RITORNANO I
MERCANTI DI MORTE

XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1927

 


        Onorevoli Deputati! - 1. Il 27 luglio 2000 è stato sottoscritto a Farnborough dai Ministri della difesa di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia un Accordo quadro per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa. L'Accordo è volto a stabilire un comune quadro giuridico-normativo al fine di accelerare il processo di razionalizzazione e concentrazione dell'industria per la difesa e, nel contempo, di concorrere a definire l'identità europea nel campo della sicurezza e della difesa. L'obiettivo è quello di tutelare il consolidamento delle capacità tecnologiche e industriali europee che potrà consentire di competere e collaborare in modo più equilibrato con gli Stati Uniti dove, già a metà dello scorso decennio, l'industria si è fortemente concentrata. A seguito della dichiarazione congiunta dei capi di Governo dei principali Paesi europei del 9 dicembre 1997 è iniziato un parallelo esame da parte dei Ministri della difesa e dei Ministri dell'industria dei problemi e degli ostacoli che avevano impedito all'industria europea di procedere sulla strada della concentrazione, indispensabile per sostenere la sfida della globalizzazione del mercato e la sempre più rapida evoluzione tecnologica. Il 6 luglio 1998 si è così arrivati ad una lettera d'intenti sottoscritta dai Ministri della difesa dei sei principali Paesi europei che ha portato, al termine di un complesso esercizio, al presente Accordo quadro. Nel frattempo, altre iniziative sono state avviate in Europa a diversi livelli, tutte indirizzate a favorire una maggiore integrazione nel campo della sicurezza e della difesa: il 2 giugno 1998 è stato approvato dal Consiglio Affari generali dell'Unione europea il "Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi" che definisce i criteri di una comune politica esportativa europea di equipaggiamenti militari; il 9 settembre 1998 è stato costituto da Italia, Francia, Germania e Regno Unito l'OCCAR, l'organismo congiunto per la gestione dei programmi intergovernativi, la cui legge di ratifica è stata approvata nel novembre del 2000 (legge 15 novembre 2000, n. 348); nello scorso dicembre il vertice di Nizza dell'Unione europea ha varato definitivamente le decisioni assunte in via provvisoria dai vertici di Helsinki e di Feira, relative allo sviluppo di una capacità autonoma europea di intervento militare; queste decisioni hanno riguardato sia gli organismi per la gestione della politica di sicurezza e difesa, sia la costituzione di una forza di intervento europea delle dimensioni di un corpo d'armata con il relativo supporto aereo e navale, così come delineata nella Conferenza di impegno delle forze che i Ministri della difesa hanno tenuto a Bruxelles alla fine del novembre 2000; si è anche approvato un meccanismo per monitorare il rispetto degli impegni qualitativi e quantitativi, inclusi i requisiti di interoperabilità e di disponibilità, assunti da ciascun Governo. A questa progressiva europeizzazione delle problematiche inerenti la sicurezza e la difesa l'Italia ha dato un forte contributo nella convinzione, condivisa dalla quasi totalità delle forze politiche rappresentate in Parlamento, che la costruzione di un'Europa della difesa rappresenti anche la migliore tutela del nostro interesse nazionale e del rafforzamento del pilastro europeo della NATO. In quest'ottica il Governo ha operato per garantire il coinvolgimento dell'Italia in tutte le iniziative di integrazione europee, pur consapevole che non sempre il nostro quadro giuridico ed amministrativo è preparato ad operare in un contesto europeo. La nostra partecipazione alle iniziative europee ci impone, quindi, ed insieme ci offre lo stimolo per un tempestivo adeguamento della nostra normativa.
        2. L'Accordo quadro prevede uno sforzo congiunto dei Paesi aderenti per omogeneizzare, attraverso un meccanismo di consultazione dei Governi e delle amministrazioni, le rispettive azioni in sei campi al fine di facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea della difesa: sicurezza degli approvvigionamenti (articoli 4-11), procedure di trasferimento e di esportazione (articoli 12-18), sicurezza delle informazioni classificate (articoli 19-27), ricerca e tecnologia nel settore della difesa (articoli 28-36), trattamento delle informazioni tecniche (articolo 37-44), armonizzazione dei requisiti militari (articoli 45-49), tutela delle informazioni sensibili a livello commerciale (articoli 50-54). Al fine di rendere operativo questo Accordo il Governo adotterà le necessarie determinazioni e darà le opportune indicazioni agli uffici competenti. Per rispettare più efficacemente alcuni impegni si pone però anche l'esigenza di un adeguamento normativo che, seppur con alcune limitate modifiche, consenta di fare fronte al nuovo contesto europeo. Le modifiche riguardano soprattutto le previsioni dell'Accordo in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, di sicurezza delle informazioni classificate e di procedure di trasferimento e di esportazione. Nei primi due casi la normativa italiana risale all'ultimo conflitto ed è, quindi, evidente la sua inadeguatezza. Nel terzo caso la disciplina in vigore è stata definita alla fine degli anni ottanta, ma la profonda trasformazione del quadro strategico e militare a livello mondiale ed europeo, nonché quella dello specifico mercato della difesa, hanno da tempo messo in luce alcuni suoi limiti e alcune difficoltà nel fare fronte ad uno scenario che la legge 9 luglio 1990, n. 185, che regolamenta le esportazioni militari, non poteva prevedere. In particolare si registra una sua inadeguatezza al fine di gestire il complesso fenomeno della concentrazione industriale europea con la formazione di nuove imprese sotto forma di STD-società transnazionali per la difesa che presuppone la possibilità di razionalizzare e specializzare le unità produttive secondo una logica di efficienza industriale, potendo far circolare le parti prodotte fra i diversi stabilimenti e considerando l'area dei Paesi aderenti all'Accordo come un mercato unitario. Questa necessità era già emersa negli scorsi anni spingendo il Governo a presentare nel gennaio 2000 il disegno di legge atto Senato n. 4431 volto ad aggiornare tale legge. Tale volontà era già stata anticipata, sempre dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel marzo del 1998 nella relazione al Parlamento sulle esportazioni, importazioni e transito dei materiali di armamento prevista dall'articolo 5 della legge stessa ed inoltre, successivamente, la medesima volontà è stata confermata nelle relazioni degli anni successivi. In questi documenti, infatti, fra gli intendimenti programmatici del Governo, è stata posta in evidenza la necessità di un adeguamento della vigente normativa sull'interscambio di materiali di armamento ai nuovi scenari europei al fine di consentire al nostro Paese di poter partecipare attivamente al processo di integrazione di questo delicato settore di attività. Dalla data di entrata in vigore della legge n. 185 del 1990 ad oggi, infatti, sono sopravvenuti, particolarmente in Europa, cambiamenti tali da sconvolgere l'ambiente stesso in cui la legge deve operare. Cambiamenti che se da una parte hanno confermato la piena validità dei princìpi informatori della legge italiana - come dimostrato dall'approvazione del "Codice di condotta" precedentemente richiamato, che li recepisce in maniera pressochè totale - dall'altra richiedono opportuni adeguamenti operativi alle procedure autorizzative per l'interscambio di questi materiali: ciò sia nell'interesse primario della amministrazione ma anche in quello, non secondario, dell'industria nazionale che deve essere posta nelle condizioni di potersi presentare al meglio nel processo di integrazione strutturale europea dell'industria degli armamenti e di poter partecipare, su base paritetica, ai programmi di coproduzione. Nel presente disegno di legge si è tenuto conto delle proposte formulate nell'atto Senato n. 4431 limitatamente a quanto attiene agli impegni derivanti dall'Accordo quadro, mentre restano escluse le altre proposte di modifica contenute nello stesso provvedimento. Il criterio posto a base è stato quello di individuare l'indispensabilità delle modifiche in modo da apportare il minor numero possibile di varianti, agendo solo là dove fosse indispensabile, pur tenendo conto che l'esplicito richiamo dell'Accordo quadro al "Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi" impone anche un adeguamento a quanto ivi previsto. L'obiettivo perseguito è quello del rafforzamento del concetto di corresponsabilizzazione dei Paesi partner in caso di esportazione verso Paesi terzi di prodotti costruiti nel quadro di programmi congiunti intergovernativi o industriali ed agevolazione, in questi casi, dei trasferimenti intraeuropei dei componenti attraverso lo strumento di una nuova forma "globale" di autorizzazione.
        3. Di seguito si illustrano le singole disposizioni contenute nello schema del disegno di legge che si compone di quattordici articoli:

            Articolo 1. - Autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo quadro sottoscritto il 27 luglio 2000 a Farnborough dai Ministri della difesa di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia.

            Articolo 2. - Stabilisce la piena ed intera esecuzione dello stesso Accordo.

            Articolo 3. - Reca modifiche all'articolo 1 della legge n. 185 del 1990. Si sono resi necessari correttivi atti a:

                a) <comma 6, lettera c)> vietare le esportazioni e il transito di materiali di armamento verso i Paesi nei confronti dei quali è stato dichiarato l'embargo non solo da parte delle Nazioni Unite, ma anche dell'Unione europea (UE) (in questo modo evidenziando il ruolo dell'UE anche con riferimento al "Codice di condotta", al cui rispetto si fa riferimento nel preambolo dell'Accordo);

                b) <comma 6, lettera d)> adeguarsi al criterio numero 2 previsto dal "Codice di condotta", che prevede la specificità della gravità per le violazioni dei diritti dell'uomo.

            Articolo 4. - Reca modifica all'articolo 9 della legge n. 185 del 1990. Poiché la maggior parte delle attività e delle competenze UEO sono in via di trasferimento all'UE, si è ritenuto indispensabile sostituire il termine "UEO" (Unione europea occidentale) con "UE" in modo da evidenziare questa area ai fini dell'applicazione della procedura semplificata prevista dalla legge n. 185 del 1990 (tenuto conto che all'Accordo già partecipa la Svezia, membro dell'UE, ma non dell'UEO e della NATO, e in conformità con l'articolo 56 dell'Accordo).

            Articolo 5. - Reca modifica all'articolo 9 della legge n. 185 del 1990. Vengono esclusi dalla disciplina delle trattative contrattuali i programmi congiunti intergovernativi dal momento che le imprese operano all'interno di un programma definito e gestito a livello governativo.

            Articolo 6. - Reca modifica all'articolo 11 della legge n. 185 del 1990. Il nuovo comma è volto a regolamentare la procedura per il rilascio della licenza globale di progetto di cui all'articolo 13 della stessa legge n. 185 del 1990, tenendo conto della particolarità di questa forma autorizzatoria che riguarda la partecipazione ad un programma congiunto svolto con imprese di Paesi UE o NATO aderenti a specifici accordi intergovernativi insieme al nostro Paese (in conformità con gli articoli 12, 14 e 15 dell'Accordo).

            Articolo 7. - Reca modifica all'articolo 13 della legge n. 185 del 1990. Viene prevista la licenza globale di progetto come forma particolare di autorizzazione da rilasciare all'impresa che partecipa a un programma congiunto di ricerca, sviluppo, produzione, intergovernativo o industriale, con altre imprese localizzate in Paesi appartenenti all'UE o alla NATO che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i princìpi ispiratori della legge (come nel caso dell'Accordo quadro in conformità con gli articoli 12-15). In un numero consistente di programmi intergovernativi a cui partecipa l'Italia sono presenti anche altri Paesi non facenti parte dell'UE ma solo della NATO, in particolare gli Stati Uniti: risultando impossibile gestire con procedure differenti questi programmi a seconda della destinazione della movimentazione ed essendo i programmi sempre sottoposti al controllo del Governo italiano, si è ritenuto necessario prevedere di sottoporli ad una procedura omogenea. Restano, invece, sottoposte all'attuale procedura le eventuali esportazioni da effettuare da parte di imprese italiane verso Paesi terzi. Con la stessa licenza le imprese potranno essere autorizzate a fornire gli equipaggiamenti risultanti dai predetti programmi ai Paesi delle altre imprese partecipanti per uso militare nazionale (in conformità con l'articolo 12 dell'Accordo).

            Articolo 8. - Reca modifica all'articolo 14 della legge n. 185 del 1990. La modifica è conseguente all'introduzione della licenza globale di progetto per la quale è prevista una durata massima di tre anni, rinnovabile, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10 della stessa legge n. 185 del 1990 (in conformità con l'articolo 12 dell'Accordo).

            Articolo 9. - Reca modifiche all'articolo 19 della legge n. 185 del 1990. La modifica è volta a chiarire quali sono i destinatari delle comunicazioni relative alle consegne e a semplificare quindi la gestione delle operazioni (in conformità con gli articoli 16 e 17 dell'Accordo).

            Articolo 10. - Reca modifiche all'articolo 20 della legge n. 185 del 1990. Le modifiche sono conseguenti all'introduzione della licenza globale di progetto (in conformità con l'articolo 12 dell'Accordo). In caso di suo utilizzo la documentazione attestante l'arrivo a destinazione dei materiali stessi deve essere conservata dall'impresa per cinque anni ed esibita su richiesta dell'amministrazione.

            Articolo 11. - Reca modifica all'articolo 27 della legge n. 185 del 1990. La modifica è conseguente all'introduzione della licenza globale di progetto (in conformità con l'articolo 12 dell'Accordo). In caso di suo utilizzo il controllo delle operazioni bancarie risulterebbe di natura esclusivamente formale.

            Articolo 12. - Definisce le modalità per l'eventuale passaggio di un programma di coproduzione intergovernativa dall'attuale regime al nuovo regime di licenza globale di progetto.

            Articolo 13. - Prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri volto a determinare le condizioni per l'applicazione delle norme relative al segreto di Stato e alle notizie di cui è vietata la divulgazione, di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, ai Paesi membri dell'UE o della NATO. La modifica è necessaria al fine di poter consentire gli scambi di informazioni sia a livello governativo, sia a livello industriale (in conformità con quanto previsto dalle parti 3 e 4 dell'Accordo). In questo modo si potranno meglio superare i ristretti limiti in termini di temi, di persone e di tempo delle deroghe che oggi possono essere concesse: quest'ultimo problema risulta particolarmente rilevante per le TDC-Transnational Defence Companies a partecipazione italiana.

            Articolo 14. - Per quanto concerne la partecipazione del personale militare al Comitato esecutivo previsto dall'articolo 3 dell'Accordo, la relativa spesa è stata quantificata, nella unita relazione tecnica, in euro 29.500 annui a decorrere dal 2002 e l'articolo di copertura finanziaria viene formulato al medesimo articolo 14.

        Si segnala infine che dall'attuazione del presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato in relazione all'applicazione degli articoli 2 lettera (f), 4, 8, 9 e 10, paragrafo 2, lettere (a) e (b) dell'Accordo.

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