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Commissioni Riunite III e IV - Resoconto
di martedì 22 gennaio 2002
SEDE REFERENTE Martedì 22 gennaio 2002.
- Presidenza del presidente della IV Commissione Luigi RAMPONI. - Interviene
il sottosegretario di Stato per la difesa Filippo Berselli.
La seduta comincia alle 11.10.
Ratifica Accordo quadro
per la ristrutturazione dell'industria europea della difesa. C. 1927 Governo.
(Esame e rinvio).
Le Commissioni iniziano l'esame.
Cesare PREVITI (FI), relatore per la IV Commissione, ricorda che il 27
luglio 2000 è stato sottoscritto dai ministri della difesa di Italia,
Francia, Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia un Accordo quadro per
facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea della
difesa. L'Accordo è volto a stabilire un comune quadro giuridico-normativo
al fine di accelerare il processo di razionalizzazione e concentrazione
dell'industria per la difesa e, nel contempo, concorrere a definire l'identità
europea nel campo della sicurezza e della difesa. L'obiettivo è quello
di tutelare il consolidamento delle capacità tecnologiche e industriali
europee che potrà consentire di competere e collaborare in modo più equilibrato
con gli Stati Uniti dove, già a metà dello scorso decennio, l'industria
si è fortemente concentrata. A questa progressiva europeizzazione delle
problematiche inerenti la sicurezza e la difesa l'Italia ha dato un forte
contributo nella convinzione, condivisa dalla quasi totalità delle forze
politiche rappresentate in Parlamento, che la costruzione di un'Europa
della difesa rappresenti anche la migliore tutela del nostro interesse
nazionale e del rafforzamento del pilastro europeo della NATO. In quest'ottica
il Governo ha operato per garantire il coinvolgimento dell'Italia in tutte
le iniziative di integrazione europee, pur consapevole che non sempre
il nostro quadro giuridico ed amministrativo è preparato ad operare in
un contesto europeo. La partecipazione dell'Italia alle iniziative europee
impone, quindi, ed insieme offre al paese lo stimolo per un tempestivo
adeguamento della normativa nazionale. L'Accordo in esame è strutturato
in nove parti e si compone di 60 articoli. La prima parte, relativa agli
obiettivi, all'uso dei termini e alla organizzazione generale, indica,
tra l'altro, all'articolo 1, tra gli obiettivi dell'Accordo quello di
facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea della
difesa, garantendo una consultazione tempestiva ed efficace degli Stati
sulle conseguenti problematiche; quello di contribuire a raggiungere la
sicurezza negli approvvigionamenti di armi e servizi; quello di omogeneizzare
le procedure nazionali di controllo sull'esportazione di prodotti e tecnologie
militari; quello di facilitare gli scambi di informazioni classificate
tra i paesi firmatari o fra le relative industrie per la difesa, stabilendo
princìpi comuni per la gestione di tali informazioni. Infine, tra gli
obiettivi figurano anche quelli del coordinamento nella ricerca, nonché
quello di armonizzazione dei requisiti militari delle Forze armate dei
vari paesi aderenti all'Accordo. L'articolo 3 dell'Accordo prevede inoltre
la costituzione di un Comitato esecutivo, composto da un rappresentante
per ogni paese, che avrà la responsabilità di esercitare il controllo
sull'attuazione dell'Accordo, monitorarne l'efficacia, nonché proporre
eventuali modifiche ad esso. In particolare, l'Accordo quadro prevede
uno sforzo congiunto dei paesi aderenti per omogeneizzare, attraverso
un meccanismo di consultazione dei Governi e delle amministrazioni, le
rispettive azioni in sei diversi campi di intervento, che sono costituiti:
dalla sicurezza degli approvvigionamenti (articoli 4-11); dalle procedure
di trasferimento e di esportazione (articoli 12-18); dalla sicurezza delle
informazioni classificate (articoli 19-27); dalla ricerca tecnologica
nel settore della difesa (articoli 28-36); dal trattamento delle informazioni
tecniche (articolo 37-44); dall'armonizzazione dei requisiti militari
(articoli 45-49); dalla tutela delle informazioni sensibili a livello
commerciale (articoli 50-54). Al fine di rendere operativo tale Accordo
il Governo adotterà le necessarie determinazioni e darà le opportune indicazioni
agli uffici competenti. Per rispettare più efficacemente alcuni impegni
si pone però anche l'esigenza di un adeguamento normativo che consenta
di fare fronte al nuovo contesto europeo. Le modifiche riguardano soprattutto
le previsioni dell'Accordo in materia di sicurezza degli approvvigionamenti,
di sicurezza delle informazioni classificate e di procedure di trasferimento
e di esportazione. Nei primi due casi la normativa italiana risale all'ultimo
conflitto ed è, quindi, evidente la sua inadeguatezza. Nel terzo caso
la disciplina in vigore è stata definita alla fine degli anni ottanta,
ma la profonda trasformazione del quadro strategico e militare a livello
mondiale ed europeo, nonché quella dello specifico mercato della difesa,
hanno da tempo messo in luce alcuni suoi limiti e alcune difficoltà nel
fare fronte ad uno scenario che la legge 9 luglio 1990, n. 185, che regolamenta
le esportazioni militari, non poteva prevedere. In particolare, si registra
una sua inadeguatezza al fine di gestire il complesso fenomeno della concentrazione
industriale europea con la formazione di nuove imprese sotto forma di
STD-società transnazionali per la difesa che presuppone la possibilità
di razionalizzare e specializzare le unità produttive secondo una logica
di efficienza industriale, potendo far circolare le parti prodotte fra
i diversi stabilimenti e considerando l'area dei paesi aderenti all'Accordo
come un mercato unitario. Questa necessità era già emersa negli scorsi
anni tanto che il Governo aveva presentato nel gennaio 2000 un disegno
di legge (atto Senato n. 4431) volto ad aggiornare tale legge. Tale volontà
era già stata anticipata dal Presidente del Consiglio dei ministri, nel
marzo del 1998, nella relazione al Parlamento sulle esportazioni, importazioni
e transito dei materiali di armamento prevista dall'articolo 5 della legge
stessa ed inoltre, successivamente, la medesima volontà è stata confermata
nelle relazioni degli anni successivi. In questi documenti, infatti, fra
gli intendimenti programmatici del Governo, è stata posta in evidenza
la necessità di un adeguamento della vigente normativa sull'interscambio
di materiali di armamento ai nuovi scenari europei al fine di consentire
al nostro paese di poter partecipare attivamente al processo di integrazione
di questo delicato settore di attività. Dalla data di entrata in vigore
della legge n. 185 del 1990 ad oggi, infatti, sono sopravvenuti, particolarmente
in Europa, grandi cambiamenti che, se da una parte hanno confermato la
piena validità dei princìpi informatori della legge italiana, dall'altra,
richiedono opportuni adeguamenti operativi alle procedure autorizzative
per l'interscambio di questi materiali: ciò sia nell'interesse primario
della amministrazione ma anche in quello, non secondario, dell'industria
nazionale che deve essere posta nelle condizioni di potersi presentare
al meglio nel processo di integrazione strutturale europea dell'industria
degli armamenti e di poter partecipare, su base paritetica, ai programmi
di coproduzione. Nel disegno di legge in esame si è tenuto conto delle
proposte formulate nell'atto Senato n. 4431 limitatamente a quanto attiene
agli impegni derivanti dall'Accordo quadro. Il criterio di base per innovare
la disciplina giuridica vigente è stato quello di individuare l'indispensabilità
delle modifiche in modo da apportare il minor numero possibile di varianti,
agendo solo là dove fosse indispensabile, pur tenendo conto che l'esplicito
richiamo dell'Accordo quadro al "Codice di condotta dell'Unione europea
per le esportazioni di armi" impone anche un adeguamento a quanto ivi
previsto. L'obiettivo perseguito è quello del rafforzamento del concetto
di corresponsabilizzazione dei paesi partner in caso di esportazione verso
paesi terzi di prodotti costruiti nel quadro di programmi congiunti intergovernativi
o industriali e della agevolazione, in questi casi, dei trasferimenti
intraeuropei dei componenti attraverso lo strumento di una nuova forma
"globale" di autorizzazione. Il disegno di legge di autorizzazione alla
ratifica ed esecuzione dell'Accordo in esame consta di 14 articoli. Gli
articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica
e l'ordine di esecuzione, con entrata in vigore 30 giorni dopo il secondo
atto di ratifica, in conformità con quanto disposto dall'articolo 55 dell'Accordo
quadro. Gli articoli da 3 a 11 apportano modifiche alla legge n. 185 del
1990, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione
e transito dei materiali di armamento. Tali modifiche hanno l'obiettivo
di adeguare la legge al nuovo contesto che verrà a determinarsi con l'entrata
in vigore dell'Accordo in esame nonché quello di aggiornare la normativa
attualmente vigente nel nostro paese alle novità intervenute nel settore
dell'industria della difesa nell'ultimo decennio. L'articolo 3 reca modifiche
all'articolo 1, comma 6, della citata legge, relativo al divieto di esportazione
di transito di materiali di armamento. La modifica introdotta alla lettera
c) della predetta disposizione è volta ad estendere tale divieto verso
i paesi nei confronti dei quali sia stato dichiarato l'embargo da parte
dell'Unione europea, oltre che dalle Nazioni Unite. La modifica della
lettera d) della medesima disposizione ha lo scopo di specificare che
le violazioni delle Convenzioni sui diritti umani, a causa delle quali
è fatto divieto di esportazione di armamenti verso i paesi che se ne rendano
responsabili, debbono essere gravi ed accertate dall'ONU, dall'UE e dal
Consiglio d'Europa. L'articolo 4 modifica l'articolo 9 della legge n.
185 del 1990 ed è volto a sostituire la parola UEO con la parola UE, in
considerazione del fatto che la maggior parte delle competenze dell'Unione
europea occidentale sono in via di trasferimento all'Unione europea. L'articolo
5 inserisce un comma aggiuntivo, 7-bis, all'articolo 9 della legge n.
185 del 1990, al fine di escludere dalla disciplina delle trattative contrattuali
da esso dettata le operazioni svolte nell'ambito dei programmi congiunti
intergovernativi di ricerca, sviluppo e produzione di materiali di armamento,
svolti con imprese di paesi dell'Unione europea o della NATO. L'articolo
6 aggiunge il comma 5-bis all'articolo 11 della legge n. 185 del 1990.
Il nuovo comma è volto a regolamentare la procedura per il rilascio della
licenza globale di progetto, di cui all'articolo 13 della stessa legge
n. 185 del 1990, tenendo conto della particolarità di questa forma autorizzatoria
che riguarda la partecipazione ad un programma congiunto svolto con imprese
di paesi UE o NATO aderenti a specifici Accordi intergovernativi insieme
al nostro paese. L'articolo 7 modifica l'articolo 13 della legge n. 185
del 1990, prevedendo la licenza globale di progetto come forma particolare
di autorizzazione da rilasciare all'impresa che partecipa a un programma
congiunto di ricerca, sviluppo, produzione, intergovernativo o industriale,
con altre imprese localizzate in paesi appartenenti all'UE o alla NATO
che garantiscano, in materia di trasferimento e di esportazione di materiali
di armamento, il controllo delle operazioni secondo i princìpi ispiratori
della legge. L'articolo 8 modifica l'articolo 14 della legge n. 185 del
1990, disponendo che il rilascio dell'autorizzazione per la licenza globale
di progetto abbia una validità di tre anni prorogabili. L'articolo 9,
nel modificare l'articolo 19 della legge n. 185 del 1990, chiarisce quali
sono i destinatari delle comunicazioni che gli esportatori hanno l'obbligo
di effettuare in riferimento alle consegne e semplifica quindi la gestione
delle operazioni (in conformità con gli articoli 16 e 17 dell'Accordo).
L'articolo 10 modifica l'articolo 20 della legge n. 185 del 1990 integrando
con la licenza globale di progetto, l'elenco dei documenti da inviare
entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di esportazione o
transito di materiali di armamento al Ministero degli affari esteri. L'articolo
11 modifica l'articolo 27, comma 1, della legge n. 185 del 1990, escludendo
le operazioni effettuate sulla base della licenza globale di progetto
dall'obbligo di notifica al Ministero dell'economia e delle finanze di
tute le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione
e transito di materiali di armamento. L'articolo 12 definisce le modalità
per l'eventuale passaggio di un programma di coproduzione intergovernativa
dall'attuale regime al nuovo regime di licenza globale di progetto. L'articolo
13 prevede l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri volto a determinare le condizioni per l'applicazione delle norme
relative al segreto di Stato e alle notizie di cui è vietata la divulgazione,
di cui al regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, ai paesi membri dell'UE
o della NATO. La modifica è necessaria al fine di poter consentire gli
scambi di informazioni sia a livello governativo, sia a livello industriale.
L'articolo 14 reca infine le disposizioni relative alla copertura finanziaria
del provvedimento in esame, il cui onere è valutato in 29.500 euro annui
a decorrere dal 2002.
Gustavo SELVA (AN),
relatore per la III Commissione, nel condividere la relazione svolta dal
relatore per la IV Commissione, osserva in particolare che l'Accordo in
questione riguarda paesi che nel quadro della ricerca per la produzione
e la vendita di armamenti rivestono un carattere di eccellenza. Precisa
che l'Accordo è volto a stabilire un comune quadro giuridico-normativo
e politico per accelerare il processo di razionalizzazione e di concentrazione
dell'industria per la difesa e, nel contempo, per concorrere a definire
l'identità europea nel campo della sicurezza e della difesa. Del resto,
il Consiglio europeo di Nizza, tenutosi dal 7 al 10 dicembre 2000, ha
approvato la relazione sulla PESD presentata dalla Presidenza nella quale
viene ribadita l'intenzione dell'Unione europea di giocare pienamente
il suo ruolo sulla scena internazionale. La relazione, inoltre, stabilisce
le disposizioni necessarie a rendere permanenti le strutture politiche
e militari per la gestione della politica di difesa europea, definendo
competenze, funzionamento ed organi del Comitato politico e di sicurezza,
del Comitato militare dell'Unione europea e dello Stato maggiore dell'Unione
europea. Il Consiglio europeo di Laeken, svoltosi il 14 e 15 dicembre
2001, ha adottato la dichiarazione relativa all'operatività della politica
europea comune di sicurezza e di difesa, nella quale si dichiara che l'Unione
è ormai capace di condurre operazioni di gestione delle crisi: infatti
le conferenze sulle capacità militari e di polizia hanno consentito di
compiere progressi verso gli obiettivi di capacità. Gli Stati membri hanno
annunciato contributi volontari medianti decisioni nazionali. Osserva
inoltre che il ministro della difesa spagnolo Federico Trillo, il 10 gennaio
di quest'anno, ha indicato tra i principali obiettivi della presidenza
spagnola in ambito PESD la cooperazione nel settore dell'industria della
difesa. La presidenza spagnola intende presentare delle linee guida non
vincolanti per l'industria degli armamenti e proporre la creazione di
una o più agenzie europee degli armamenti per la gestione, l'acquisizione
o la ricerca di nuove formule di finanziamento necessarie allo sviluppo
ed al raggiungimento degli obiettivi generali. Passando al contenuto del
disegno di legge di ratifica, sottolinea in particolare che l'articolo
3 modifica il comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 185 del 1990, relativo
al divieto di esportazione e di transito di materiali di armamento. La
modifica introdotta alla lettera c) è volta ad estendere tale divieto
verso i paesi nei confronti dei quali sia stato dichiarato l'embargo da
parte dell'Unione europea (oltre che dalle Nazioni Unite), mentre la modifica
della lettera d) ha lo scopo di specificare che le violazioni delle convenzioni
sui diritti umani, a causa delle quali è fatto divieto di esportazione
di armamenti verso i paesi che se ne rendano responsabili, debbono essere
gravi ed accertate dall'ONU, dall'Unione europea o dal Consiglio d'Europa.
Dopo aver osservato che l'articolo 4 è teso a sostituire la parola "UEO"
con la parola "UE", in considerazione del fatto che la maggior parte delle
competenze dell'Unione dell'Europa occidentale sono in via di trasferimento
all'Unione europea, conclude raccomandando l'approvazione del provvedimento
in esame.
Il sottosegretario Filippo
BERSELLI si associa alle considerazioni svolte dai relatori, auspicando
la sollecita ratifica dell'Accordo quadro, che agevola la ristrutturazione
dell'industria europea della difesa e si inserisce nel processo volto
alla costruzione di una comune politica europea di sicurezza e di difesa.
Rileva infine che esso introduce un opportuno adeguamento della normativa
italiana al nuovo contesto europeo.
Roberto LAVAGNINI
(FI), nel sottolineare l'importanza dell'Accordo quadro per la creazione
di una politica di sicurezza e difesa europea, lamenta tuttavia l'assenza
di un riferimento alla necessità di valorizzare la ricerca scientifica
e tecnologica europea nel settore degli armamenti, che registra un preoccupante
divario rispetto a quella degli Stati Uniti. Auspica pertanto che l'Italia
si faccia promotrice di una politica europea per la valorizzazione di
tale settore.
Marco MINNITI (DS-U)
considera l'Accordo quadro un passaggio di grande rilievo nella costruzione
di un progetto di sicurezza e difesa europea, per la quale risultano essenziali
forme di cooperazione nel settore dell'industria degli armamenti. Nel
sottolineare che l'Accordo quadro rappresenta uno straordinario passo
in avanti nel campo dell'esportazione delle tecnologie e dello scambio
delle informazioni classificate, rileva che in tale materia rimane aperta
la questione del difficile rapporto con gli Stati Uniti, che appaiono
tuttora piuttosto restii al trasferimento di tecnologie. Nell'esprimere
apprezzamento per gli altri contenuti del disegno di legge, che facilitano
l'integrazione delle industrie europee nel settore della difesa, giudica
tuttavia una eccentricità la presa di posizione del Governo italiano in
riferimento alla mancata adesione al progetto per l'aereo da trasporto
A-400M. Dichiara infine il consenso del suo gruppo sul provvedimento,
che ratifica un Accordo da lui personalmente sottoscritto in rappresentanza
del Governo allora in carica.
Sergio MATTARELLA
(MARGH-U) dichiara di condividere il contenuto dell'Accordo, volto a realizzare
un quadro giuridico comune nel settore e ad accelerare il processo di
ristrutturazione e miglioramento dell'industria per la difesa europea.
Fa presente che il provvedimento si affianca ad altre iniziative avviate
in sede europea, tra le quali la più importante è la Convenzione che istituisce
l'OCCAR, l'organismo congiunto per la gestione dei programmi intergovernativi,
ratificata con la legge n. 348 del novembre 2000, che va nella direzione
di rispondere alle preoccupazioni sulla ricerca, perché l'ambito della
comune ricerca in tema di armamenti è uno degli oggetti dell'accordo che
ha dato vita all'OCCAR. Osserva come il Governo, nella relazione che accompagna
il disegno di legge, abbia posto in evidenza che il vertice di Nizza rappresenta
la cornice di questi passi, disegnando organismi preposti, costituendo
una forza di intervento europea e definendo un meccanismo volto a monitorare
il rispetto degli impegni, inclusi i requisiti di interoperabilità. Il
Governo sottolinea altresì che la costruzione di un'Europa della difesa
nel duplice versante della politica di sicurezza comune e dell'industria
comune della difesa coincide con il nostro interesse nazionale ed è pertanto
pienamente condivisibile. Appare pertanto poco coerente con tali affermazioni
la mancanza o il ritardo nell'adesione al programma dell'A-400M, per cui
rileva l'esigenza che il Governo riconsideri il proprio atteggiamento
al riguardo. Osserva in proposito che il ministro della difesa spagnolo
ha sottolineato come in mancanza di una comune industria della difesa
europea non possa esistere una comune politica di difesa dell'Europa.
Nell'esprimere pertanto il proprio consenso all'approvazione del disegno
di legge, sottolinea la discrasia esistente tra quanto oggi il Governo
propone con questo provvedimento e la scelta, finora annunciata non compiutamente,
di non partecipare ad un progetto che riveste la massima importanza ai
fini della realizzazione di quella comune ricerca e di quella comune industria
della difesa che l'Unione europea richiede.
Laura CIMA (Misto-Verdi-U)
ritiene che la difficile fase che si sta attraversando a livello internazionale
imponga una riflessione sul significato della politica di sicurezza europea
e della politica estera e di difesa comune, in quanto l'incertezza che
permane rischia di far sì che a guidare le scelte di politica di sicurezza
europea siano le industrie degli armamenti e non i governi e l'Unione
europea. Esprime preoccupazione sulla mancanza di una politica dell'Unione
europea in materia che sia caratterizzata da scelte chiare, condivise
e trasparenti, in quanto difficilmente i singoli Parlamenti entrano nel
merito della riorganizzazione del settore, mentre essi dovrebbero essere
posti nelle condizioni di esprimere indirizzi e di fornire strumenti di
pianificazione e controllo. Chiede, infine, al Governo di fornire un quadro
relativo allo stato di attuazione della legge n. 185 del 1990, visto che
il codice di condotta non è vincolante; occorre infatti ampliare le garanzie
di controllo da parte sia dei singoli paesi sia dell'Unione europea nel
suo complesso.
Elettra DEIANA (RC)
esprime un giudizio fortemente negativo sulla centralità attribuita alla
politica per gli armamenti nell'ambito della costruzione di una politica
di difesa europea, per la quale si dovrebbe invece partire dai presupposti
giuridici ed istituzionali.
Monica Stefania BALDI
(FI), nel condividere le ampie relazioni svolte, rileva l'esigenza che
le Commissioni esteri e difesa affrontino quanto prima l'enorme questione
delle armi batteriologiche, nonché tutti quegli aspetti che caratterizzano
il quadro politico internazionale a seguito degli avvenimenti dell'11
settembre scorso, affinché in sede di convenzione europea il nostro paese
ed in particolare il nostro Parlamento possano svolgere un ruolo più incisivo
nell'ambito internazionale.
Filippo ASCIERTO
(AN), rilevata l'indispensabilità di una comune politica europea della
difesa, osserva che la riorganizzazione dell'industria degli armamenti
facilita il processo di integrazione, sottolineando tuttavia la necessità
di tener conto in tale ambito delle specifiche esigenze nazionali. Dichiara
infine il consenso del suo gruppo sul provvedimento.
Luigi RAMPONI, presidente,
nel ringraziare i relatori e gli intervenuti nel dibattito, in particolare
il deputato Mattarella, a suo tempo, in qualità di ministro della difesa,
artefice dell'Accordo in esame, rileva che la parte quinta dell'Accordo
contiene disposizioni volte ad incentivare l'integrazione nel settore
della ricerca scientifica e tecnologica. Nessun altro chiedendo di intervenire
e constatato che i relatori ed il rappresentante del Governo rinunziano
alla replica, dichiara concluso l'esame preliminare. Comunica quindi che
sono pervenuti pareri favorevoli delle Commissioni VI e XIV. Avverte che
il termine per la presentazione degli eventuali emendamenti è fissato
alle ore 14 di giovedì 24 gennaio. Rinvia quindi il seguito dell'esame
ad altra seduta.
La seduta termina alle 12.20.
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