Nuova legge-Obiettori:
Commenti e Interpretazioni26 anni di lotte: fare memoria per avere futuro.
Si può affermare tranquillamente che, da quando è stata approvata la 772/72, l'applicazione della legge si è trasformata in una corsa ad ostacoli: il Ministero della difesa a inventare trucchi per bloccare e dequalificare il fenomeno degli obiettori, da una parte; e, dall'altra, gli obiettori e le rispettive associazioni per individuare tali trucchi ed eliminarli.Testo di padre Angelo Cavagna
Gavci di Bologna
Commenti all'articolato della nuova legge.
Legge 8 luglio 1998 n° 230 "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza"L'articolo 1. Dal riconoscimento all'esercizio di un diritto (testo di Giorgio Bonini e Massimo Giorgi, CESC di Modena).
Il 16 giugno 1998, il Senato ha approvato definitivamente la legge "Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza". E' una legge di civiltà, un passo avanti verso
la pace.
Dopo l'impressionante serie di pronunciamenti dei più alti organi istituzionali sia a
livello nazionale che internazionale (dalle sentenze della Corte Costituzionale Italiana,
ai pronunciamenti del Parlamento Europeo, fino alla Commissione sui Diritti Umani
dell'ONU), finalmente lo Stato Italiano riconosce e garantisce un diritto fondamentale
della persona, un diritto innato perché si rifà alla libertà di coscienza che è
costitutiva di ogni persona in quanto tale: scriveva Giuseppe Dossetti "ogni persona
ha dei diritti antecedenti allo Stato e lo Stato non costituisce questi diritti, non li
crea né li attribuisce, ma semplicemente li dichiara e li riconosce".
Così per l'obiezione di coscienza all'uso (personale e collettivo) delle armi, un diritto
umano che non solo è enunciato ma può venire esercitato (dalle parole ai fatti) secondo
le modalità e le norme stabilite nella legge in questione: questa legge dà
l'opportunità di praticare un diritto non condizionando più il dovere costituzionale di
difendere la Patria all'obbligo di un servizio militare armato, ma permettendo la
prestazione di un servizio civile anch'esso rispondente al dovere di difesa della Patria e
ordinato ai principi fondamentali della Costituzione.
Con questa legge si rende pratico il dettato costituzionale che sancisce il "ripudio
della guerra": riconoscendo l'obiezione al militare come diritto, la guerra non può
più essere spacciata per dato ineluttabile.
Da questo punto di vista la nuova legge sull'obiezione di coscienza rappresenta
un'occasione storica anche per i militari.
Se l'Italia ripudia la guerra, con una legge che riconosce il diritto di obiettare al
militare e di sperimentare forme di difesa non armata e nonviolenta - prima volta
che il termine nonviolenta (riportiamo, in fondo a questo documento un passo
interessante del dibattito parlamentare che si è svolto intorno al termine e al tema
della nonviolenza) compare in una legge italiana- (art. 8 comma 2 lettera e), diventa
chiaro chi lavora per la pace (seppure con mezzi diversi) e chi lavora per la guerra. In
questa direzione il passo successivo potrebbe essere l'approvazione di un provvedimento
che riconosce l'obiezione alle spese militari (la Camera ha impegnato il governo a
presentare un disegno di legge e il Ministro delle finanze si è detto daccordo) e
in prospettiva un Ministero della difesa che non sia come oggi il Ministero della guerra,
ma il Ministero della difesa non armata e di forze di polizia che rimpiazzino l'attuale
esercito e non facciano un uso omicida della forza. Del resto in molti enti locali sono
stati istituiti gli Assessorati alla Pace e gli Uffici Pace (è attivo anche un
coordinamento nazionale degli Enti locali per la pace). Il fatto però che con questa
legge la gestione del servizio civile sia stata sottratta al Ministero della difesa fa
perdere per ora l'occasione di utilizzare il servizio civile come strumento per veicolare
e sperimentare, proprio all'interno delle forze armate, l'innovazione culturale costituita
dalle forme di difesa non armata. D'altra parte l'attuale Ministro della difesa indica fra
i contenuti del servizio civile "l'educazione alla pace e alla ricerca di forme di
soluzione delle controversie internazionali mediante strumenti diversi e alternativi alla
guerra (art. 11 della Costituzione)" (in "Il Popolo" del 29.11.1997 a pag.
4). Trattandosi di una coincidenza, è senzaltro da salutare positivamente, che
mentre sulla Gazzetta Ufficiale Italiana compariva la nuova legge sullobiezione di
coscienza al militare, a Roma si stesse discutendo sulla costituzione di un Tribunale
penale internazionale contro i crimini di guerra e il genocidio. Sono segni
importantissimi di come lumanità si stia, seppur lentamente, allontanando dalla
ideologia della guerra. La guerra non si sconfigge con la forza, ma con il diritto: il
diritto che riconosce alla persone di rifiutarsi di far parte di corpi militari armati, il
diritto che sanziona chi si rende responsabili di crimini contro lumanità.
Da qui il secondo passaggio fondamentale di questa riforma: la valorizzazione del servizio
civile.
Per la vecchia legge, il servizio civile in fondo era una sorta di punizione per chi,
dichiarandosi obiettore, non prestava servizio militare: tanto che la Corte Costituzionale
è dovuta intervenire per riequilibrare la durata del servizio civile (all'origine 20
mesi).
Da questo punto di vista l'interesse dello stato per il servizio civile era puramente
formale, tanto che la prevista istituzione del servizio civile nazionale è rimasta
lettera morta per 25 anni. E non è ancora stata soddisfatta.
Con questa nuova legge invece viene almeno riconosciuto il valore e la funzione sociale
del servizio civile in ordine al dovere di difesa, in riferimento alle situazioni di
maggiore emergenza (sociale, ambientale, culturale, ecc.). Il servizio civile non è più
un semplice ripiego rispetto al servizio militare.
Fondamentale poi che il servizio civile non sia appannaggio solo di organismi statali, ma
vi concorrano anche organismi del cosiddetto terzo settore: il dovere della difesa esce
dal monopolio di stato, e viene ridistribuito nella società civile. Recuperando difatti
il dato storico del servizio civile nel nostro paese che nasce come opposizione al
militare, il tema ancora oggi è proprio quello di civilizzare la difesa. E si deve anche
dire che proprio sul ruolo degli enti locali, ma non solo, questa legge soffre del fatto
di essere stata concepita e scritta nel 1989 e con poche variazioni approvata nel 1998,
quando il fenomeno del servizio civile e le esperienze ad esso connesse si sono molto
evoluti rispetto a 10 anni fa.
Inoltre non ci illudiamo che il semplice articolato della nuova legge, risolva tutti i
problemi. 25 anni di gestione del servizio civile ci hanno insegnato quanto sia complesso
questo mondo. Oltre alla legge quindi dovremo porre attenzione a quanto poi i regolamenti
attuativi siano coerenti con la legge stessa e non ripropongano invece procedure
farraginose e burocratiche.
Un ringraziamento infine va a tutte le persone, le associazioni, gruppi, organismi, enti
locali che in oltre 20 anni di lotte, hanno caparbiamente lavorato per la pace e
contribuito ad ottenere questo risultato.
Ringraziamo poi i parlamentari che, spesso al di là degli schieramenti, hanno portato e
mantenuto all'interno del 'palazzo' una tematica sicuramente importante, ma altrettanto
sicuramente non pagante dal punto di vista dell'opinione pubblica.
Infine un ringraziamento per chi si è opposto e si oppone, perché ci ha costretto ad
approfondire ed affinare sempre più le motivazioni e le esperienze che sostanziano
l'obiezione di coscienza e il servizio civile.
L'articolo 2. Chi non può esercitare il diritto di obiezione al militare.
Il diritto all'obiezione di coscienza all'uso delle armi, pur sancito all'articolo 1,
non è riconosciuto come un diritto pieno dall'articolo 2 che ne fissa i limiti.
Comma 1 lettera a): il problema della caccia. Pur essendo in molti d'accordo contro la
pratica della caccia, col rischio di estinguere delle specie animali o alterare
l'equilibrio biologico; vi sono molti assolutamente contrari all'uso omicida della forza,
ma non altrettanto alla caccia e alla pesca. In guerra invece si uccidono delle persone e
in caserma ci si addestra alla guerra. Ora chi obietta alla guerra senza obiettare in modo
assoluto alla caccia, non ha egli pure diritto alla libertà di pensiero, coscienza e
religione riconosciute dalla Costituzione? Non si può fingere che tale diritto non esista
e non debba essere tutelato.
Comma 1 lettera b): chi ha presentato domanda di servizio nelle Forze Armate o nei Corpi
armati da meno di due anni non può dichiararsi obiettore. Dice al proposito padre
Cavagna : << Secondo questa norma sembra che la coscienza di un giovane tra i 18
e i 25 anni non possa evolversi nell'arco di soli due anni. Ma chi può affermare una cosa
simile ? Chi scrive è passato da una tranquilla cultura militare alla più radicale
scelta di nonviolenza, in meno di un anno e all'età di 40 anni, quando le convinzioni
sono già più stabili. Era scoppiata la polemica attorno ai primi obiettori cattolici
G.Gozzini e F.Fabbrini, tra p. E.Balducci, i cappellani militari in congedo e don Milani.
Mi sorse il problema: chi ha ragione ? Lessi un libro di Hornus "Evangile et
Labarum" sul rifiuto del militare dai cristiani dei primi secoli, con una serie
impressionante di testimonianze dei padri della chiesa. Conclusi: "Non m'imbroglia
più nessuno". E un giovane, proprio nell'età in cui si formano le convinzioni, non
può cambiare idea in meno di due anni ? E' questione di Corte Costituzionale. Basterà
che un giovane obiettore, che si vede rifiutare la domanda per tale motivo, ricorra alla
Corte Costituzionale e questa non potrà che far prevalere il diritto della coscienza sui
tempi burocratici. E' troppo chiaro infatti che i tempi della coscienza non sono
comprimibili >>.
Per di più l'obiezione di coscienza è un diritto che andrebbe tutelato soprattutto
quando sei in guerra, quando sei incorporato, durante o dopo il servizio militare, invece
nel momento più critico non è mai garantita, anzi in questo caso si è considerati
disertori, mentre il passaggio inverso (da obiettore pentito a militare) è garantito
(l'articolo 14 della nuova legge prevede la condanna da 6 mesi a 2 anni di reclusione per
chi non aveva chiesto o ottenuto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza e sta
facendo il militare).
Problema polizia: ancora da osservazioni di padre Cavagna << C'è una
distinzione essenziale tra esercito e polizia, perché il soldato è addestrato ad
uccidere e ad uccidere bene (parola del gen. Bruno Loi !), mentre il poliziotto anche
quando spara per difendere in extremis un innocente non deve mirare ad uccidere, ma solo
ad impedire il male sugli altri, recando il minor male possibile anche all'assassino o al
ladro, in ogni caso escludendo totalmente l'intenzionalità omicida. Il poliziotto anzi
dovrebbe essere dotato di armi intrinsecamente non letali, ossia accecanti, anestetizzanti
o stordenti. E' anche questa parola chiara del gen. Bruno Loi, il quale non a caso diceva
che anche per le vere azioni di polizia internazionale non si poteva mandare l'esercito,
ma soltanto la polizia, essendo questa tutt'altra cosa dalla guerra, per la quale invece
è addestrato il soldato. Non è questo un riflesso della sua esperienza in Somalia?
Molti pacifisti, pur contrari all'esercito, sono favorevoli ai corpi di polizia locali o
internazionali, pur vedendo l'alternativa vera nelle forme di difesa nonviolenta, anzi
estendendo il concetto di difesa a quello di sicurezza nei suoi contenuti politici,
economici, sociali e non più solo militari. La distinzione tra uso omicida e uso non
omicida della forza, anche armata, è essenziale e per nulla trascurabile e risulta una
bella provocazione anche per l'esercito a cambiare radicalmente come struttura e
formazione per assimilarsi a un corpo di polizia internazionale sovranazionale, non di
parte.
In sostanza, una persona, in base a questa ed altre considerazioni, può obiettare in
coscienza all'esercito e non obiettare alla polizia anche armata, ma escludendo in modo
assoluto l'uso intenzionalmente omicida della forza. Non appartiene anche questo al
diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione sancito costituzionalmente ?
>>.
Comma 1 lettere c) e d): pur trattandosi naturalmente di pochi casi, il limite è fermarsi
alle sentenze di primo grado, quando la sentenza definitiva potrebbe scagionarli da ogni
addebito; un provvedimento di questo tipo nel nostro paese c'è solo per gli obiettori:
sono forse essi cittadini di serie B ?
Sollevare tali problemi è delicato, ma necessario. Sono problemi di coscienza e quindi di
diritto e il diritto d'obiezione alle armi non è ancora un diritto pieno, molta strada
deve ancora essere fatta per un riconoscimento pieno; probabilmente avverrà ancora a
forza di sentenze della Corte Costituzionale con i primi obiettori che punteranno i piedi,
ma è necessaria indubbiamente una evoluzione culturale più diffusa.
La domanda di servizio civile.
La domanda non è sottoposta a condizioni, contiene motivazioni di cui all'art. 1 e la dichiarazione di insussistenza di cause ostative di cui all'art. 2: le cause ostative sono solo quelle relative alle quattro lettere del comma 1 art. 2, lo Stato non ha la discrezionalità per aggiungerne altre, per cui i nuovi moduli di domanda non potranno contenere le dichiarazioni oggi previste dai moduli che il Ministero della difesa e il distretti militari hanno messo in circolazione.SCADENZE |
interpretazione |
|
Quando presentare domanda: |
Fino al 31 dic '98: entro 60 gg dalla data di arruolamento (ultimo giorno della visita di leva) Dal 1° gen '99: entro 15 gg |
(ci sarà più informazione?) |
Sospensione automatica della chiamata alla leva: |
Resta valida fino al 31 dic '99 |
nel senso che riceve la cartolina precetto chi ha avuto respinta la domanda di odc e se c'è errore di amministrazione militare come tale sarà considerato |
Chi è ammesso al ritardo per motivi di studio: |
Fino al 31 dic '99: presenta domanda entro il 31 dic dell'anno precedente la chiamata alle armi |
Secondo il nuovo DL 504, viene ritardata per motivi di studio anche la visita di leva; scadenze ritardo: 30 sett (sup e 1° univ), 31 dic (univ); visita di leva e 15 gg di tempo per la domanda |
Accoglimento della domanda: trascorsi 6 mesi è da considerare accolta (silenzio assenso) |
La disposizione del silenzio-assenso è valida fino al 31 dic '99 |
Dopo il 31 dic '99 l'ottenimento dello status di odc seguirà a una dichiarazione nella forma della autocertificazione (non più una domanda che deve avere risposta) |
| Fino al 31 dic '99 | Entro 1 anno dalla data di accoglimento della
domanda. Altrimenti congedati. |
| Dopo il 31 dic. '99 | Entra in vigore per gli obiettori un provvedimento previsto dal DL 504: 9 mesi è il limite massimo di attesa dell'obiettore dalla data di presentazione della domanda. |
quanto segue è un estratto di un articolo di
Andrea Tardiola, CESC di Roma
Il comma 3 dell'art. 5 determina dopo il 31 dicembre 1999 la cessazione
dell'accertamento dell'inesistenza delle cause ostative da parte del Ministero della
difesa e del termine dei sei mesi per la conclusione del procedimento, conseguentemente
anche la cessazione del silenzio-accoglimento.
Questo trasforma la domanda in una dichiarazione che il cittadino stesso produce in piena
libertà.
L'ottenimento dello status di obiettore segue, pertanto, ad una semplice dichiarazione. E'
questo un dato importante sul quale ragionare: significa che lo status di obiettore di
coscienza non è più determinato da un procedimento amministrativo e non si muove più
nella sfera del diritto pubblico, bensì è determinato dalla libera dichiarazione del
cittadino prodotta in piena autonomia privata.
Può aiutare a comprendere lo scenario che verrà a delinearsi la lettura del recente
decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 504 che adegua la normativa in materia di ritardi,
rinvii e dispense relativi al servizio di leva. In questo decreto si dice che il giovane
inizia il servizio entro i sei mesi successivi al trimestre in cui si è svolta la visita
di leva (si intendono trimestri i periodi gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre,
ottobre-dicembre) o eccezionalmente entro i nove mesi; decorso tale termine il cittadino
è dispensato.
Siccome nel decreto si stabilisce che il periodo massimo di nove mesi si applica agli
obiettori dall'anno 2000, ciò sta a significare che fino al 31 dicembre '99 - cioè fino
a quando il Ministero della Difesa continuerà a valutare nel termine di sei mesi la
veridicità dell'autocertificazione contenuta nella domanda d'obiezione- non si calcolano
i nove mesi come termine massimo per la partenza, sia perché la domanda, fino a quella
data, sospende la chiamata alle armi, ma anche perché, seppure non operasse la
sospensione, i nove mesi non sarebbero sufficienti al Ministero per verificare i contenuti
della domanda e concludere il procedimento di avvio al servizio civile.
A partire dal primo gennaio 2000, invece, la domanda diverrà nella sostanza una
autodichiarazione dello status di obiettore - venendo meno la verifica ministeriale - e
sulla base di questa dichiarazione entro sei/nove mesi il giovane viene avviato al
servizio.
Tale interpretazione, se confermata, è indubbiamente favorevole all'obiettore: essa
ribalta la logica che informava il rapporto amministrazione/cittadino nella legge del
1972, dove la prima esprimeva tutta la sua autorità di potere pubblico, mentre si passa
ad un rapporto fondato sulla fiducia dell'amministrazione nei confronti del giovane. In
questo modo si introduce anche in questo settore un modello friendly di comportamento
dell'amministrazione: quest'ultima si basa sulla dichiarazione del giovane in ordine
all'inesistenza di cause ostative; qualora, successivamente, siano accertate queste stesse
cause è disposta la decadenza dal diritto di prestare servizio civile e, se il servizio
è stato già avviato, il resto del periodo previsto viene prestato in servizio militare.
Smilitarizzazione della gestione del servizio civile.
E' istituito l'Ufficio nazionale per il servizio civile presso la Presidenza del Consiglio.Il nuovo modello di servizio civile deve servirsi di una organizzazione a rete
governata dallUfficio, che necessita di nodi di coordinamento locale: lUfficio
deve comunicare connettendosi con 20 referenti regionali (e, laddove questi non siano
sufficienti ad esprimere le differenti proprietà di un territorio vasto ed eterogeneo,
anche con referenti provinciali) che coordinano la rete locale di enti pubblici e privati
e soprattutto che filtrino le istanze dei 4000 enti che, se diversamente cercassero un
rapporto diretto con l'Ufficio nazionale, finirebbero col paralizzare lattività
(quindi 20 referenti che coordinano 4000 enti e che offrono i servizi per le migliaia di
giovani obiettori che annualmente si accostano al servizio civile).
Un modello di servizio civile funzionante secondo criteri di efficienza, efficacia ed
economicità deve riconoscere allUfficio le prerogative della programmazione, del
coordinamento e del controllo, e contemporaneamente deve riuscire a ribaltare il carico di
lavoro della gestione quotidiana del servizio civile sulle strutture locali.
Pertanto se non si vuole tornare ai limiti derivanti dalleccessiva burocraticità
del Levadife, accentuati peraltro dal fatto che lUfficio disporrebbe di risorse
inferiori a quelle assegnate oggi al Ministero della difesa, la strada da percorrere è
quella promozione di forme di coordinamenti locali, che sviluppano con l'Ufficio le
connessioni previste per la gestione del quotidiano (dallo sportello informativo per i
giovani aspiranti obiettori e per gli enti alla gestione dei rapporti tra enti e Ufficio
nazionale).
Ma le consulte o i coordinamenti regionali, per evitare anch'esse il rischio di un
eccessivo accentramento e chiusura, necessitano di un'articolazione a livello provinciale
(discorso a parte va fatto per le aree metropolitane come Roma o Milano ....) per
rispondere all'esigenza del radicamento sul territorio, per essere presente nei luoghi
dove il servizio civile si svolge e a stretto contatto con i suoi protagonisti (obiettori,
responsabili, enti pubblici e privati e utenti dei servizi) e costituire così un punto di
riferimento importante per il funzionamento dell'Ufficio di oggi che domani sarà
quell'Agenzia che dovrà gestire un servizio civile che vedrà quasi triplicato il numero
degli operatori rispetto a quello attuale.
Oggi la Regione Emilia Romagna è sotto osservazione nell'intento di sperimentare percorsi
utili per il futuro ed estendibili ad altre realtà territoriali: nel 1997 il Primo
corso regionale sperimentale per responsabili e/o formatori di obiettori di coscienza,
frutto di un protocollo d'intesa tra Regione Emilia Romagna, Provincia e Comune di Modena
e CESC e condotto dall'agenzia di ricerca e formazione Diathesis; nel 1998 il Progetto
di sperimentazione del Servizio Civile, frutto di un protocollo d'intesa tra Regione e
Ministero per l'invio dei giovani obiettori in progetti innovativi di servizio selezionati
da un gruppo tecnico regionale; in futuro l'avvio di un coordinamento provinciale per ogni
provincia della regione e un corso di formazione per operatore di coordinamento.
Competenze dell'Ufficio, delle Regioni e della Consulta
(così come si desume dalla nuova legge)
| Ufficio nazionale | Regioni | Consulta | |
| Criteri e organizzazione generale del servizio
Modello di convenzione tipo |
X |
X |
|
| Gestione chiamata e impiego obiettori (richieste nominative) | X |
X |
|
| Stipulare le convenzioni | |||
| Promuovere, curare e valutare la formazione generale e l'addestramento speciale obbligatori | X |
X |
X |
| Verifica modalità di prestazione del sc e il rispetto delle convenzioni | X |
X |
|
| Predisporre forme di ricerca e sperimentazione di difesa non armata e nonviolenta | X |
X |
|
| Aggiornamento per i responsabili degli enti | X |
X |
|
| Servizio informativo permanente per i giovani | X |
X |
|
| Addestramento a protezione civile e richiamo in caso di pubblica calamità | X |
||
| Regolamento di disciplina per gli obiettori | X |
X |
|
| Regolamento di gestione amministrativa del sc | X |
X |
|
| Tiene l'albo degli enti convenzionati | X |
||
| Tiene la lista degli obiettori | X |
Formazione. Detto che l'obbligo di disporre un periodo di formazione e l'obbligo
per tutti gli obiettori di parteciparvi è uno degli elementi essenziali per elevare la
qualità sia del servizio civile, nella legge si parla di formazione in maniera confusa in
tre articoli diversi (art. 8, art. 9 e art. 11):
- se ne parla distinguendo tra formazione e addestramento, concepite come separate in due
periodi di servizio distinti, una di carattere generale, civica e l'altro di tipo
speciale, differenziato secondo il tipo d'impiego (per impossessarsi delle tecniche utili
a svolgere un certo servizio). La prima è detta obbligatoria per gli obiettori e pare non
sia necessariamente da svolgere presso l'ente (ma il regolamento dovrebbe affidarla
agli enti), mentre avere la capacità di provvedere al secondo è condizione perché
un ente possa stipulare la convenzione (ci vorrà ad esempio un responsabile
dell'addestramento nell'ente).
curata da Giorgio Bonini e Maurizio Serofilli
per la riorganizzazione del servizio civile nella Caritas di Modena (1996-1998)
[
] ci troviamo di fronte a due livelli di formazione, cioè due tipologie di
attività predisposte per gli obiettori: quella realizzata dalla Caritas e quella svolta
dai Centri operativi.
La prima tipologia si caratterizza - a detta degli obiettori - per un cospicuo aspetto di
astrattezza e distanza dai problemi vissuti dalle persone e per una forte centratura sui
valori che sembra talvolta scadere nell'indottrinamento. L'obiettivo sembra quello di
sostenere dall'esterno le motivazioni dell'obiettore durante il servizio.
La seconda, consistente in un dispositivo addestrativo, sembra svolgere una funzione un
po più positiva per gli obiettori che comunque lamentano in diversi casi le
difficoltà provocate dall'assenza di trasmissione di elementi teorici.
[
] L'ipotesi che avanziamo è che gli obiettori di coscienza avvertano la necessità
di un luogo [
] nel quale siano aiutati a connettere, elaborandole, le due dimensioni
di cui si compone la loro esperienza: quella dell'obiezione di coscienza e quella del
servizio.
[
] L'attuale sistema formativo invece di aiutare le persone a superare la scissione
tende a rafforzarla: da un lato la formazione Caritas, lavorando soltanto sui valori,
tende ad allontanarsi molto dall'esperienza delle persone, dall'altro l'addestramento
tecnico dei Centri operativi tende a prendere le distanze dall'ambito motivazionale
(quello dell'obiezione) che dovrebbe avere condotto le persone a questa esperienza e la
cui evoluzione potrebbe connotarla nei termini di una importante esperienza formativa.
[
] Nel corso della ricerca ci siamo fatti l'idea che gli obiettori si attendano
proprio dalla Caritas un aiuto per operare un'integrazione tra valori e servizio e dunque,
indirettamente, la messa a punto di un sistema formativo in grado di sostenere questo
processo.
[
] L'orientamento formativo potrebbe essere costituito da un diverso approccio ai
valori. A fianco o al posto di un approccio ai valori di tipo informativo o testimoniale
(cioè calato dall'alto) si potrebbe pensare ad un itinerario nel quale gli obiettori, a
partire dalla riflessione sulle loro esperienze di servizio presso i Centri operativi,
siano aiutati a individuare, comprendere e riconoscere quali valori vengono praticati e
veicolati nelle attività che quotidianamente sono chiamati a svolgere e che i Centri
svolgono nella comunità.
ancora Giorgio Bonini
responsabile formazione Caritas Modena
Il legislatore è lontano da un'idea di form - azione permanente e di globalità della
formazione:
Per la nostra esperienza, la formazione non è un fatto esterno, che viene aggiunto, ma
essa è lelemento che caratterizza tutta lesperienza del servizio civile e
quindi non si esaurisce nello spazio di una serie di incontri, ma si realizza nella
progettualità del servizio, nelle responsabilità che vengono date agli obiettori, nelle
responsabilità che lente si assume nei loro confronti.
Occorre a questo punto, per non rimanere nel vago, fare delle distinzioni. A nostro avviso
le distinzioni devono essere fatte fra: formazione - insegnamento - addestramento -
indottrinamento
La formazione si specifica rispetto alle altre almeno per:
Ne deriva perciò che la formazione non è un qualcosa di aggiunto al servizio civile,
ma ne è aspetto sostanziale che compenetra tutti le fasi, i momenti e i luoghi in cui
questo stesso servizio civile si svolge; sono formativi gli incontri, ma sono altrettanto
formativi i lavori delle commissioni di sensibilizzazione, sono formativi tutti i momenti
del servizio, ed è formativo (direi al punto massimo) la vita comunitaria (abbiamo alcuni
esperimenti ma dovrà essere il nostro prossimo obiettivo formativo).
Per i responsabili degli enti la legge parla solo di iniziative di aggiornamento.
Per lo sviluppo assunto oggi dal servizio civile nel nostro paese risulta di estrema
importanza per gli enti di servizio rompere l'isolamento nel quale ciascuno di essi si
trova per avviare dei momenti di coordinamento rivolti non solo ad uno scambio di
esperienze e ad una trasmissione di informazioni, ma anche alla definizione di percorsi
formativi comuni per gli obiettori e i loro responsabili oltre che di progetti di impiego
innovativi che vedano la collaborazione di più enti tra loro coordinati e che perciò
siano più rispondenti ai bisogni che esprime la comunità civile.
Un aspetto specifico è rappresentato dall'utilità per i comuni medio - piccoli e
limitrofi di poter gestire a livello intercomunale gli obiettori di coscienza e
convenzionarsi col nuovo Ufficio nazionale come consorzio di enti per l'impiego di
obiettori in servizio civile.
In territori particolarmente omogenei, in strutture dove gli obiettori sono impiegati in
ambiti affini si sono già sperimentati consorzi di enti per la gestione di certi servizi
che impiegano obiettori o uffici unici del servizio civile per la gestione integrata dei
percorsi di accesso-servizio-uscita degli obiettori.
Tanto più che la definizione di una struttura di coordinamento assume importanza
strategica anche nel costruire rapporti corretti di collaborazione con le istituzioni
regionali e nazionali preposte all'attuazione del servizio civile stesso.
Sanatoria per i reati commessi da chi in passato si era recato all'estero in missioni umanitarie durante il servizio civile (anche la 772/72 faceva uscire di galera gli obiettori di coscienza che c'erano finiti prima dell'approvazione della legge).
Le convenzioni. In attesa del riesame delle convenzioni già stipulate e della definizione delle nuove convenzioni per l'impiego degli obiettori con i soggetti idonei ai sensi della presente legge, restano valide le convenzioni stipulate dal Ministero della difesa con gli enti idonei ai sensi della normativa precedente.Vitto e alloggio.
Gli enti di servizio civile devono fornire vitto e alloggio solo se lo ritengono necessario per la qualità del servizio o se intendono utilizzare obiettori non residenti nel comune della sede di servizio. Ipotesi di convenzioni miste. Altre disposizioni. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, né iscriversi a corsi o a tirocini propedeutici ad attività professionali che impediscano il normale espletamento del servizio. Ciò significa che se il giovane è in servizio civile dalle 8.00 alle 14.00, poi nel pomeriggio può frequentare ad esempio il corso di formazione regionale o la scuola serale?.