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RITORNANO I
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XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 1927
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto
1978, n. 468,
e successive modificazioni).
L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia, la Francia, la Repubblica federale di Germania, la Spagna, la Svezia, il Regno Unito e l'Irlanda del Nord in materia di cooperazione per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, comporta un onere a carico del bilancio dello Stato, in relazione alla partecipazione italiana alle riunioni del Comitato esecutivo (articolo 3), incaricato dell'esame e del controllo delle disposizioni operative dell'Accordo e che si riunirà annualmente a Farnborough.
Nell'ipotesi dell'invio di dieci funzionari a Farnborough, con una permanenza di cinque giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:
Spese di missione:
pernottamento (euro 129 al giorno x 10 pers. x 5 gg.) = Euro 6.450
diaria giornaliera per ciascun funzionario sterline 96, al cambio di lire 3.200 = euro 159, cui si aggiungono euro 48, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 159 viene ridotto di euro 53, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 154 + euro 46 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = euro 200 x 10 pers. x 5 gg.) = " 10.000
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Farnborough (euro 1.240 x 10 pers. = euro 12.400 + euro 620 quale maggiorazione del 5 per cento) = " 13.020
Totale onere (articolo 3) Euro 29.470
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2002, è di 29.470 euro, in cifra tonda 29.500 euro.
Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento.
RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi.
a)
Opportunità dell'intervento normativo.
Il
provvedimento intende autorizzare il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo
80 della Costituzione, alla ratifica dell'Accordo quadro tra i Governi di Italia,
Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia relativo alle misure per facilitare
la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa,
sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000. Il disegno di legge reca, inoltre,
la rituale clausola di esecuzione e le necessarie modifiche all'ordinamento
nazionale.
b)
Analisi del quadro normativo.
Il
quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalla legge 9
luglio 1990, n. 185, recante norme sul controllo dell'esportazione, importazione
e transito di materiali di armamento, e dal relativo regolamento di esecuzione,
di cui al decreto del Presidente del Consigli dei ministri 25 settembre 1999,
n. 448.
c)
Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Il
provvedimento, come detto, è altresì volto ad adeguare il predetto
quadro normativo ai contenuti dell'Accordo di cui si autorizza la ratifica.
Sono state, pertanto, apportate alcune modifiche alla legge n. 185 del 1990,
ancorché limitate a quelle ritenute strettamente indispensabili. Va tuttavia
considerato che l'esplicito richiamo al "Codice di condotta dell'Unione europea
per le esportazioni di armi", contenuto nel preambolo dell'Accordo
quadro, ha reso necessario anche un adeguamento della legislazione vigente a
quanto ivi previsto.
In particolare,
si è proceduto a modificare gli articoli 1, 9, 11, 13, 14, 19, 20 e 27
della citata legge n. 185 del 1990.
d)
Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Oltre
a quanto rappresentato al paragrafo precedente, va anche sottolineato che il
preambolo dell'Accordo quadro riconosce la compatibilità di ogni attività
intrapresa in base all'Accordo medesimo con la qualità di membro dell'Unione
europea e con gli obblighi e impegni derivanti da tale appartenenza.
e)
Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie
e a statuto speciale.
Non
si rilevano profili di incompatibilità.
f)
Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il
trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
Il
provvedimento non incide nella materia indicata.
g)
Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità
di delegificazione.
Non
sono previste rilegificazioni di norme delegificate.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Il
provvedimento introduce, all'articolo 7 (modifiche all'articolo 13 della legge
n. 185 del 1990), una nuova forma autorizzatoria, la licenza globale di progetto
prevista dall'Accordo, da rilasciare in caso di esportazioni, importazioni o
transiti di materiali di armamento da effettuare sulla base di programmi di
produzione regolati da appositi accordi intergovernativi con Paesi membri della
Unione europea o della NATO.
Inoltre, proprio
con riferimento all'Unione europea, l'articolo 4 del provvedimento modifica
il comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 185 del 1990, sostituendo la parola
"UEO" con la parola "UE".
b) Verifica
della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare
riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
I
riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati
tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.
c)
Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni
e integrazioni a disposizioni vigenti.
Nell'ambito
delle finalità dell'iniziativa, si è optato per la modifica espressa
delle disposizioni vigenti.
d)
Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo
e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Nelle
disposizioni del provvedimento non sono contenuti effetti abrogativi impliciti.
ANALISI DELL'IMPATTO
DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
a) Ambito dell'intervento, destinatari diretti e indiretti.
L'intervento normativo si inquadra
nel più ampio progetto, definito a livello europeo dai sei membri della
Unione europea (UE), di accelerare mediante programmi basati su intese intergovernative
tra paesi NATO o UE il processo di razionalizzazione e concentrazione delle
industrie europee per la difesa al fine di potenziarne le capacità tecnologiche
e il grado di competitività e di autonomia rispetto all'industria statunitense.
In tale quadro l'iniziativa
si propone, tra l'altro, di modificare la vigente normativa nazionale recata
dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina la materia dei controlli di
importazione, esportazione e transito di materiali di armamento, al fine di
adeguarla al nuovo scenario europeo.
I destinatari della normativa
sono individuabili nelle imprese nazionali o di nazionalità degli Stati
parte dell'accordo e negli organi istituzionali deputati alla gestione delle
procedure e dei controlli.
b) Obiettivi e risultati attesi.
Il provvedimento si propone
di adeguare la vigente normativa sui controlli delle esportazioni ed importazioni
e transito dei materiali di armamento alle esigenze di cooperazione integrata
fra i sei Stati firmatari dell'Accordo e, più ampiamente, fra tutti i
Paesi UE o NATO.
In particolare, al fine di rendere
operativo l'Accordo quadro è stata inserita come nuova tipologia di autorizzazione
la "licenza globale di progetto", che disciplina i programmi di coproduzione
industriale tra Paesi UE o NATO.
Dalla innovazione è lecito
attendersi una razionalizzazione delle procedure amministrative e un loro adeguamento
alle nuove esigenze di ordine internazionale.
c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.
Le modifiche introdotte risultano
coerenti con la vigente normativa di settore e in linea con le scelte di politica
estera, in particolare con quelle di sicurezza e difesa comune in ambito UE
e NATO.
d) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione sull'attività
delle pubbliche amministrazioni: condizioni di operatività.
Il provvedimento introduce specifiche,
limitate modifiche alla vigente normativa di settore, non incidendo significativamente
sulle generali condizioni di operatività della normativa stessa se non
in termini di razionalizzazione e di concentrazione delle attività e
delle procedure previste.
e) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.
Si rinvia a quanto già
detto alla lettera a).