LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PAX CHRISTI

Movimento cattolico internazionale per la pace – ONLUS


ART. 1

E' costituita la Sezione Italiana di una associazione internazionale di diritto privato, non avente scopo di lucro, i cui elementi essenziali sono i seguenti:

 

ART. 2

Denominazione

"PAX CHRISTI - Movimento cattolico internazionale per la pace" (ONLUS).

 

ART. 3

Sede

Via Quintole per le Rose n. 131 - 50029 Tavarnuzze (Firenze).

Possono essere istituiti Gruppi Locali su tutto il territorio nazionale.

 

ART. 4

Scopo

Il movimento si propone come oggetto principale la tutela dei diritti civili tramite l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale per la pace nel mondo.

L’azione di Pax Christi é finalizzata a testimoniare la pace di Cristo, lavorando con tutti per la pace di tutti.

La Sezione italiana fa proprie le finalità del Movimento Internazionale: edificare un mondo più umano per tutti e dappertutto (Gudium et Spes, 77) un mondo fondato sul rispetto della vita, della coscienza, dei diritti di ogni essere umano, dei più poveri e degli oppressi, nella promozione della libertà, delle responsabilità politiche e sociali delle persone e delle comunità.

Radicato nella Chiesa, popolo di Dio, Pax Christi vuol essere un movimento aperto a tutti; nella ricerca instancabile della pace dialoga e collabora con le associazioni e i movimenti cristiani, con gli altri movimenti di pace e con tutti gli uomini di buona volontà, in costante collegamento con il magistero della Chiesa e con l’azione pastorale delle Chiese locali.

PAX CHRISTI vuole attuare tali scopi:

a) con la testimonianza dei suoi membri, alla luce della parola di Dio, nello spirito di fraternità e di solidarietà a tutti i livelli;

b) con un esame approfondito dell’ideale cristiano della pace nel contesto delle situazioni concrete del mondo della Chiesa e con la ricerca degli atteggiamenti evangelici che permettono di realizzarlo;

c) con iniziative concrete che promuovono amicizia e dialogo, con azioni nonviolente, con pubblicazioni (in proprio o affidate a terzi), per sensibilizzare l’opinione pubblica, per superare le resistenze delle strutture e degli atteggiamenti che favoriscono tensioni e conflitti;

d) con l’invito ai suoi membri a impegnarsi personalmente e collettivamente in tutti i campi per la costruzione di un mondo nuovo di giustizia e di pace

e) con percorsi di Educazione nelle scuole, pubbliche e private, di ogni ordine e grado;

f) con corsi e strumenti specifici di Formazione.

La Sezione Italiana di Pax Christi, unita al Movimento Internazionale, aderisce altresì a tutti gli obiettivi determinati dallo Statuto internazionale e si conforma alle decisioni del Consiglio Internazionale.

Per attuare gli scopi sociali il Consiglio Nazionale può compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria ecc..

 

ART. 5

Durata

La durata del Movimento é a tempo indeterminato.

 

ART. 6

Soci

Sono soci del Movimento:

-i Soci fondatori della Sezione Italiana;

-i soci ordinari;

-i gruppi, associazioni, organizzazioni e enti affini, ammessi dal Consiglio Nazionale del Movimento.

 

ART. 7

Organi Sociali

-Assemblea dei Soci

-Consiglio Nazionale

-Presidente

-Comitato Esecutivo

-Collegio dei Revisori.

L’Assemblea dei soci di PAX CHRISTI è costituita da tutti i soci regolarmente iscritti nel relativo libro, nonché da un delegato in rappresentanza delle persone non fisiche. Essa é convocata mediante lettera spedita dal Consiglio nazionale a mezzo posta ordinaria con almeno trenta giorni prima della adunanza, oppure tramite avviso previo di almeno un mese pubblicato sulla stampa associativa, contenente il luogo (purché in Italia), la data e l’ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione, che potrà avvenire anche nella stessa giornata della prima, nonché l’ordine del giorno.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio nazionale, o in caso di sua assenza da persona designata dai presenti.

L'Assemblea è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei destinatari dell’avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Per le modifiche statutarie e per lo scioglimento del Movimento è in ogni caso necessaria la presenza del dieci per cento dei soci in regola con il versamento delle quote sociali.

Il Socio presente, purché non membro del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori, può rappresentare un solo socio assente mediante espressa delega.

Il verbale assembleare è redatto dal Coordinatore Nazionale oppure da un segretario designato dal Presidente dell’Assemblea; sarà trascritto nel relativo libro e sarà sottoscritto da quest’ultimo e dallo stesso segretario.

Il Consiglio Nazionale di Pax Christi è composto da un numero di quindici membri eletti dall’Assemblea dei Soci, e rimane in carica per la durata di quattro esercizi sociali. Esso è convocato ordinariamente due volte l’anno, o su richiesta del Presidente o su richiesta di almeno 1/4 dei membri del Consiglio stesso. Le sue decisioni sono prese a maggioranza dei presenti: in caso di parità deciderà il Presidente.

Il Consiglio Nazionale, in occasione della prima seduta, procederà alla nomina del Vice-Presidente, Tesoriere e Coordinatore nazionale, i quali assieme al Presidente formano il Comitato Esecutivo il quale provvede all’attuazione di quanto stabilito dal Consiglio nazionale e su tutti gli argomenti aventi carattere d’urgenza.

E in facoltà del Consiglio nazionale cooptare fino a tre membri, anche non soci, per la stessa durata del Consiglio. E compito del Consiglio nazionale la guida del movimento, la ammissione dei soci e la loro decadenza per qualsiasi motivo, la fissazione delle quote sociali annuali e quelle per l’ammissione di nuovi soci, nonché lo studio di tutti gli argomenti di carattere straordinario da sottoporre all’Assemblea dei Soci. I verbali del Consiglio saranno redatti su apposito libro dal Coordinatore Nazionale, il quale sottoscriverà unitamente al presidente della seduta. Le deliberazioni consiliari saranno valide se adottate con l’intervento di almeno la metà dei membri ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.

Il Presidente viene eletto dal Consiglio Nazionale. Di norma é un vescovo, ed allora la nomina viene ratificata dalla C.E.I. Il Presidente dura in carica per quattro esercizi sociali, al termine dei quali può essere confermato dal Consiglio Nazionale. Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio Nazionale e il Comitato Esecutivo; rappresenta il Movimento a livello nazionale ed internazionale e mantiene i legami di comunione con i responsabili delle Chiese Locali; provvede alla convocazione dei membri del Consiglio a mezzo di lettera spedita con posta ordinaria almeno dieci giorni prima della data fissata, contenente il luogo purché in Italia, il giorno e l’ora nonché l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente ed eventualmente lo sostituisce. Avrà inoltre compiti particolari specifici demandatigli dal Consiglio.

Il Coordinatore Nazionale viene designato dal Consiglio e dura in carica quattro esercizi sociali. Cura l’esecuzione interna ed esterna del Consiglio Nazionale e di ogni iniziativa atta a favorire la migliore comunicazione interna ed esterna del movimento. Insieme al Comitato esecutivo mantiene i rapporti con la segreteria internazionale, con le altre sezioni nazionali, con i gruppi nazionali del movimento e con le commissioni di studio e lavoro.

Il Tesoriere Nazionale amministra le finanze del movimento. Le risorse finanziarie della Sezione Italiana sono principalmente costituite dai contributi degli aderenti e da iniziative di finanziamento.

Il Collegio dei Revisori é composto di cinque membri, anche non soci di cui tre effettivi e due supplenti con durata in carica per quattro esercizi sociali.

 

ART. 8

Patrimonio

Il Patrimonio di PAX CHRSTI è costituito dai conferimenti dei soci, dai contributi di terzi, da beni immobili e mobili acquistati o ricevuti per donazione, successione o altro titolo.

L’andamento ordinario é finanziato:

a) da un contributo associativo annuale, il cui importo verrà fissato dal Consiglio nazionale;

b) da erogazioni e contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno di Pax Christi;

c) con i redditi derivanti dalla gestione dei beni devoluti;

d) con i redditi derivanti dalla gestione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

 

ART. 9

Esercizi Sociali

Gli esercizi sociali hanno decorrenza dal primo gennaio di ogni anno e si chiuderanno al 31 dicembre dell’anno successivo. Il conseguente bilancio annuale, predisposto dal Consiglio Nazionale e accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori, dovrà essere sottoposto alla approvazione dell’Assemblea dei soci entro il sesto mese dalla chiusura dell’esercizio stesso.

 

ART.10

Norme Inderogabili.

Costituiscono norme inderogabili del Movimento:

a) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate negli scopi a eccezione di quelle a esse direttamente connesse;

b) l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

c) l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura;

e) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

 

ART. 11

Scioglimento e nomina del liquidatore.

Lo scioglimento del Movimento dovrà essere deliberato con la particolare maggioranza, dall’assemblea dei soci, che procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri e gli emolumenti, tenendo conto degli scopi di PAX CHRISTI e della estraneità ai soci di ogni fine di lucro.


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