RITORNANO I
MERCANTI DI MORTE

XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 1927

 

 

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto

1978, n. 468,

e successive modificazioni).



          L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia, la Francia, la Repubblica federale di Germania, la Spagna, la Svezia, il Regno Unito e l'Irlanda del Nord in materia di cooperazione per la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, comporta un onere a carico del bilancio dello Stato, in relazione alla partecipazione italiana alle riunioni del Comitato esecutivo (articolo 3), incaricato dell'esame e del controllo delle disposizioni operative dell'Accordo e che si riunirà annualmente a Farnborough.
        Nell'ipotesi dell'invio di dieci funzionari a Farnborough, con una permanenza di cinque giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 10 pers. x 5 gg.) = Euro 6.450

diaria giornaliera per ciascun funzionario sterline 96, al cambio di lire 3.200 = euro 159, cui si aggiungono euro 48, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 159 viene ridotto di euro 53, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 154 + euro 46 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = euro 200 x 10 pers. x 5 gg.) = " 10.000


Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Farnborough (euro 1.240 x 10 pers. = euro 12.400 + euro 620 quale maggiorazione del 5 per cento) = " 13.020


                Totale onere (articolo 3) Euro 29.470


          Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dal 2002, è di 29.470 euro, in cifra tonda 29.500 euro.
          Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione del provvedimento.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA



1. Aspetti tecnico-normativi.

              a) Opportunità dell'intervento normativo.

              Il provvedimento intende autorizzare il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, alla ratifica dell'Accordo quadro tra i Governi di Italia, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000. Il disegno di legge reca, inoltre, la rituale clausola di esecuzione e le necessarie modifiche all'ordinamento nazionale.


              b) Analisi del quadro normativo.

              Il quadro normativo nazionale di riferimento è costituito dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente del Consigli dei ministri 25 settembre 1999, n. 448.


              c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

              Il provvedimento, come detto, è altresì volto ad adeguare il predetto quadro normativo ai contenuti dell'Accordo di cui si autorizza la ratifica. Sono state, pertanto, apportate alcune modifiche alla legge n. 185 del 1990, ancorché limitate a quelle ritenute strettamente indispensabili. Va tuttavia considerato che l'esplicito richiamo al "Codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi", contenuto nel preambolo dell'Accordo quadro, ha reso necessario anche un adeguamento della legislazione vigente a quanto ivi previsto.
          In particolare, si è proceduto a modificare gli articoli 1, 9, 11, 13, 14, 19, 20 e 27 della citata legge n. 185 del 1990.


              d) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

              Oltre a quanto rappresentato al paragrafo precedente, va anche sottolineato che il preambolo dell'Accordo quadro riconosce la compatibilità di ogni attività intrapresa in base all'Accordo medesimo con la qualità di membro dell'Unione europea e con gli obblighi e impegni derivanti da tale appartenenza.


              e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

              Non si rilevano profili di incompatibilità.


              f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

              Il provvedimento non incide nella materia indicata.


              g) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

              Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate.


2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

              Il provvedimento introduce, all'articolo 7 (modifiche all'articolo 13 della legge n. 185 del 1990), una nuova forma autorizzatoria, la licenza globale di progetto prevista dall'Accordo, da rilasciare in caso di esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare sulla base di programmi di produzione regolati da appositi accordi intergovernativi con Paesi membri della Unione europea o della NATO.
          Inoltre, proprio con riferimento all'Unione europea, l'articolo 4 del provvedimento modifica il comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 185 del 1990, sostituendo la parola "UEO" con la parola "UE".


          b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

              I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento sono correttamente riportati tenendo conto delle modificazioni e integrazioni subite nel tempo dai medesimi.
              c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

              Nell'ambito delle finalità dell'iniziativa, si è optato per la modifica espressa delle disposizioni vigenti.


              d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

              Nelle disposizioni del provvedimento non sono contenuti effetti abrogativi impliciti.

ANALISI DELL'IMPATTO

DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)



a) Ambito dell'intervento, destinatari diretti e indiretti.

        L'intervento normativo si inquadra nel più ampio progetto, definito a livello europeo dai sei membri della Unione europea (UE), di accelerare mediante programmi basati su intese intergovernative tra paesi NATO o UE il processo di razionalizzazione e concentrazione delle industrie europee per la difesa al fine di potenziarne le capacità tecnologiche e il grado di competitività e di autonomia rispetto all'industria statunitense.
        In tale quadro l'iniziativa si propone, tra l'altro, di modificare la vigente normativa nazionale recata dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina la materia dei controlli di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento, al fine di adeguarla al nuovo scenario europeo.
        I destinatari della normativa sono individuabili nelle imprese nazionali o di nazionalità degli Stati parte dell'accordo e negli organi istituzionali deputati alla gestione delle procedure e dei controlli.

b) Obiettivi e risultati attesi.

        Il provvedimento si propone di adeguare la vigente normativa sui controlli delle esportazioni ed importazioni e transito dei materiali di armamento alle esigenze di cooperazione integrata fra i sei Stati firmatari dell'Accordo e, più ampiamente, fra tutti i Paesi UE o NATO.
        In particolare, al fine di rendere operativo l'Accordo quadro è stata inserita come nuova tipologia di autorizzazione la "licenza globale di progetto", che disciplina i programmi di coproduzione industriale tra Paesi UE o NATO.
        Dalla innovazione è lecito attendersi una razionalizzazione delle procedure amministrative e un loro adeguamento alle nuove esigenze di ordine internazionale.

c) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

        Le modifiche introdotte risultano coerenti con la vigente normativa di settore e in linea con le scelte di politica estera, in particolare con quelle di sicurezza e difesa comune in ambito UE e NATO.

d) Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione sull'attività delle pubbliche amministrazioni: condizioni di operatività.

        Il provvedimento introduce specifiche, limitate modifiche alla vigente normativa di settore, non incidendo significativamente sulle generali condizioni di operatività della normativa stessa se non in termini di razionalizzazione e di concentrazione delle attività e delle procedure previste.

e) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.
        Si rinvia a quanto già detto alla lettera a).

torna alla home page