RITORNANO I
|
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1927
Onorevoli Deputati! - 1. Il
27 luglio 2000 è stato sottoscritto a Farnborough dai Ministri della
difesa di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia un Accordo
quadro per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria
europea della difesa. L'Accordo è volto a stabilire un comune quadro
giuridico-normativo al fine di accelerare il processo di razionalizzazione e
concentrazione dell'industria per la difesa e, nel contempo, di concorrere a
definire l'identità europea nel campo della sicurezza e della difesa.
L'obiettivo è quello di tutelare il consolidamento delle capacità
tecnologiche e industriali europee che potrà consentire di competere
e collaborare in modo più equilibrato con gli Stati Uniti dove, già
a metà dello scorso decennio, l'industria si è fortemente concentrata.
A seguito della dichiarazione congiunta dei capi di Governo dei principali Paesi
europei del 9 dicembre 1997 è iniziato un parallelo esame da parte dei
Ministri della difesa e dei Ministri dell'industria dei problemi e degli ostacoli
che avevano impedito all'industria europea di procedere sulla strada della concentrazione,
indispensabile per sostenere la sfida della globalizzazione del mercato e la
sempre più rapida evoluzione tecnologica. Il 6 luglio 1998 si è
così arrivati ad una lettera d'intenti sottoscritta dai Ministri della
difesa dei sei principali Paesi europei che ha portato, al termine di un complesso
esercizio, al presente Accordo quadro. Nel frattempo, altre iniziative sono
state avviate in Europa a diversi livelli, tutte indirizzate a favorire una
maggiore integrazione nel campo della sicurezza e della difesa: il 2 giugno
1998 è stato approvato dal Consiglio Affari generali dell'Unione europea
il "Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi" che
definisce i criteri di una comune politica esportativa europea di equipaggiamenti
militari; il 9 settembre 1998 è stato costituto da Italia, Francia, Germania
e Regno Unito l'OCCAR, l'organismo congiunto per la gestione dei programmi intergovernativi,
la cui legge di ratifica è stata approvata nel novembre del 2000 (legge
15 novembre 2000, n. 348); nello scorso dicembre il vertice di Nizza dell'Unione
europea ha varato definitivamente le decisioni assunte in via provvisoria dai
vertici di Helsinki e di Feira, relative allo sviluppo di una capacità
autonoma europea di intervento militare; queste decisioni hanno riguardato sia
gli organismi per la gestione della politica di sicurezza e difesa, sia la costituzione
di una forza di intervento europea delle dimensioni di un corpo d'armata con
il relativo supporto aereo e navale, così come delineata nella Conferenza
di impegno delle forze che i Ministri della difesa hanno tenuto a Bruxelles
alla fine del novembre 2000; si è anche approvato un meccanismo per monitorare
il rispetto degli impegni qualitativi e quantitativi, inclusi i requisiti di
interoperabilità e di disponibilità, assunti da ciascun Governo.
A questa progressiva europeizzazione delle problematiche inerenti la sicurezza
e la difesa l'Italia ha dato un forte contributo nella convinzione, condivisa
dalla quasi totalità delle forze politiche rappresentate in Parlamento,
che la costruzione di un'Europa della difesa rappresenti anche la migliore tutela
del nostro interesse nazionale e del rafforzamento del pilastro europeo della
NATO. In quest'ottica il Governo ha operato per garantire il coinvolgimento
dell'Italia in tutte le iniziative di integrazione europee, pur consapevole
che non sempre il nostro quadro giuridico ed amministrativo è preparato
ad operare in un contesto europeo. La nostra partecipazione alle iniziative
europee ci impone, quindi, ed insieme ci offre lo stimolo per un tempestivo
adeguamento della nostra normativa.
2. L'Accordo quadro prevede
uno sforzo congiunto dei Paesi aderenti per omogeneizzare, attraverso un meccanismo
di consultazione dei Governi e delle amministrazioni, le rispettive azioni in
sei campi al fine di facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria
europea della difesa: sicurezza degli approvvigionamenti (articoli 4-11), procedure
di trasferimento e di esportazione (articoli 12-18), sicurezza delle informazioni
classificate (articoli 19-27), ricerca e tecnologia nel settore della difesa
(articoli 28-36), trattamento delle informazioni tecniche (articolo 37-44),
armonizzazione dei requisiti militari (articoli 45-49), tutela delle informazioni
sensibili a livello commerciale (articoli 50-54). Al fine di rendere operativo
questo Accordo il Governo adotterà le necessarie determinazioni e darà
le opportune indicazioni agli uffici competenti. Per rispettare più efficacemente
alcuni impegni si pone però anche l'esigenza di un adeguamento normativo
che, seppur con alcune limitate modifiche, consenta di fare fronte al nuovo
contesto europeo. Le modifiche riguardano soprattutto le previsioni dell'Accordo
in materia di sicurezza degli approvvigionamenti, di sicurezza delle informazioni
classificate e di procedure di trasferimento e di esportazione. Nei primi due
casi la normativa italiana risale all'ultimo conflitto ed è, quindi,
evidente la sua inadeguatezza. Nel terzo caso la disciplina in vigore è
stata definita alla fine degli anni ottanta, ma la profonda trasformazione del
quadro strategico e militare a livello mondiale ed europeo, nonché quella
dello specifico mercato della difesa, hanno da tempo messo in luce alcuni suoi
limiti e alcune difficoltà nel fare fronte ad uno scenario che la legge
9 luglio 1990, n. 185, che regolamenta le esportazioni militari, non poteva
prevedere. In particolare si registra una sua inadeguatezza al fine di gestire
il complesso fenomeno della concentrazione industriale europea con la formazione
di nuove imprese sotto forma di STD-società transnazionali per la difesa
che presuppone la possibilità di razionalizzare e specializzare le unità
produttive secondo una logica di efficienza industriale, potendo far circolare
le parti prodotte fra i diversi stabilimenti e considerando l'area dei Paesi
aderenti all'Accordo come un mercato unitario. Questa necessità era già
emersa negli scorsi anni spingendo il Governo a presentare nel gennaio 2000
il disegno di legge atto Senato n. 4431 volto ad aggiornare tale legge. Tale
volontà era già stata anticipata, sempre dal Presidente del Consiglio
dei ministri, nel marzo del 1998 nella relazione al Parlamento sulle esportazioni,
importazioni e transito dei materiali di armamento prevista dall'articolo 5
della legge stessa ed inoltre, successivamente, la medesima volontà è
stata confermata nelle relazioni degli anni successivi. In questi documenti,
infatti, fra gli intendimenti programmatici del Governo, è stata posta
in evidenza la necessità di un adeguamento della vigente normativa sull'interscambio
di materiali di armamento ai nuovi scenari europei al fine di consentire al
nostro Paese di poter partecipare attivamente al processo di integrazione di
questo delicato settore di attività. Dalla data di entrata in vigore
della legge n. 185 del 1990 ad oggi, infatti, sono sopravvenuti, particolarmente
in Europa, cambiamenti tali da sconvolgere l'ambiente stesso in cui la legge
deve operare. Cambiamenti che se da una parte hanno confermato la piena validità
dei princìpi informatori della legge italiana - come dimostrato dall'approvazione
del "Codice di condotta" precedentemente richiamato, che li recepisce
in maniera pressochè totale - dall'altra richiedono opportuni adeguamenti
operativi alle procedure autorizzative per l'interscambio di questi materiali:
ciò sia nell'interesse primario della amministrazione ma anche in quello,
non secondario, dell'industria nazionale che deve essere posta nelle condizioni
di potersi presentare al meglio nel processo di integrazione strutturale europea
dell'industria degli armamenti e di poter partecipare, su base paritetica, ai
programmi di coproduzione. Nel presente disegno di legge si è tenuto
conto delle proposte formulate nell'atto Senato n. 4431 limitatamente a quanto
attiene agli impegni derivanti dall'Accordo quadro, mentre restano escluse le
altre proposte di modifica contenute nello stesso provvedimento. Il criterio
posto a base è stato quello di individuare l'indispensabilità
delle modifiche in modo da apportare il minor numero possibile di varianti,
agendo solo là dove fosse indispensabile, pur tenendo conto che l'esplicito
richiamo dell'Accordo quadro al "Codice di condotta dell'Unione europea per
le esportazioni di armi" impone anche un adeguamento a quanto ivi
previsto. L'obiettivo perseguito è quello del rafforzamento del concetto
di corresponsabilizzazione dei Paesi partner in caso di esportazione
verso Paesi terzi di prodotti costruiti nel quadro di programmi congiunti intergovernativi
o industriali ed agevolazione, in questi casi, dei trasferimenti intraeuropei
dei componenti attraverso lo strumento di una nuova forma "globale" di autorizzazione.
3. Di seguito si illustrano
le singole disposizioni contenute nello schema del disegno di legge che si compone
di quattordici articoli:
Articolo
1. - Autorizza il Presidente della Repubblica a ratificare l'Accordo quadro
sottoscritto il 27 luglio 2000 a Farnborough dai Ministri della difesa di Italia,
Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia.
Articolo
2. - Stabilisce la piena ed intera esecuzione dello stesso Accordo.
Articolo
3. - Reca modifiche all'articolo 1 della legge n. 185 del 1990. Si sono resi
necessari correttivi atti a:
a)
<comma 6, lettera c)> vietare le esportazioni e il transito di
materiali di armamento verso i Paesi nei confronti dei quali è stato
dichiarato l'embargo non solo da parte delle Nazioni Unite, ma anche dell'Unione
europea (UE) (in questo modo evidenziando il ruolo dell'UE anche con riferimento
al "Codice di condotta", al cui rispetto si fa riferimento nel preambolo
dell'Accordo);
b)
<comma 6, lettera d)> adeguarsi al criterio numero 2 previsto dal
"Codice di condotta", che prevede la specificità della gravità
per le violazioni dei diritti dell'uomo.
Articolo
4. - Reca modifica all'articolo 9 della legge n. 185 del 1990. Poiché
la maggior parte delle attività e delle competenze UEO sono in via di
trasferimento all'UE, si è ritenuto indispensabile sostituire il termine
"UEO" (Unione europea occidentale) con "UE" in modo da evidenziare questa area
ai fini dell'applicazione della procedura semplificata prevista dalla legge
n. 185 del 1990 (tenuto conto che all'Accordo già partecipa la Svezia,
membro dell'UE, ma non dell'UEO e della NATO, e in conformità con l'articolo
56 dell'Accordo).
Articolo
5. - Reca modifica all'articolo 9 della legge n. 185 del 1990. Vengono esclusi
dalla disciplina delle trattative contrattuali i programmi congiunti intergovernativi
dal momento che le imprese operano all'interno di un programma definito e gestito
a livello governativo.
Articolo
6. - Reca modifica all'articolo 11 della legge n. 185 del 1990. Il nuovo comma
è volto a regolamentare la procedura per il rilascio della licenza globale
di progetto di cui all'articolo 13 della stessa legge n. 185 del 1990, tenendo
conto della particolarità di questa forma autorizzatoria che riguarda
la partecipazione ad un programma congiunto svolto con imprese di Paesi UE o
NATO aderenti a specifici accordi intergovernativi insieme al nostro Paese (in
conformità con gli articoli 12, 14 e 15 dell'Accordo).
Articolo
7. - Reca modifica all'articolo 13 della legge n. 185 del 1990. Viene prevista
la licenza globale di progetto come forma particolare di autorizzazione da rilasciare
all'impresa che partecipa a un programma congiunto di ricerca, sviluppo, produzione,
intergovernativo o industriale, con altre imprese localizzate in Paesi appartenenti
all'UE o alla NATO che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione
di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i princìpi
ispiratori della legge (come nel caso dell'Accordo quadro in conformità
con gli articoli 12-15). In un numero consistente di programmi intergovernativi
a cui partecipa l'Italia sono presenti anche altri Paesi non facenti parte dell'UE
ma solo della NATO, in particolare gli Stati Uniti: risultando impossibile gestire
con procedure differenti questi programmi a seconda della destinazione della
movimentazione ed essendo i programmi sempre sottoposti al controllo del Governo
italiano, si è ritenuto necessario prevedere di sottoporli ad una procedura
omogenea. Restano, invece, sottoposte all'attuale procedura le eventuali esportazioni
da effettuare da parte di imprese italiane verso Paesi terzi. Con la stessa
licenza le imprese potranno essere autorizzate a fornire gli equipaggiamenti
risultanti dai predetti programmi ai Paesi delle altre imprese partecipanti
per uso militare nazionale (in conformità con l'articolo 12 dell'Accordo).
Articolo
8. - Reca modifica all'articolo 14 della legge n. 185 del 1990. La modifica
è conseguente all'introduzione della licenza globale di progetto per
la quale è prevista una durata massima di tre anni, rinnovabile, analogamente
a quanto previsto dall'articolo 10 della stessa legge n. 185 del 1990 (in conformità
con l'articolo 12 dell'Accordo).
Articolo
9. - Reca modifiche all'articolo 19 della legge n. 185 del 1990. La modifica
è volta a chiarire quali sono i destinatari delle comunicazioni relative
alle consegne e a semplificare quindi la gestione delle operazioni (in conformità
con gli articoli 16 e 17 dell'Accordo).
Articolo
10. - Reca modifiche all'articolo 20 della legge n. 185 del 1990. Le modifiche
sono conseguenti all'introduzione della licenza globale di progetto (in conformità
con l'articolo 12 dell'Accordo). In caso di suo utilizzo la documentazione attestante
l'arrivo a destinazione dei materiali stessi deve essere conservata dall'impresa
per cinque anni ed esibita su richiesta dell'amministrazione.
Articolo
11. - Reca modifica all'articolo 27 della legge n. 185 del 1990. La modifica
è conseguente all'introduzione della licenza globale di progetto (in
conformità con l'articolo 12 dell'Accordo). In caso di suo utilizzo il
controllo delle operazioni bancarie risulterebbe di natura esclusivamente formale.
Articolo
12. - Definisce le modalità per l'eventuale passaggio di un programma
di coproduzione intergovernativa dall'attuale regime al nuovo regime di licenza
globale di progetto.
Articolo
13. - Prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
volto a determinare le condizioni per l'applicazione delle norme relative al
segreto di Stato e alle notizie di cui è vietata la divulgazione, di
cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, ai Paesi membri dell'UE o della
NATO. La modifica è necessaria al fine di poter consentire gli scambi
di informazioni sia a livello governativo, sia a livello industriale (in conformità
con quanto previsto dalle parti 3 e 4 dell'Accordo). In questo modo si potranno
meglio superare i ristretti limiti in termini di temi, di persone e di tempo
delle deroghe che oggi possono essere concesse: quest'ultimo problema risulta
particolarmente rilevante per le TDC-Transnational Defence Companies
a partecipazione italiana.
Articolo
14. - Per quanto concerne la partecipazione del personale militare al Comitato
esecutivo previsto dall'articolo 3 dell'Accordo, la relativa spesa è
stata quantificata, nella unita relazione tecnica, in euro 29.500 annui a decorrere
dal 2002 e l'articolo di copertura finanziaria viene formulato al medesimo articolo
14.
Si segnala infine che dall'attuazione
del presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato in relazione all'applicazione degli articoli 2 lettera (f),
4, 8, 9 e 10, paragrafo 2, lettere (a) e (b) dell'Accordo.