Nuova legge-Obiettori:

Commenti e Interpretazioni

 

26 anni di lotte: fare memoria per avere futuro.

Si può affermare tranquillamente che, da quando è stata approvata la 772/72, l'applicazione della legge si è trasformata in una corsa ad ostacoli: il Ministero della difesa a inventare trucchi per bloccare e dequalificare il fenomeno degli obiettori, da una parte; e, dall'altra, gli obiettori e le rispettive associazioni per individuare tali trucchi ed eliminarli.
Inoltre, si aveva a che fare con una legge molto difettosa in se stessa. Con le lotte degli obiettori si è riusciti già a modificarla in più punti, a colpi di sentenze soprattutto della Corte Costituzionale.
La prima destinazione degli obiettori, tutti precettati presso il corpo paramilitare dei vigili del fuoco, è coincisa con la prima lotta dei medesimi: su indicazione di Ciccio Messere, allora segretario della LOC (lega obiettori di coscienza), nessuno di essi si presentò. Alla reazione del Ministero "cosa volete fare ?", essi si resero disponibili per svolgere il servizio civile presso enti ed istituzioni di impegno sociale innovativo, a livello locale o nazionale. Anzi organizzarono due "corsi residenziali di un mese di orientamento", contemporanei ed autogestiti. Si pensò di invitare a parlare, a tali corsi, responsabili di iniziative locali significative, disposti ad impiegare gli obiettori; e questi scelsero di inserirsi nell'una o nell'altra.
Fu così l'inizio dell'esperienza originale italiana di un servizio civile inserito nel tessuto sociale più popolare e creativo.
Il corso di orientamento serviva anche ad approfondire le tematiche socio-culturali della solidarietà, della giustizia, della pace, della nonviolenza, della Difesa Popolare Nonviolenta alternativa alla difesa militare.
Tali corsi si scontrarono con l'incapacità di alcuni di autogestirsi: si squagliarono dopo una settimana. Altri continuarono come "corsi di formazione", o nella forma residenziale di un mese come nel Gavci o in altre forma come nella Caritas e in altri enti.
Il Ministero della difesa istituzionalizzò le "convenzioni" con i singoli enti, con o senza corsi di orientamento o di formazione. Anzi, quando si accorse che con i corsi di formazione la qualità antimilitare e nonviolenta degli obiettori cresceva, li boicottò. Sottrasse le 2.000 lire al giorno per ogni corsista, con la scusa che non c'erano più soldi, salvo poco dopo vedere in lista, tra i fondi dove giacevano miliardi disponibili per finanziare le navi da guerra inviate nel Golfo Persico a scortare le navi petroliere, anche il fondo per gli obiettori. I soldi, evidentemente, c'erano, non però per la formazione.
Crebbero, di anno in anno, le convenzioni col Ministero della difesa ed enti e cresceva pian piano anche il numero degli obiettori. Vi furono, negli anni '70-'80, congressi LOC infuocati: alcuni obiettori prediligevano il servizio civile; altri prediligevano l'antimilitarismo e proponevano l'obiezione totale (no anche al servizio civile). Prevalse una linea di sintesi, che promuovendo la Difesa Popolare Nonviolenta promuoveva insieme il servizio civile, come impegno positivo di pace ("la pace non è assenza di guerra") e come proposta credibile di pace e antimilitarismo a tutta la gente ("il servizio civile ben fatto è la strada attraverso la quale passa anche l'antimilitarismo").
Il Ministero della difesa cominciò a prendere sul serio il movimento degli obiettori e a temerne una crescita numerica e qualitativa esponenziale, tale da scuotere le basi del sistema militare. Nel 1986 il numero delle domande di obiettori era arrivato, dalle prime decine, alle 4.500 entro l'anno. Fu allora che il Ministero decretò, non per iscritto ma verbalmente ed esplicitamente, una "politica di riduzione del fenomeno dell'obiezione di coscienza".
Ne nacque un susseguirsi di disfunzioni e restrizioni: ritardi abissali; la cosiddetta "circolare dei 26 mesi" (dopo 26 mesi dalla presentazione della domanda, l'obiettore, se non era stato precettato, veniva esonerato); precettazioni d'autorità, cioè senza tenere conto delle richieste concordate tra ente e obiettore; impossibilità di prevedere chi e quando fra gli obiettori sarebbe giunto all'ente; abolizione della somma per il vestiario; casermizzazione, cioè obbligo per gli enti di fornire in proprio "vitto e alloggio" (con le 5.000 lire al giorno del Governo e in ritardo di mesi!) e obbligo degli obiettori di usufruirne; tribunale delle coscienze (molti obiettori erano chiamati davanti ad una commissione giudicatrice per convincerla della propria sincerità e diversi venivano respinti) ecc. ecc. Era stata istituita una "Consulta" nazionale di enti di servizio civile presso il Ministero (Cnesc), ma veniva convocata più per ricevere ordini che per risolvere in accordo i problemi pendenti.
Da parte di alcuni enti ed obiettori (purtroppo non di tutti) a queste vessazioni corrisposero altrettante lotte: autodistaccamento e autocongedo; autoriduzione a 12 mesi come i militari; autotrasferimenti; auotoincatenamenti davanti all'altare della Patria o davanti a Camera e Senato; digiuni a tempo indeterminato salvo la vita o digiuni a staffetta; sit-in davanti ai distretti; occupazioni nonviolente del Levadife o Ministero della difesa; autoimbrigliamento in una rete da pesca davanti alla Camera; marce e manifestazioni nelle piazze; convegni, dibattiti e conferenze-stampa; incontri con parlamentari; interpellanze e altre iniziative parlamentari; missioni di pace all'estero senza autorizzazioni; rifiuto degli obiettori precettati d'autorità (Caritas Italiana); ricorsi in tribunale; ricorsi alla Corte Costituzionale ecc. ecc.
I risultati principali di tutte queste lotte sono i seguenti: a periodi si è riusciti a ridurre sensibilmente ritardi e precettazioni d'autorità; avvio dei primi "caschi bianchi" (obiettori in missioni di pace e umanitarie all'estero); rilancio della riforma legislativa della 772/72 fino all'attuale approvazione; crescita del fenomeno degli obiettori fino all'attuale numero di oltre 50.000 all'anno; abolizione della circolare dei 26 mesi; competenza dei tribunali civili e non militari per gli obiettori (Corte Costituzionale, sentenza n. 113/86); costituzionalità del servizio civile degli obiettori, perché la difesa della Patria non si esaurisce con il servizio militare (Corte Costituzionale, sentenza n. 164/85); pena più mite per gli obiettori totali che rifiutano anche il servizio civile, cioè da 6 mesi a 2 anni, anziché da 2 a 4 anni (Corte Costituzionale, sentenza n. 409/89); parificazione della durata del servizio civile con quella del servizio militare, eliminando gli 8 mesi in più previsti dalla legge 772/72 (Corte Costituzionale, sentenza n. 470/89); esautoramento notevole (non totale) del "tribunale delle coscienze", nel senso che non tocca più all'obiettore dimostrare la propria sincerità, bensì tocca allo Stato dimostrare, con prove oggettive, la sua insincerità (decisione n. 16/85 del Consiglio di Stato).
Come si vede, è stata una lotta lunga, dura, estenuante, ma, alla fin fine, fruttifera. Quella politica di riduzione del fenomeno dell'obiezione di coscienza è fallita; il numero degli obiettori è in continua crescita. Certo, fra quanti si dichiarano obiettori non tutti sono convinti e forse non sono nemmeno la maggioranza. Molti tuttavia intendono fare qualcosa di positivo e di utile, anziché buttare un anno della propria vita in caserma. Dove poi si fa formazione autentica di pace e nonviolenza, gli obiettori maturano velocemente una coscienza più viva dell'obiezione e della Difesa Popolare Nonviolenta, alternativa alla difesa militare.

Testo di padre Angelo Cavagna
Gavci di Bologna

 

Commenti all'articolato della nuova legge.

Legge 8 luglio 1998 n° 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"

L'articolo 1. Dal riconoscimento all'esercizio di un diritto (testo di Giorgio Bonini e Massimo Giorgi, CESC di Modena).

Il 16 giugno 1998, il Senato ha approvato definitivamente la legge "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza". E' una legge di civiltà, un passo avanti verso la pace.
Dopo l'impressionante serie di pronunciamenti dei più alti organi istituzionali sia a livello nazionale che internazionale (dalle sentenze della Corte Costituzionale Italiana, ai pronunciamenti del Parlamento Europeo, fino alla Commissione sui Diritti Umani dell'ONU), finalmente lo Stato Italiano riconosce e garantisce un diritto fondamentale della persona, un diritto innato perché si rifà alla libertà di coscienza che è costitutiva di ogni persona in quanto tale: scriveva Giuseppe Dossetti "ogni persona ha dei diritti antecedenti allo Stato e lo Stato non costituisce questi diritti, non li crea né li attribuisce, ma semplicemente li dichiara e li riconosce".
Così per l'obiezione di coscienza all'uso (personale e collettivo) delle armi, un diritto umano che non solo è enunciato ma può venire esercitato (dalle parole ai fatti) secondo le modalità e le norme stabilite nella legge in questione: questa legge dà l'opportunità di praticare un diritto non condizionando più il dovere costituzionale di difendere la Patria all'obbligo di un servizio militare armato, ma permettendo la prestazione di un servizio civile anch'esso rispondente al dovere di difesa della Patria e ordinato ai principi fondamentali della Costituzione.
Con questa legge si rende pratico il dettato costituzionale che sancisce il "ripudio della guerra": riconoscendo l'obiezione al militare come diritto, la guerra non può più essere spacciata per dato ineluttabile.
Da questo punto di vista la nuova legge sull'obiezione di coscienza rappresenta un'occasione storica anche per i militari.
Se l'Italia ripudia la guerra, con una legge che riconosce il diritto di obiettare al militare e di sperimentare forme di difesa non armata e nonviolenta - prima volta che il termine nonviolenta (riportiamo, in fondo a questo documento un passo interessante del dibattito parlamentare che si è svolto intorno al termine e al tema della nonviolenza) compare in una legge italiana- (art. 8 comma 2 lettera e), diventa chiaro chi lavora per la pace (seppure con mezzi diversi) e chi lavora per la guerra. In questa direzione il passo successivo potrebbe essere l'approvazione di un provvedimento che riconosce l'obiezione alle spese militari (la Camera ha impegnato il governo a presentare un disegno di legge e il Ministro delle finanze si è detto d’accordo) e in prospettiva un Ministero della difesa che non sia come oggi il Ministero della guerra, ma il Ministero della difesa non armata e di forze di polizia che rimpiazzino l'attuale esercito e non facciano un uso omicida della forza. Del resto in molti enti locali sono stati istituiti gli Assessorati alla Pace e gli Uffici Pace (è attivo anche un coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace). Il fatto però che con questa legge la gestione del servizio civile sia stata sottratta al Ministero della difesa fa perdere per ora l'occasione di utilizzare il servizio civile come strumento per veicolare e sperimentare, proprio all'interno delle forze armate, l'innovazione culturale costituita dalle forme di difesa non armata. D'altra parte l'attuale Ministro della difesa indica fra i contenuti del servizio civile "l'educazione alla pace e alla ricerca di forme di soluzione delle controversie internazionali mediante strumenti diversi e alternativi alla guerra (art. 11 della Costituzione)" (in "Il Popolo" del 29.11.1997 a pag. 4). Trattandosi di una coincidenza, è senz’altro da salutare positivamente, che mentre sulla Gazzetta Ufficiale Italiana compariva la nuova legge sull’obiezione di coscienza al militare, a Roma si stesse discutendo sulla costituzione di un Tribunale penale internazionale contro i crimini di guerra e il genocidio. Sono segni importantissimi di come l’umanità si stia, seppur lentamente, allontanando dalla ideologia della guerra. La guerra non si sconfigge con la forza, ma con il diritto: il diritto che riconosce alla persone di rifiutarsi di far parte di corpi militari armati, il diritto che sanziona chi si rende responsabili di crimini contro l’umanità.
Da qui il secondo passaggio fondamentale di questa riforma: la valorizzazione del servizio civile.
Per la vecchia legge, il servizio civile in fondo era una sorta di punizione per chi, dichiarandosi obiettore, non prestava servizio militare: tanto che la Corte Costituzionale è dovuta intervenire per riequilibrare la durata del servizio civile (all'origine 20 mesi).
Da questo punto di vista l'interesse dello stato per il servizio civile era puramente formale, tanto che la prevista istituzione del servizio civile nazionale è rimasta lettera morta per 25 anni. E non è ancora stata soddisfatta.
Con questa nuova legge invece viene almeno riconosciuto il valore e la funzione sociale del servizio civile in ordine al dovere di difesa, in riferimento alle situazioni di maggiore emergenza (sociale, ambientale, culturale, ecc.). Il servizio civile non è più un semplice ripiego rispetto al servizio militare.
Fondamentale poi che il servizio civile non sia appannaggio solo di organismi statali, ma vi concorrano anche organismi del cosiddetto terzo settore: il dovere della difesa esce dal monopolio di stato, e viene ridistribuito nella società civile. Recuperando difatti il dato storico del servizio civile nel nostro paese che nasce come opposizione al militare, il tema ancora oggi è proprio quello di civilizzare la difesa. E si deve anche dire che proprio sul ruolo degli enti locali, ma non solo, questa legge soffre del fatto di essere stata concepita e scritta nel 1989 e con poche variazioni approvata nel 1998, quando il fenomeno del servizio civile e le esperienze ad esso connesse si sono molto evoluti rispetto a 10 anni fa.
Inoltre non ci illudiamo che il semplice articolato della nuova legge, risolva tutti i problemi. 25 anni di gestione del servizio civile ci hanno insegnato quanto sia complesso questo mondo. Oltre alla legge quindi dovremo porre attenzione a quanto poi i regolamenti attuativi siano coerenti con la legge stessa e non ripropongano invece procedure farraginose e burocratiche.
Un ringraziamento infine va a tutte le persone, le associazioni, gruppi, organismi, enti locali che in oltre 20 anni di lotte, hanno caparbiamente lavorato per la pace e contribuito ad ottenere questo risultato.
Ringraziamo poi i parlamentari che, spesso al di là degli schieramenti, hanno portato e mantenuto all'interno del 'palazzo' una tematica sicuramente importante, ma altrettanto sicuramente non pagante dal punto di vista dell'opinione pubblica.
Infine un ringraziamento per chi si è opposto e si oppone, perché ci ha costretto ad approfondire ed affinare sempre più le motivazioni e le esperienze che sostanziano l'obiezione di coscienza e il servizio civile.

L'articolo 2. Chi non può esercitare il diritto di obiezione al militare.

Il diritto all'obiezione di coscienza all'uso delle armi, pur sancito all'articolo 1, non è riconosciuto come un diritto pieno dall'articolo 2 che ne fissa i limiti.
Comma 1 lettera a): il problema della caccia. Pur essendo in molti d'accordo contro la pratica della caccia, col rischio di estinguere delle specie animali o alterare l'equilibrio biologico; vi sono molti assolutamente contrari all'uso omicida della forza, ma non altrettanto alla caccia e alla pesca. In guerra invece si uccidono delle persone e in caserma ci si addestra alla guerra. Ora chi obietta alla guerra senza obiettare in modo assoluto alla caccia, non ha egli pure diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione riconosciute dalla Costituzione? Non si può fingere che tale diritto non esista e non debba essere tutelato.
Comma 1 lettera b): chi ha presentato domanda di servizio nelle Forze Armate o nei Corpi armati da meno di due anni non può dichiararsi obiettore. Dice al proposito padre Cavagna : << Secondo questa norma sembra che la coscienza di un giovane tra i 18 e i 25 anni non possa evolversi nell'arco di soli due anni. Ma chi può affermare una cosa simile ? Chi scrive è passato da una tranquilla cultura militare alla più radicale scelta di nonviolenza, in meno di un anno e all'età di 40 anni, quando le convinzioni sono già più stabili. Era scoppiata la polemica attorno ai primi obiettori cattolici G.Gozzini e F.Fabbrini, tra p. E.Balducci, i cappellani militari in congedo e don Milani. Mi sorse il problema: chi ha ragione ? Lessi un libro di Hornus "Evangile et Labarum" sul rifiuto del militare dai cristiani dei primi secoli, con una serie impressionante di testimonianze dei padri della chiesa. Conclusi: "Non m'imbroglia più nessuno". E un giovane, proprio nell'età in cui si formano le convinzioni, non può cambiare idea in meno di due anni ? E' questione di Corte Costituzionale. Basterà che un giovane obiettore, che si vede rifiutare la domanda per tale motivo, ricorra alla Corte Costituzionale e questa non potrà che far prevalere il diritto della coscienza sui tempi burocratici. E' troppo chiaro infatti che i tempi della coscienza non sono comprimibili >>.
Per di più l'obiezione di coscienza è un diritto che andrebbe tutelato soprattutto quando sei in guerra, quando sei incorporato, durante o dopo il servizio militare, invece nel momento più critico non è mai garantita, anzi in questo caso si è considerati disertori, mentre il passaggio inverso (da obiettore pentito a militare) è garantito (l'articolo 14 della nuova legge prevede la condanna da 6 mesi a 2 anni di reclusione per chi non aveva chiesto o ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e sta facendo il militare).
Problema polizia: ancora da osservazioni di padre Cavagna << C'è una distinzione essenziale tra esercito e polizia, perché il soldato è addestrato ad uccidere e ad uccidere bene (parola del gen. Bruno Loi !), mentre il poliziotto anche quando spara per difendere in extremis un innocente non deve mirare ad uccidere, ma solo ad impedire il male sugli altri, recando il minor male possibile anche all'assassino o al ladro, in ogni caso escludendo totalmente l'intenzionalità omicida. Il poliziotto anzi dovrebbe essere dotato di armi intrinsecamente non letali, ossia accecanti, anestetizzanti o stordenti. E' anche questa parola chiara del gen. Bruno Loi, il quale non a caso diceva che anche per le vere azioni di polizia internazionale non si poteva mandare l'esercito, ma soltanto la polizia, essendo questa tutt'altra cosa dalla guerra, per la quale invece è addestrato il soldato. Non è questo un riflesso della sua esperienza in Somalia?
Molti pacifisti, pur contrari all'esercito, sono favorevoli ai corpi di polizia locali o internazionali, pur vedendo l'alternativa vera nelle forme di difesa nonviolenta, anzi estendendo il concetto di difesa a quello di sicurezza nei suoi contenuti politici, economici, sociali e non più solo militari. La distinzione tra uso omicida e uso non omicida della forza, anche armata, è essenziale e per nulla trascurabile e risulta una bella provocazione anche per l'esercito a cambiare radicalmente come struttura e formazione per assimilarsi a un corpo di polizia internazionale sovranazionale, non di parte.
In sostanza, una persona, in base a questa ed altre considerazioni, può obiettare in coscienza all'esercito e non obiettare alla polizia anche armata, ma escludendo in modo assoluto l'uso intenzionalmente omicida della forza. Non appartiene anche questo al diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione sancito costituzionalmente ? >>.
Comma 1 lettere c) e d): pur trattandosi naturalmente di pochi casi, il limite è fermarsi alle sentenze di primo grado, quando la sentenza definitiva potrebbe scagionarli da ogni addebito; un provvedimento di questo tipo nel nostro paese c'è solo per gli obiettori: sono forse essi cittadini di serie B ?
Sollevare tali problemi è delicato, ma necessario. Sono problemi di coscienza e quindi di diritto e il diritto d'obiezione alle armi non è ancora un diritto pieno, molta strada deve ancora essere fatta per un riconoscimento pieno; probabilmente avverrà ancora a forza di sentenze della Corte Costituzionale con i primi obiettori che punteranno i piedi, ma è necessaria indubbiamente una evoluzione culturale più diffusa.

 

La domanda di servizio civile.

La domanda non è sottoposta a condizioni, contiene motivazioni di cui all'art. 1 e la dichiarazione di insussistenza di cause ostative di cui all'art. 2: le cause ostative sono solo quelle relative alle quattro lettere del comma 1 art. 2, lo Stato non ha la discrezionalità per aggiungerne altre, per cui i nuovi moduli di domanda non potranno contenere le dichiarazioni oggi previste dai moduli che il Ministero della difesa e il distretti militari hanno messo in circolazione.
Scompare la commissione che dà il parere circa la fondatezza e la sincerità dei motivi addotti, (come richiedeva il referendum dell'estate '97 che non raggiunse il quorum).
Si può indicare l'area vocazionale e fino a 10 enti, possibilità che forse è portatrice più di confusione che di reale opportunità.

 

SCADENZE

interpretazione

Quando presentare domanda:

Fino al 31 dic '98: entro 60 gg dalla data di arruolamento

(ultimo giorno della visita di leva)

Dal 1° gen '99: entro 15 gg

(ci sarà più informazione?)

Sospensione automatica della chiamata alla leva:

Resta valida fino al 31 dic '99

nel senso che riceve la cartolina precetto chi ha avuto respinta la domanda di odc e se c'è errore di amministrazione militare come tale sarà considerato

Chi è ammesso al ritardo per motivi di studio:

Fino al 31 dic '99: presenta domanda entro il 31 dic dell'anno precedente la chiamata alle armi

Secondo il nuovo DL 504, viene ritardata per motivi di studio anche la visita di leva;

scadenze ritardo: 30 sett (sup e 1° univ), 31 dic (univ); visita di leva e 15 gg di tempo per la domanda

Accoglimento della domanda:

trascorsi 6 mesi è da considerare accolta

(silenzio assenso)

La disposizione del silenzio-assenso è valida fino al 31 dic '99

Dopo il 31 dic '99 l'ottenimento dello status di odc seguirà a una dichiarazione nella forma della autocertificazione (non più una domanda che deve avere risposta)

La domanda va indirizzata agli uffici leva competenti (DM o Cap. di Porto) che accertano l'insussistenza delle cause ostative; su questa base il Ministero della difesa accoglie o rigetta le domande e trasmette all'Ufficio di cui all'art. 8 le domande accolte o presentate da oltre 6 mesi e non ancora esaminate. Dopo il 31 dic '99 è trasmesso l'elenco di tutti gli obiettori.
Fino al 31 dic '99, i ricorsi in caso di reiezione della domanda vanno presentati al pretore e non più al TAR e in futuro al giudice monocratico.

Assegnazione.

Fino al 31 dic '99 Entro 1 anno dalla data di accoglimento della domanda.

Altrimenti congedati.

Dopo il 31 dic. '99 Entra in vigore per gli obiettori un provvedimento previsto dal DL 504: 9 mesi è il limite massimo di attesa dell'obiettore dalla data di presentazione della domanda.

Per l'assegnazione il criterio che verrà seguito è quello della regionalizzazione, ovvero dell'assegnazione nella regione di residenza o in quella indicata all'atto della domanda, tenendo conto delle richieste dell'ente e di quelle del giovane all'atto della domanda.

quanto segue è un estratto di un articolo di
Andrea Tardiola, CESC di Roma

Il comma 3 dell'art. 5 determina dopo il 31 dicembre 1999 la cessazione dell'accertamento dell'inesistenza delle cause ostative da parte del Ministero della difesa e del termine dei sei mesi per la conclusione del procedimento, conseguentemente anche la cessazione del silenzio-accoglimento.
Questo trasforma la domanda in una dichiarazione che il cittadino stesso produce in piena libertà.
L'ottenimento dello status di obiettore segue, pertanto, ad una semplice dichiarazione. E' questo un dato importante sul quale ragionare: significa che lo status di obiettore di coscienza non è più determinato da un procedimento amministrativo e non si muove più nella sfera del diritto pubblico, bensì è determinato dalla libera dichiarazione del cittadino prodotta in piena autonomia privata.
Può aiutare a comprendere lo scenario che verrà a delinearsi la lettura del recente decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 504 che adegua la normativa in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva. In questo decreto si dice che il giovane inizia il servizio entro i sei mesi successivi al trimestre in cui si è svolta la visita di leva (si intendono trimestri i periodi gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre) o eccezionalmente entro i nove mesi; decorso tale termine il cittadino è dispensato.
Siccome nel decreto si stabilisce che il periodo massimo di nove mesi si applica agli obiettori dall'anno 2000, ciò sta a significare che fino al 31 dicembre '99 - cioè fino a quando il Ministero della Difesa continuerà a valutare nel termine di sei mesi la veridicità dell'autocertificazione contenuta nella domanda d'obiezione- non si calcolano i nove mesi come termine massimo per la partenza, sia perché la domanda, fino a quella data, sospende la chiamata alle armi, ma anche perché, seppure non operasse la sospensione, i nove mesi non sarebbero sufficienti al Ministero per verificare i contenuti della domanda e concludere il procedimento di avvio al servizio civile.
A partire dal primo gennaio 2000, invece, la domanda diverrà nella sostanza una autodichiarazione dello status di obiettore - venendo meno la verifica ministeriale - e sulla base di questa dichiarazione entro sei/nove mesi il giovane viene avviato al servizio.
Tale interpretazione, se confermata, è indubbiamente favorevole all'obiettore: essa ribalta la logica che informava il rapporto amministrazione/cittadino nella legge del 1972, dove la prima esprimeva tutta la sua autorità di potere pubblico, mentre si passa ad un rapporto fondato sulla fiducia dell'amministrazione nei confronti del giovane. In questo modo si introduce anche in questo settore un modello friendly di comportamento dell'amministrazione: quest'ultima si basa sulla dichiarazione del giovane in ordine all'inesistenza di cause ostative; qualora, successivamente, siano accertate queste stesse cause è disposta la decadenza dal diritto di prestare servizio civile e, se il servizio è stato già avviato, il resto del periodo previsto viene prestato in servizio militare.

Una maggiore informazione.

Nell'articolo 3 si precisa che " nel bando di chiamata di leva predisposto dal Ministero della difesa deve essere fatta esplicita menzione dei diritti e dei doveri concernenti l'esercizio dell'obiezione di coscienza". E all'articolo 8, comma 2, lettera g, si richiama come tra i compiti del nuovo Ufficio nazionale che gestirà il servizio civile c'è il seguente: " predisporre e gestire un servizio informativo permanente e campagne annuali di informazione, d'intesa con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con i competenti uffici dei Ministeri interessati, per consentire ai giovani piena conoscenza delle possibilità previste dalla presente legge". L’applicazione di questa norma è di particolare rilievo, se consideriamo che in questi anni l’obiezione di coscienza è stata avvicinata soprattutto da chi, per livello culturale o per opportunità di tempi, aveva accesso a maggiori informazioni, rispetto a categorie sociali meno avvantaggiate sotto questo profilo.

L'assistenza sanitaria.

E' assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale (e non più dagli Ospedali o infermerie militari). Si tratta di un elemento molto importante di innovazione. Resta da capire come verrà applicato, in quanto l’obiettore rimane in uno status particolare, essendo sottoposto ad un obbligo e quindi il medico curante e i presidi sanitari avranno a che fare con un soggetto che non è un lavoratore (ad es. vedi tutto il problema dell’accertamento della malattia o del luogo in cui l’obiettore deve trascorrere la convalescenza...), ma non è nemmeno un "semplice cittadino".

Smilitarizzazione della gestione del servizio civile.

E' istituito l'Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio.
Costituito di cento unità e organizzato in una sede centrale e in sedi regionali.
Vengono riconosciuti dei compiti alle Regioni. La legge non lo dice ma si è ipotizzato che le sedi regionali dell'Ufficio possano essere istituite presso le Regioni (non esistono difatti a tutt'oggi sedi periferiche di uffici della Presidenza del Consiglio). A questo proposito vi è già in atto una azione politica delle Regioni, Emilia - Romagna in testa, per ottenere questo risultato.
E' istituita presso l'Ufficio la Consulta nazionale per il servizio civile, organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per l'Ufficio nazionale, composto da rappresentanti degli enti, dei coordinamenti di enti e degli obiettori, oltre che delle amministrazioni dello stato che impiegano obiettori.
(oggi opera una Consulta degli enti non riconosciuta da nessuna legge ma che di fatto collabora con Levadife per la gestione di alcuni aspetti del servizio civile -richieste nominative, aperture e allargamenti delle convenzioni-, rappresenta le istanze degli enti e si è adoperata per l'approvazione della legge di riforma della 772/72)
(questa consulta oggi sta sperimentando l'avvio di sedi regionali che diverranno interlocutori delle sedi regionali dell'Ufficio e delle Regioni per le funzioni previste dalla nuova legge)

commento a cura del CESC

Nello stile dell'amministrazione condivisa
(la parola chiave è coordinamento più che consulta)

Il nuovo modello di servizio civile deve servirsi di una organizzazione a rete governata dall’Ufficio, che necessita di nodi di coordinamento locale: l’Ufficio deve comunicare connettendosi con 20 referenti regionali (e, laddove questi non siano sufficienti ad esprimere le differenti proprietà di un territorio vasto ed eterogeneo, anche con referenti provinciali) che coordinano la rete locale di enti pubblici e privati e soprattutto che filtrino le istanze dei 4000 enti che, se diversamente cercassero un rapporto diretto con l'Ufficio nazionale, finirebbero col paralizzare l’attività (quindi 20 referenti che coordinano 4000 enti e che offrono i servizi per le migliaia di giovani obiettori che annualmente si accostano al servizio civile).
Un modello di servizio civile funzionante secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità deve riconoscere all’Ufficio le prerogative della programmazione, del coordinamento e del controllo, e contemporaneamente deve riuscire a ribaltare il carico di lavoro della gestione quotidiana del servizio civile sulle strutture locali.
Pertanto se non si vuole tornare ai limiti derivanti dall’eccessiva burocraticità del Levadife, accentuati peraltro dal fatto che l’Ufficio disporrebbe di risorse inferiori a quelle assegnate oggi al Ministero della difesa, la strada da percorrere è quella promozione di forme di coordinamenti locali, che sviluppano con l'Ufficio le connessioni previste per la gestione del quotidiano (dallo sportello informativo per i giovani aspiranti obiettori e per gli enti alla gestione dei rapporti tra enti e Ufficio nazionale).
Ma le consulte o i coordinamenti regionali, per evitare anch'esse il rischio di un eccessivo accentramento e chiusura, necessitano di un'articolazione a livello provinciale (discorso a parte va fatto per le aree metropolitane come Roma o Milano ....) per rispondere all'esigenza del radicamento sul territorio, per essere presente nei luoghi dove il servizio civile si svolge e a stretto contatto con i suoi protagonisti (obiettori, responsabili, enti pubblici e privati e utenti dei servizi) e costituire così un punto di riferimento importante per il funzionamento dell'Ufficio di oggi che domani sarà quell'Agenzia che dovrà gestire un servizio civile che vedrà quasi triplicato il numero degli operatori rispetto a quello attuale.
Oggi la Regione Emilia Romagna è sotto osservazione nell'intento di sperimentare percorsi utili per il futuro ed estendibili ad altre realtà territoriali: nel 1997 il Primo corso regionale sperimentale per responsabili e/o formatori di obiettori di coscienza, frutto di un protocollo d'intesa tra Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Modena e CESC e condotto dall'agenzia di ricerca e formazione Diathesis; nel 1998 il Progetto di sperimentazione del Servizio Civile, frutto di un protocollo d'intesa tra Regione e Ministero per l'invio dei giovani obiettori in progetti innovativi di servizio selezionati da un gruppo tecnico regionale; in futuro l'avvio di un coordinamento provinciale per ogni provincia della regione e un corso di formazione per operatore di coordinamento.

A TESTIMONIANZA DEL FATTO CHE IL FUTURO DEL SERVIZIO CIVILE IN ITALIA SI GIOCHERA' A LIVELLO LOCALE.

Competenze dell'Ufficio, delle Regioni e della Consulta
(così come si desume dalla nuova legge)

 

Ufficio nazionale

Regioni

Consulta

Criteri e organizzazione generale del servizio

Modello di convenzione tipo

X

 

X

Gestione chiamata e impiego obiettori (richieste nominative)

X

 

X

Stipulare le convenzioni

 

   
Promuovere, curare e valutare la formazione generale e l'addestramento speciale obbligatori

X

X

X

Verifica modalità di prestazione del sc e il rispetto delle convenzioni

X

X

 
Predisporre forme di ricerca e sperimentazione di difesa non armata e nonviolenta

X

 

X

Aggiornamento per i responsabili degli enti

X

X

 
Servizio informativo permanente per i giovani

X

X

 
Addestramento a protezione civile e richiamo in caso di pubblica calamità

X

   
Regolamento di disciplina per gli obiettori

X

 

X

Regolamento di gestione amministrativa del sc

X

 

X

Tiene l'albo degli enti convenzionati

X

   
Tiene la lista degli obiettori

X

In merito alla composizione del personale dell'Ufficio si getta un'ombra sulla effettiva smilitarizzazione della gestione del servizio civile: per i primi due anni l'Ufficio si avvale (ma è l'Ufficio che lo chiede e per compiti limitati) della collaborazione col Ministero della difesa e cioè (solo in via transitoria) di personale civile del MD, di militari in ausiliaria, di consulenti non meglio identificati e si chiede ai distretti militari di fornire nuclei operativi speciali … ecco che si concretizza il rischio di duplicare l'attuale amministrazione del Levadife, con un Ufficio-Distretto in ogni regione (nel senso di strutture chiuse, spesso inaccessibili e comunque lontane come le attuali sedi periferiche del Levadife) … per affrontare il problema organizzativo di questo Ufficio sarebbe stato utile avvalersi della collaborazione di soggetti esperti (gli enti che in questi anni si sono sostituiti allo Stato nell'organizzazione del servizio civile in quanto a informazione, progettazione dei servizi, formazione degli obiettori e dei responsabili e coordinamento tra enti stessi).

Durata del servizio civile e Formazione.

La durata, compresa la formazione, è pari a quella del servizio militare (oggi 10 mesi), ma nei settori in cui si ravvisano particolari esigenze di formazione, le convenzioni determinano i casi in cui è richiesto un periodo aggiuntivo di addestramento presso l'ente (da svolgere dalla data dello scaglione in poi): il Senato ha impegnato il Governo a far sì che questo periodo aggiuntivo non duri più di 30 giorni e che anche nel periodo aggiuntivo il giovane goda dello status di obiettore secondo la presente legge. In questo prolungamento del servizio civile, non per legge, ma per semplice convenzione, si trovano elementi di incostituzionalità secondo quanto esprime la sentenza della Corte Costituzionale n. 470/89: è augurabile che l'indicazione di massima data dalla legge potrà essere determinata in sede di stesura del regolamento applicativo, che a sua volta avrà cura di non oltrepassare i limiti invalicabili alla disparità di durata tra servizio civile e servizio militare posti dalla sentenza del 1989.

Formazione. Detto che l'obbligo di disporre un periodo di formazione e l'obbligo per tutti gli obiettori di parteciparvi è uno degli elementi essenziali per elevare la qualità sia del servizio civile, nella legge si parla di formazione in maniera confusa in tre articoli diversi (art. 8, art. 9 e art. 11):
- se ne parla distinguendo tra formazione e addestramento, concepite come separate in due periodi di servizio distinti, una di carattere generale, civica e l'altro di tipo speciale, differenziato secondo il tipo d'impiego (per impossessarsi delle tecniche utili a svolgere un certo servizio). La prima è detta obbligatoria per gli obiettori e pare non sia necessariamente da svolgere presso l'ente (ma il regolamento dovrebbe affidarla agli enti), mentre avere la capacità di provvedere al secondo è condizione perché un ente possa stipulare la convenzione (ci vorrà ad esempio un responsabile dell'addestramento nell'ente).

Per comprendere il rischio di un approccio di questo tipo
riportiamo un passo molto istruttivo estratto dalla ricerca Obiezione di coscienza e Servizio Civile

curata da Giorgio Bonini e Maurizio Serofilli
per la riorganizzazione del servizio civile nella Caritas di Modena (1996-1998)

[…] ci troviamo di fronte a due livelli di formazione, cioè due tipologie di attività predisposte per gli obiettori: quella realizzata dalla Caritas e quella svolta dai Centri operativi.
La prima tipologia si caratterizza - a detta degli obiettori - per un cospicuo aspetto di astrattezza e distanza dai problemi vissuti dalle persone e per una forte centratura sui valori che sembra talvolta scadere nell'indottrinamento. L'obiettivo sembra quello di sostenere dall'esterno le motivazioni dell'obiettore durante il servizio.
La seconda, consistente in un dispositivo addestrativo, sembra svolgere una funzione un po’ più positiva per gli obiettori che comunque lamentano in diversi casi le difficoltà provocate dall'assenza di trasmissione di elementi teorici.
[…] L'ipotesi che avanziamo è che gli obiettori di coscienza avvertano la necessità di un luogo […] nel quale siano aiutati a connettere, elaborandole, le due dimensioni di cui si compone la loro esperienza: quella dell'obiezione di coscienza e quella del servizio.
[…] L'attuale sistema formativo invece di aiutare le persone a superare la scissione tende a rafforzarla: da un lato la formazione Caritas, lavorando soltanto sui valori, tende ad allontanarsi molto dall'esperienza delle persone, dall'altro l'addestramento tecnico dei Centri operativi tende a prendere le distanze dall'ambito motivazionale (quello dell'obiezione) che dovrebbe avere condotto le persone a questa esperienza e la cui evoluzione potrebbe connotarla nei termini di una importante esperienza formativa.
[…] Nel corso della ricerca ci siamo fatti l'idea che gli obiettori si attendano proprio dalla Caritas un aiuto per operare un'integrazione tra valori e servizio e dunque, indirettamente, la messa a punto di un sistema formativo in grado di sostenere questo processo.
[…] L'orientamento formativo potrebbe essere costituito da un diverso approccio ai valori. A fianco o al posto di un approccio ai valori di tipo informativo o testimoniale (cioè calato dall'alto) si potrebbe pensare ad un itinerario nel quale gli obiettori, a partire dalla riflessione sulle loro esperienze di servizio presso i Centri operativi, siano aiutati a individuare, comprendere e riconoscere quali valori vengono praticati e veicolati nelle attività che quotidianamente sono chiamati a svolgere e che i Centri svolgono nella comunità.

ancora Giorgio Bonini
responsabile formazione Caritas Modena

Il legislatore è lontano da un'idea di form - azione permanente e di globalità della formazione:
Per la nostra esperienza, la formazione non è un fatto esterno, che viene aggiunto, ma essa è l’elemento che caratterizza tutta l’esperienza del servizio civile e quindi non si esaurisce nello spazio di una serie di incontri, ma si realizza nella progettualità del servizio, nelle responsabilità che vengono date agli obiettori, nelle responsabilità che l’ente si assume nei loro confronti.
Occorre a questo punto, per non rimanere nel vago, fare delle distinzioni. A nostro avviso le distinzioni devono essere fatte fra: formazione - insegnamento - addestramento - indottrinamento
La formazione si specifica rispetto alle altre almeno per:

Ne deriva perciò che la formazione non è un qualcosa di aggiunto al servizio civile, ma ne è aspetto sostanziale che compenetra tutti le fasi, i momenti e i luoghi in cui questo stesso servizio civile si svolge; sono formativi gli incontri, ma sono altrettanto formativi i lavori delle commissioni di sensibilizzazione, sono formativi tutti i momenti del servizio, ed è formativo (direi al punto massimo) la vita comunitaria (abbiamo alcuni esperimenti ma dovrà essere il nostro prossimo obiettivo formativo).
Per i responsabili degli enti la legge parla solo di iniziative di aggiornamento.
Per lo sviluppo assunto oggi dal servizio civile nel nostro paese risulta di estrema importanza per gli enti di servizio rompere l'isolamento nel quale ciascuno di essi si trova per avviare dei momenti di coordinamento rivolti non solo ad uno scambio di esperienze e ad una trasmissione di informazioni, ma anche alla definizione di percorsi formativi comuni per gli obiettori e i loro responsabili oltre che di progetti di impiego innovativi che vedano la collaborazione di più enti tra loro coordinati e che perciò siano più rispondenti ai bisogni che esprime la comunità civile.
Un aspetto specifico è rappresentato dall'utilità per i comuni medio - piccoli e limitrofi di poter gestire a livello intercomunale gli obiettori di coscienza e convenzionarsi col nuovo Ufficio nazionale come consorzio di enti per l'impiego di obiettori in servizio civile.
In territori particolarmente omogenei, in strutture dove gli obiettori sono impiegati in ambiti affini si sono già sperimentati consorzi di enti per la gestione di certi servizi che impiegano obiettori o uffici unici del servizio civile per la gestione integrata dei percorsi di accesso-servizio-uscita degli obiettori.
Tanto più che la definizione di una struttura di coordinamento assume importanza strategica anche nel costruire rapporti corretti di collaborazione con le istituzioni regionali e nazionali preposte all'attuazione del servizio civile stesso.

Il servizio civile all'estero.

Significativa novità di questa legge.
Il servizio civile può essere svolto

Sanatoria per i reati commessi da chi in passato si era recato all'estero in missioni umanitarie durante il servizio civile (anche la 772/72 faceva uscire di galera gli obiettori di coscienza che c'erano finiti prima dell'approvazione della legge).

Le convenzioni.

In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.
Nella nuova legge sono precisati i requisiti richiesti ad un ente per poter accedere alla convenzione (art. 11).
E' probabile che l'Ufficio nazionale componga uno spettro di modelli di servizio per ciascuno dei settori di intervento tra quelli indicati all'art. 8 comma 2 lettera b) (in questa parte l'elenco dei settori di impiego si fa ben più ampio e coraggioso di quello contenuto nella precedente normativa del 1972, anche se tra le attività stona la formazione in materia di commercio estero, che non ha nessuna attinenza con le altre attività socialmente utili). In tal modo gli enti potrebbero far riferimento a questi modelli nel momento della predisposizione dei piani d'impiego, senza pregiudicare forme d'impiego sperimentali e innovative. In questa maniera il carico di lavoro dell'Ufficio nazionale diminuirebbe e più brevi sarebbero i tempi per attivare le nuove convenzioni a fronte di domande di convenzione che presentano caratteristiche standardizzate.
Questa ipotesi di gestione propositiva delle convenzioni e non solo passiva da parte del nuovo Ufficio nazionale, oltre a consentire una rispondenza a priori con il dettato di legge, può favorire l'individuazione di nuovi posti d'impiego per il servizio civile nelle zone del Paese che offrono oggi meno opportunità, in particolare nel Mezzogiorno, e soprattutto costituirebbe un ostacolo all'utilizzo del servizio civile in sostituzione di attività lavorative, in particolare negli enti pubblici. Concepire i progetti di servizio civile degli enti pubblici come campagne nazionali per la soluzione di uno specifico problema, progetti confezionati direttamente dall'Ufficio, che propone agli enti pubblici potenzialmente interessati questa offerta, impegnandosi a trasferire gli obiettori a quanti aderiscono al progetto, farebbe sì che sia lo stesso progetto di servizio civile che risolve a monte il problema di verificare se lo stesso obiettivo potrebbe essere raggiunto attraverso forme tradizionali di impiego retribuito.
Su questo tema del rischio della sostituzione di posti di lavoro (ricordiamo tra l'altro che la legge esclude esplicitamente, art. 8 comma 2 lett. b), impieghi burocratico-amministrativi) altre idee che avanzano sono: porre dei 'contrappesi' (prevedere nei progetti d'impiego anche attività nell'ambito della tutela dei diritti umani, del disarmo e della riconversione dell'industria bellica, di protezione civile, di formazione alla pace, …), fissare un codice deontologico degli enti e degli obiettori in accordo con le Regioni e i Sindacati, prevedere la possibilità ricorsi al difensore civico da parte delle parti lese, i Sindacati certificano la qualità del progetto di servizio civile e la rispondenza all'obbligo di non sostituzione di personale assunto o da assumere, …

Vitto e alloggio.

Gli enti di servizio civile devono fornire vitto e alloggio solo se lo ritengono necessario per la qualità del servizio o se intendono utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. Ipotesi di convenzioni miste.

Altre disposizioni.

Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio. Ciò significa che se il giovane è in servizio civile dalle 8.00 alle 14.00, poi nel pomeriggio può frequentare ad esempio il corso di formazione regionale o la scuola serale?.
L'art. 6 comma 1 stabilisce che l'obiettore ha diritto alla stessa paga dei militari di leva, con esclusione dei benefici volti a compensare la condizione militare (?!). Non si può tacere il trattamento economico degli obiettori palesemente ingiusto: gli obiettori sono stati derubati della quota per il vestiario, se dormono o mangiano a casa viene tolta loro la somma del vitto e alloggio, che quando è fornito viene rimborsato agli enti nella misura di 5-6.000 lire al giorno, rimborso che assieme alle paghe per gli obiettori arriva con diversi mesi di ritardo. E' questa la stessa paga dei militari ? C'è una discriminazione economica che pesa soprattutto sui più poveri, senza considerare gli incentivi previsti dal disegno di legge del Governo sul servizio civile nazionale, dove si afferma che dopo sei mesi i militari prenderanno una paga mensile da lavoro, più vitto e alloggio, mentre chi farà servizio civile continuerà a prendere le stesse misere paghe di oggi.
L'art. 17 introduce un sistema di sanzioni comminabili dagli enti e dall'Ufficio nazionale a coloro che pongano in essere comportamenti reprensibili o incompatibili con la natura e la funzionalità del servizio.
L'art. 19 fissa il Fondo nazionale per il servizio civile nella somma di 120 miliardi di lire a partire dal 1998. Anche questo ci dice che i fondi per la gestione del nuovo servizio civile, della formazione non verranno dal nazionale ma dal livello locale, dalle Regioni, dalle Province e dagli enti locali.
L'art. 20 stabilisce che il Capo del Governo relaziona ogni anno al Parlamento sulla gestione del servizio civile.

Regolamenti attuativi.

Per l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione fra l’Ufficio stesso e le regioni con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento. Con tale regolamento sono altresì definite le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese, poste a carico del Fondo di cui all'articolo 19.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro e non oltre 3 mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento suddetto, sono emanati i regolamenti di disciplina per gli obiettori e per la gestione amministrativa del servizio civile e viene predisposto il testo delle convenzioni tipo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, disciplina l'organizzazione e l'attività della Consulta.
Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della difesa trasmette all'Ufficio le domande accolte o presentate da oltre 6 mesi e non ancora esaminate.
A partire da tale scadenza l’Ufficio nazionale per il servizio civile assume la responsabilità di stipulare le convenzioni, di promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori e di verificare il rispetto delle convenzioni, nonché della gestione amministrativa degli obiettori in servizio.