali

 

Art. 1.

Controllo dello Stato.

1. L’esportazione, l’importazione e il transito di materiale di armamento nonchè la cessione delle relative licenze di produzione devono essere conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia. Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i princìpi della Costituzione repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.

2. L’esportazione, l’importazione e il transito dei materiali di armamento, di cui all’art. 2, nonchè la cessione delle relative licenze di produzione, sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.

3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della difesa.

4. Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario.

5. L’esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonchè la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali dell’Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonchè quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali.

6. L’esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì vietati:

a) verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere;

b) verso Paesi la cui politica contrasti con i princìpi dell’art. 11 della Costituzione;

c) verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l’ embargo totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;

d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell’uomo;

e) verso i Paesi che, ricevendo dall’Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.

7. Sono vietate la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione ed il transito di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonchè la ricerca preordinata alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi nonchè a quelle idonee alla manipolazione dell’uomo e della biosfera a fini militari.

  1. Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono vietate, ad eccezione:

a) delle importazioni effettuate direttamente dall’Amministrazione dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane;

b) delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all’art. 3, previa autorizzazione di cui all’art. 13;

c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all’art. 3, per la revisione dei materiali d’armamento in precedenza esportati;

d) delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell’ambito delle rispettive competenze, in relazione all’esercizio di attività di carattere storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall’art. 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative, previa autorizzazione del Ministero dell’interno rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa.

9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

a) le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto dell’Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;

b) le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali;

c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo statuto delle Forze della NATO, purchè non siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre 1955, n. 1335.

10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.

11. Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all’art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè le armi corte da sparo purchè non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare.

 

Art. 2.

Materiali di armamento.

1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

  1. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie:
  1. armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell’elenco di cui al comma 3;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell’art. 1;

i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

m) materiali specifici per l’addestramento militare;

n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

3. L’elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2, è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell’interno, delle finanze, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l’estero, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’individuazione di nuove categorie e l’aggiornamento dell’elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonchè agli accordi internazionali cui l’Italia aderisce.

4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:

a) ai soli fini dell’esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell’elenco di cui al comma 3;

b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d’informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2.

5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a) del comma 4.

6. La prestazione di servizi per l’addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all’estero, quando non sia già stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell’interno, purchè costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato.

7. La trasformazione o l’adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia all’estero, che comportino, per l’intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.

 

Art. 3.

Registro nazionale delle imprese.

1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l’iscrizione può essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell’interno, delle finanze, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero.

2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.

3. L’iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell’autorizzazione di cui all’art. 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all’art. 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l’esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l’estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purchè in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

a) per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza italiana dell’imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purchè cittadini di Paesi legati all’Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria;

b) per le società di capitali, purchè legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purchè cittadini italiani o di Paesi legati all’Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.

5. Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al registro nazionale purchè nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, semprechè il legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b).

6. Sono inoltre iscritti d’ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano.

7. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi, la trasformazione o l’estinzione dell’impresa.

8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite.

9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonchè dall’art. 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

10. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell’art. 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonchè della presente legge.

11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.

12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all’art. 22, assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.

13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10, 11 e 12 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1.

14. Qualora venga rimosso l’impedimento all’iscrizione l’impresa potrà ottenere l’iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.

15. In pendenza dell’accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, l’impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.

 

Art. 4.

Iscrizione al registro nazionale delle imprese.

1. Le modalità per l’iscrizione al registro sono definite con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all’art. 3 è costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell’interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del Ministero del commercio con l’estero.

3. Spetta alla commissione:

a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 4 dell’art. 3 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;

b) provvedere alla revisione triennale del registro; c) fare rapporto all’autorità giudiziaria ai fini dell’applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro;

d) formulare un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro. 4. Il funzionamento della commissione è disciplinato con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero della difesa.

 

Art. 5.

Relazione al Parlamento.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell’anno precedente.

2. I Ministri degli affari esteri, dell’interno, della difesa, delle finanze, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l’estero, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento di cui al comma 1.

3. La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche - per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive, l’elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonchè l’elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale di cui all’art. 3.

 

Art. 6.

Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa.

1. é istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).

2. Il Comitato è presideuto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i Ministri degli affari esteri, dell’interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l’estero. Possono essere invitati alle riunioni del Comitato altri Ministri interessati.

3. Nel rispetto dei princìpi di cui all’art. 1, dei trattati e degli impegni internazionali cui l’Italia aderisce ed in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l’esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d’ordine generale per l’esportazione, l’importazione e il transito dei materiali di armamento e sovrintende, nei casi previsti dalla presente legge, all’attività degli organi preposti all’applicazione della legge stessa.

4. Gli indirizzi e le direttive formulati dal Comitato sono comunicati al Parlamento.

5. Spetta altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all’art. 1, comma 6.

6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti umani anche da parte delle organizzazioni riconosciue dall’ONU e dalla CEE e da parte delle organizzazioni non governative riconosciute ai sensi dell’art. 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

 

Capo II Organismi di Coordinamento e Controllo

 

Art. 7.

Comitato consultivo.

1. é istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per l’esportazione, l’importazione ed il transito di materiali di armamento. Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al successivo art. 13.

2. Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due rappresentanti dei Ministeri dell’interno, della difesa e del commercio con l’estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle partecipazioni statali e dell’ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri.

3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianto e delle partecipazioni statali e può avvalersi inoltre della consulenza tenica di altri esperti designati di volta in volta dal presidente del Comitato stesso sentito il parere dei membri.

4. Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti.

5. Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere confermati per una volta sola.

 

Art. 8.

Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento.

1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è costituito presso la Presidenza del Consiglio un Ufficio con il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte - nel quadro degli indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo - relative alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali.

2. L’Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di cui all’art. 2, ai fini di tutela dell’ambiente, protezione civile, sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonchè di altre applicazioni nel campo civile.

3. L’Ufficio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e degli imprenditori.

 

Capo III Autorizzazioni alle Trattative

 

Art. 9.

Disciplina delle trattative contrattuali.

1. I soggetti iscritti al registro di cui all’art. 3 devono comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l’inizio di trattative contrattuali per l’esportazione, l’importazione e il transito di materiale d’armamento.

2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministro della difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.

3. Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività medesime, tenuto conto dei princìpi della presente legge e degli indirizzi di cui all’art. 1, nonchè di motivi d’interesse nazionale.

4. L’inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso Paesi NATO e UEO ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.

5. Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed esportazioni:

a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute;

b) di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o manutenzione;

c) di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;

d) di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi avessero contenuto tali specifiche previsioni;

e) di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonchè di campionature per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.

6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all’art. 7.

7. L’eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonchè eventuali condizioni e limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all’impresa interessata.

 

Art. 10.

Effetti e durata dell’autorizzazione alle trattative.

1. L’autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all’art. 9 non conferisce all’impresa il diritto di ottenere le successive autorizzazioni di cui all’art. 13 e può essere soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e può essere rinnovata in relazione all’andamento delle trattative.

2. L’autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo art. 15.

 

 

Capo IV Autorizzazione all'Importazione, Esportazione e Transito

 

Art. 11.

Domanda di autorizzazione.

1. Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la domanda di autorizzazione per l’esportazione, l’importazione, le cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero del commercio con l’estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o da suo delegato allo scopo designato.

2. Nella domanda devono essere indicati:

a) tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell’operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di materiali identificati ai quali esse appartengono;

b) l’ammontare del contratto e l’indicazione dei termini finali di consegna, anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonchè le condizioni per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;

c) l’ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonchè la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454;

d) il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti, imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3, lettera c);

e) l’identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o impresa autorizzata);

f) eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di brevetto e simili;

g) eventuali impegni per compensazioni industriali;

h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione della operazione pattuita.

3. Alla domanda di autorizzazione all’esportazione devono essere acclusi:

a) copia dell’autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;

b) copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto trasporto per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie dell’operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;

c) 1) un certificato d’importazione rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l’Italia ad accordi di controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per tutti gli altri Paesi, un <<certificato di uso finale>> rilasciato dalle autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.

4. Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha rilasciato.

5. La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le operazioni previste all’art. 9, commi 4 e 5.

 

Art. 12.

Attività istruttoria.

1. Il Ministero degli affari esteri effettua l’istruttoria per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 13. A tal fine accertata la completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui all’art. 7, salvo i casi previsti all’art. 9, comma 4 e 5.

2. Il Comitato, accerta la coerenza delle finalità dichiarate dell’operazione con le norme della presente legge nonchè con le direttive formulate dal CISD ai sensi dell’art. 6, esprime il proprio parere al Ministro degli affari esteri.

3. Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare rilevanza politica, può richiedere un ulteriore esame da parte del CISD.

 

Art. 13.

Autorizzazione.

1. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all’art. 7, autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze, l’esportazione e l’importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di armamento, nonchè la cessione all’estero delle licenze industriali di produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi importatori. L’eventuale rifiuto dell’autorizzazione dovrà essere motivato.

2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari esteri senza il previo parere del Comitato di cui all’art. 7 per le operazioni:

a) previste dall’art. 9, comma 4;

b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all’art. 9, comma 5.

3. Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.

4. Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di cui all’art. 11, senza che sia stata rilasciata la prevista autorizzazione o comunicata al richiedente alcuna decisione, l’impresa interessata potrà rivolgersi al CISD che procede alla decisione definitiva.

5. L’autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete ovvero mancanti della documentazione di cui all’art. 11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all’interessato gli elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge.

6. Per l’ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il certificato di uso finale o documentazione equipollente.

 

Art. 14.

Termine per le operazioni.

1. Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il Comitato di cui all’art. 7.

2. Copia delle autorizzazioni e delle proroghe è immediatamente inviata alle Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all’art. 7.

3. L’autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di validità inferiore a quello previsto per l’esecuzione del contratto, eventualmente prorogabile in relazione all’effettivo andamento delle consegne e delle restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti termini di esecuzione del contratto, l’autorizzazione dovrà avere una validità di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile.

 

Art. 15.

Sospensione o revoca delle autorizzazioni.

1. Le autorizzazioni di cui all’art. 9 e all’art. 13 sono soggette a sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte per il rilascio.

2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all’art. 9 sono disposte con decreto del Ministro della difesa d’intesa con il Ministro degli affari esteri.

3. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all’art. 13 sono disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il CISD.

4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato consultivo di cui all’art. 7.

5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga dell’autorizzazione di cui all’art. 13 non imputabili alla volontà dell’operatore.

6. La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui all’art. 13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un contratto, si devono intendere, ai sensi dell’art. 14, n. 6, della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da inadempienze contrattuali dell’operatore nazionale agli effetti dell’escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o costituiti per i motivi indicati alla lettera m) dell’art. 15 della suddetta legge.

7. In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare l’esportazione anche delle armi di cui all’art. 1, comma 11, verso quei Paesi, di cui fornirà elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avrà ritenuto opportuno adottare misure cautelative.

8. Il divieto sarà rimosso dallo stesso CISD, solo quando saranno cessate le cause che lo hanno determinato.

 

Art. 16.

Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza.

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui all’art. 2, oggetto di transazioni commerciali all’estero da parte di non residenti.

2. In tali casi, nonchè in ogni altro caso di introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri paesi, si applicano, semprechè i materiali stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell’art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dell’art. 40 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

3. Tali disposizioni, con esclusione dell’art. 40 del regolamento succitato, si applicano altresì per le armi che facciano parte delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali.

4. Il prefetto può negare l’autorizzazione per l’introduzione nel territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato.

 

Capo V Obblighi delle Imprese

 

Art. 17.

Contributo per l’iscrizione nel registro nazionale.

1. Per l’iscrizione nel registro nazionale di cui all’art. 3 gli interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.

 

Art. 18.

Lista dei materiali.

1. Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la commissione di cui all’art. 4 la lista dei materiali di armamento oggetto di esportazione con l’indicazione, per ognuno di essi, dell’eventuale classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista.

 

Art. 19.

Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri.

1. Per le operazioni che prevedono a carico dell’esportatore la spedizione e la consegna a destino del materiale di armamento è fatto obbligo agli esportatori di acquisire da vettori e spedizionieri ogni utile indicazione sulle modalità di trasporto e sull’itinerario relativo, nonchè sulle eventuali variazioni che siano intervenute in corso di trasporto. I relativi documenti dovranno essere conservati agli atti dell’esportatore per il termine di dieci anni.

2. Per le operazioni che prevedono la consegna <<franco fabbrica>> <<franco punto di partenza>>, gli esportatori sono obbligati a comunicare contestualmente ai Ministri degli affari esteri, della difesa, dell’interno e delle finanze, la data e le modalità della consegna fornendo ogni utile indicazione sullo spedizioniere o vettore incaricato dell’operazione.

3. Tale comunicazione dovrà essere effettuata, da parte del legale rappresentante o da suo delegato, preventivamente e comunque non oltre il termine di tre giorni dalla data della ricezione del relativo avviso di ritiro da parte del destinatario o del vettore da questi incaricato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle esportazioni effettuate per conto dell’Amministrazione dello Stato.

 

Art. 20.

Utilizzo delle autorizzazioni.

1. L’impresa autorizzata all’esportazione o al transito di materiali di armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato:

a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate;

b) ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di cui alla lettera a) al Ministero degli affari esteri: il formulario di verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell’ente importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall’autorità governativa locale.

2. La proroga di ulteriori 90 giorni può essere concessa dal Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato consultivo di cui all’art. 7, sulla base di motivata e documentata richiesta dell’operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario.

3. Nel caso in cui l’esportatore italiano dichiari l’impossibilità per giustificati motivi di ottenere dalle autorità estere la documentazione di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di cui all’art. 7 esprime parere in ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il Comitato di cui all’art. 7 non esprimerà parere in merito ai motivi di giustificazione addotti, non potranno essere accordate proroghe all’autorizzazione.

4. In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1 e sinchè il ritardo perduri, salvo il caso di giustificazione di cui al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione.

 

Art. 21.

Seminari, soggiorni di studio e visite.

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa, su richiesta dell’impresa interessata, può autorizzare seminari, soggiorni di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di segretezza.

 

Art. 22.

Divieti a conferire cariche.

1. I dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi titolo all’esercizio di funzioni amministrative connesse all’applicazione della presente legge nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto di pubblico impiego non possono, per un periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a qualunque causa dovuta, far parte di consigli di amministrazione, assumere cariche di presidente, vicepresidente, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore unico, e direttore generale nonchè assumere incarichi di consulenza, fatti salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo, relativi a progettazioni o collaudi, in imprese operanti nel settore degli armamenti.

2. Le imprese che violano la disposizione del comma 1 sono sospese per due anni dal registro nazionale di cui all’art. 3.

 

Capo VI Sanzioni

 

Art. 23.

Falsità nella documentazione.

1. Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio dell’autorizzazione prevista dall’art. 13, o (1) per il relativo rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito l’autorizzazione, con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del valore del contratto.

2. Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l’ottenimento della iscrizione nel registro nazionale di cui all’art. 3, ovvero del nulla osta previsto dall’art. 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non costituisca reato più grave, la pena della multa da 3 a 300 milioni di lire. (1) [Così rettificato in Gazz. Uff. 26 ottobre 1990, n. 251 ]

 

Art. 24.

Inosservanza delle prescrizioni amministrative.

1. Chiunque effettui esportazioni o transito di materiali di armamento in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all’art. 13, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei contratti.

 

Art. 25.

Mancanza dell’autorizzazione.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza l’autorizzazione di cui all’art. 13 effettua esportazione, importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti di cui all’art. 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con la multa da 5 a 500 milioni.

2. Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto all’art. 9, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni.

3. Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi preposti come destinati all’esportazione, non risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni.

 

Art. 26.

Obbligo di comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria.

1. L’autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 23, 24 e 25 ne dà comunicazione immediata al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa ai fini dell’adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

 

Art. 27.

Norme sull’attività bancaria.

1. Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, come definiti dall’art. 2, vanno notificate al Ministero del tesoro.

2. Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve autorizzare, in base a quanto stabilito dalla presente legge, lo svolgimento delle operazioni bancarie.

3. La relazione al Parlamento, di cui all’art. 5, deve contenere un capitolo sull’attività degli istituti di credito operanti nel territorio italiano nella materia indicata nel comma 1.

 

Capo VII Disposizioni Finali e Transitorie

 

Art. 28.

Disposizioni transitorie.

1. Fino all’emanazione del decreto di cui al comma 3 dell’art. 2, resta in vigore l’attuale normativa per il materiale elencato nella <<Tabella esport>> relativamente al materiale di armamento.

2. Fino alla istituzione del registro nazionale di cui all’art. 3 nonchè del Comitato consultivo di cui all’art. 7, non si applicano le disposizioni previste all’art. 3, comma 2, e resta in vigore la normativa vigente.

3. Le autorizzazioni in corso all’entrata in vigore della presente legge continuano ad avere validità.

4. Per quanto riguarda le armi e i materiali menzionati nel comma 11 dell’art. 1 la licenza del questore, prevista dall’art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sostituisce la licenza del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro delle finanze. Il Ministro del commercio con l’estero emanerà le relative norme di attuazione.

 

Art. 29.

Regolamento di esecuzione.

1. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sarà emanato ai sensi dell’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento contenente le norme di esecuzione.

 

Art. 30.

Distacco di personale.

1. Per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento d’esecuzione di cui all’art. 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre amministrazioni.

 

Art. 31.

Disposizioni vigenti e abrogate.

1. Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. All’allegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 6 (Dotazioni, scorte e commesse di materiale delle Forze armate) sono abrogate le seguenti parole: <<Commesse ed acquisti di materiali bellici o comunque interessanti le Forze armate e l’efficienza militare del Paese, sia presso industrie private, sia all’estero, relativi dati contrattuali, andamento e risultati delle consegne. Spedizione e cessione di materiali bellici all’estero, sia da parte delle amministrazioni militari, sia dell’industria privata>>.

3. All’allegato al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, al paragrafo 8 (Stabilimenti civili di produzione bellica ed impianti civili per produzione di energia) sono abrogate le seguenti parole:

<<Provviste e scorte di materie prime e semilavorate, consumo, importazione ed esportazione di materie prime, semilavorate e prodotti simili comunque interessanti la produzione del materiale bellico, sia in generale sia in particolare per ogni stabilimento e così pure ordinazioni, contratti, clausole contrattuali, eccetera>>.

4. Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.

 

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