PROGETTO DI LEGGE REGIONALE

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE

Art. 1 Oggetto
1. La Regione Emilia-Romagna, nel rispetto dei principi sanciti dall' articolo 52 della Costituzione, in attuazione delle finalità previste dall' articolo 2 dello Statuto ed in conformità a quanto previsto dalla L. 8 luglio 1998, n. 230, detta norme per lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile nel territorio regionale.

Art. 2 Finalità e principi
1. La presente legge si ispira ai seguenti principi e finalità:
a) sostenere e valorizzare il servizio civile, quale occasione di arricchimento dei singoli ed importante risorsa della comunità, attraverso progetti finalizzati a soddisfarne le esigenze sociali, culturali, ambientali, di protezione civile ed educative;
b) sostenere, d'intesa con l'Ufficio Nazionale per il servizio civile di cui alla L. 8 luglio 1998, n. 230 (UNSC) ed in accordo con gli organismi rappresentativi degli enti di servizio civile, le necessarie azioni di orientamento e formazione;
c) promuovere lo sviluppo di progetti di servizio civile femminile volontario, anche con modalità diverse dal servizio civile obbligatorio;
d) promuovere la cultura della pace, della nonviolenza e della solidarietà.

Art. 3 Ambiti di impiego del servizio civile
1. L'impiego degli obiettori di coscienza e delle ragazze in servizio civile volontario avviene negli ambiti di attività di cui alla lett. b), comma 2, art. 8, della L. 230 del 1998, ed in particolare:
a) assistenza, prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale;
b) educazione e promozione culturale;
c) protezione civile;
d) cooperazione allo sviluppo;
e) difesa ecologica e tutela e incremento del patrimonio forestale;
f) salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico e ambientale.
2. La Regione, in accordo con gli organismi rappresentativi degli enti di servizio civile e in collaborazione con gli organismi governativi competenti e le strutture operative nazionali e regionali, con particolare riferimento al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, promuove l'inserimento di moduli formativi e di addestramento relativi al servizio di protezione civile in ogni progetto di servizio civile. La Regione incentiva inoltre progetti di servizio civile presso gli enti locali e le organizzazioni di volontariato al fine di agevolare la preparazione e la pianificazione degli interventi in caso di calamità.
3. La Regione promuove altresì, d'intesa con l'UNSC, lo svolgimento del servizio civile all'estero, la partecipazione a missioni umanitarie, nei modi e con le forme previste dalla L. 8 luglio 1998, n. 230.
4. La Regione, nell'ambito del rapporto di collaborazione con l'UNSC, promuove la ricerca e sperimentazione di forme di difesa civile non armata e nonviolenta.

Art. 4 Banca dati dei progetti di servizio civile
1. La Regione realizza la banca dati dei progetti degli enti convenzionati, all'interno del sistema uniforme e permanente concordato con l'UNSC, nella quale confluiscono tutti i progetti di impiego degli obiettori di coscienza, nonché quelli delle ragazze in servizio civile volontario del territorio regionale.
2. I progetti di impiego dovranno indicare: gli obiettivi di utilità sociale, il programma formativo per gli obiettori e le ragazze volontarie ed il ruolo degli stessi; i progetti dovranno inoltre prevedere la presenza di un responsabile in possesso di adeguate competenze nonché l'impegno degli enti nella verifica dei risultati.
3. La banca dati, realizzata ed utilizzata in conformità di apposito protocollo di collaborazione sottoscritto con l' UNSC, fornisce gli elementi per:
a) fornire all'UNSC il previsto parere sulla programmazione annuale del servizio civile di cui all'art. 8 della L. 230 del 1998;
b) attivare ed implementare il sistema informativo di cui all'art. 10;
c) costruire un sistema di monitoraggio sui risultati del servizio civile.
4. Gli enti di servizio civile, anche attraverso gli organismi di cui all' art. 7, sono tenuti a fornire tutte le informazioni utili alla realizzazione ed aggiornamento della banca dati.

Art. 5 Utilizzo degli obiettori di coscienza
1. In nessun caso gli obiettori e le ragazze in servizio civile volontario possono essere impiegati in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie dell'organismo presso cui prestano servizio civile.
2. La Regione, in raccordo con l'UNSC, vigila sul rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti di servizio civile e dei progetti di impiego. A tal fine, sulla base del programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8, comma 2, lett. d) della L. n. 230/98, sono effettuate verifiche a campione sull' insieme degli enti convenzionati, nonché verifiche periodiche per gli enti di servizio civile che impieghino più di cento obiettori.

Art. 6 Piano regionale per il servizio civile
1. La Regione, sentite le proposte presentate dalla Consulta regionale di cui all'art. 12 e sentito il parere dell'UNSC, definisce annualmente il Piano regionale per il servizio civile con cui vengono individuate:
a) le priorità di intervento negli ambiti di cui all'art. 3;
b) i programmi di informazione sul territorio, tenuto conto di quanto previsto all'art. 10;
c) i programmi formativi per gli obiettori e le ragazze volontarie e di aggiornamento per i responsabili dei progetti di servizio civile.
2. La realizzazione del Piano regionale per il servizio civile avviene in collaborazione con i Coordinamenti provinciali di cui all'art. 7.

Art. 7 Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile
1. Al fine di garantire il necessario collegamento tra i bisogni del territorio e le risorse del servizio civile, la Regione promuove la costituzione di organismi provinciali di coordinamento, consultazione e rappresentanza degli enti di servizio civile.

Art. 8 Formazione ed aggiornamento dei responsabili dei progetti di servizio civile
1. La Regione promuove, in collaborazione con l'UNSC e sentita la Consulta di cui all'art. 12, la formazione e l'aggiornamento sulla base di programmi definiti nel Piano regionale per il servizio civile.
2. Per la formazione e l'aggiornamento dei responsabili dei progetti di servizio civile la Regione programma appositi corsi gestiti direttamente o tramite organismi, enti od agenzie accreditati. Al termine dei corsi ai partecipanti viene rilasciata, previa apposita valutazione, certificazione di competenza, secondo le modalità previste dalle direttive regionali in materia di formazione professionale.

Art. 9 Formazione degli obiettori di coscienza e delle ragazze in servizio civile volontario
1. Alla formazione generale ed all'addestramento specifico degli obiettori di coscienza e delle ragazze in servizio civile volontario provvedono l'UNSC, la Regione e gli enti di servizio civile.
2. La Giunta regionale definisce, d'intesa con l'UNSC e sentita la Consulta di cui all'art. 12, le specifiche modalità per il rilascio della dichiarazione di competenza ai partecipanti ai progetti di servizio civile, in analogia con la disciplina in materia di attestazioni intermedie per le attività correnti di formazione e istruzione.
3. La Giunta regionale definisce, in armonia con le leggi di settore, d'intesa con l'UNSC e sentita la Consulta di cui all'art. 12, gli ambiti di spendibilità della dichiarazione di competenza ed il valore attribuibile al conseguente credito formativo.
4. Gli enti di servizio civile provvedono alla formazione ed all'addestramento degli obiettori di coscienza e delle ragazze in servizio civile volontario, direttamente o tramite le loro forme associative.

Art. 10 Comunicazione e informazione
1. La Regione promuove azioni volte alla conoscenza degli enti e dei progetti di servizio civile dove potersi impiegare e della normativa in materia, al fine di diffondere tra i giovani e le ragazze la cultura della pace, della nonviolenza, dei diritti umani e della partecipazione solidale e responsabile.
2. Le azioni di cui al comma precedente si realizzano attraverso la creazione di un apposito sistema informativo regionale, valorizzando i sistemi informativi sul servizio civile e l'obiezione di coscienza già esistenti.
3. Il sistema di comunicazione ed informazione si sviluppa sulla base dei seguenti indirizzi generali:
a) favorire, laddove non ancora presenti, la costituzione presso i Comuni di uffici per il servizio civile con compiti informativi ed al fine di garantire pari dignità al servizio civile ed a quello militare;
b) valorizzare e sostenere le forme associative degli enti di servizio civile che, in collaborazione con Comuni e Province, forniscono servizi ed informazioni ai cittadini, ai giovani di leva, alle ragazze volontarie, alle famiglie ed agli enti convenzionati;
c) realizza campagne informative nelle scuole, nelle università, nel mondo del lavoro e nelle manifestazioni, anche di carattere fieristico, di grande richiamo per i giovani.

Art. 11 Conferenza regionale sul servizio civile
1. La Regione indice con cadenza biennale la Conferenza regionale sul servizio civile quale strumento di confronto, valutazione ed approfondimento sui temi del servizio civile.
2. Alla Conferenza partecipano gli enti di servizio civile, gli Enti locali, le Confederazioni sindacali, gli obiettori di coscienza e le ragazze in servizio civile volontario.

Art. 12 Consulta regionale per il servizio civile
1. E' istituita la Consulta regionale per il servizio civile, organo consultivo della Giunta regionale nelle materie oggetto della presente legge.
2. Alla Consulta compete:
a) la formulazione di proposte in ordine al Piano di cui al precedente art. 6;
b) esprimere pareri e proposte alla Regione, anche al fine della loro presentazione all'UNSC, in ordine al miglioramento del servizio civile nel territorio regionale, tenuto conto degli esiti delle verifiche di cui all'art. 5, comma 2.
3. La Consulta è composta da rappresentanti della Regione, dell'UNSC, degli enti di servizio civile, degli Enti locali, delle Confederazioni sindacali.
4. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità di composizione e funzionamento della Consulta. La partecipazione alla Consulta avviene senza oneri a carico della Regione.

Art. 13 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio di previsione che saranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, 31.