"Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza"

Legge n.772 del 15 dicembre 1972(1) (2)



Articolo 1

Gli obbligati alla leva che dichiarano di essere contrari in ogni circostanza all'uso personale delle armi per imprescindibili motivi di coscienza possono essere ammessi a soddisfare l'obbligo del servizio militare nei modi previsti dalla presente legge.
I motivi di coscienza addotti debbono essere attinenti ad una concezione generale basata su profondi convincimenti religiosi o filosofici o morali professati dal soggetto.
Non sono comunque ammessi ad avvalersi della presente legge coloro che al momento della domanda risulteranno titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate rispettivamente, negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza o siano condannati per detenzione o porto abusivo di armi.

Articolo 2

I giovani indicati nel primo comma dell'articolo 1 devono presentare domanda motivata ai competenti organi di leva entro 60 giorni dall'arruolamento.
Gli abili ed arruolati, ammessi al ritardo e al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, che non avessero presentato domanda nei termini previsti dal comma precedente, potranno produrla ai predetti organi di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente alla chiamata alle armi.(3)

Articolo 3

Il Ministero per la difesa, con proprio decreto, decide sulla domanda sentito il parere di una terza commissione circa la fondatezza e la sincerita' dei motivi addotti dal richiedente.
Il Ministro decide entro sei mesi dalla presentazione della domanda.

Articolo 4

La commissione di cui all'articolo precedente e' nominata con decreto del Ministero per la difesa ed e' composta come segue:
da un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura, presidente;
da un ufficiale generale od ammiraglio in servizio permanente, nominato dal Ministero per la difesa;
da un professore universitario di ruolo di discipline morali, designato dal Ministro per la pubblica istruzione;
da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'avvocato generale dello Stato;
da un esperto in psicologia designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero per la difesa.
La commissione raccoglie e valuta tutti gli elementi utili ad accertare la validita' dei motivi addotti dal richiedente.
La commissione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati non piu' di una volta.
Il Ministero per la difesa ha facolta' di nominare una o piu' commissioni.

Articolo 5

I giovani ammessi ai benefici della presente legge devono prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile, per un tempo superiore di otto mesi(4) alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato ad emanare le norme regolamentari relative all'attuazione della presente legge.
Qualora l'interessato opti per il servizio sostitutivo civile, il Ministero per la difesa, nell'attesa dell'istituzione del Servizio civile nazionale, distacca gli ammessi presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, e di protezione civile e di tutela del patrimonio forestale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con gli enti, organizzazioni o corpi presso i quali avviene il distacco.

Articolo 6

Decade dal beneficio dell'ammissione al servizio sostitutivo civile chi:
a) omette, senza giusto motivo, di presentarsi entro quindici giorni da quello stabilito, all'ente, organizzazione o corpo cui e' stato assegnato;
b) commette gravi mancanze disciplinari o tiene condotta incompatibile con le finalita' dell'ente, organizzazione o corpo cui appartiene.
Il provvedimento e' adottato dal Ministro, sentito il parere della commissione di cui all'articolo 4.

Articolo 7

Colui che presta servizio sostitutivo civile nei modi previsti dalla presente legge, non puo' assumere impieghi o uffici pubblici o privati o iniziare attivita' professionali. Il trasgressore sara' punito con la pena della reclusione fino ad un anno.
Per colui che gia' si trovasse nell'esercizio delle attivita' e delle funzioni di cui al primo comma si applicano le disposizioni valevoli per i cittadini chiamati al servizio militare.

Articolo 8

Chiunque ammesso ai benefici della presente legge, rifiuti il servizio militare non armato o il servizio sostitutivo civile e' punito, se il fatto non costituisca piu': grave reato, con la reclusione da due a quattro anni. Alla stessa pena soggiace, sempre se il fatto non costituisca piu' grave reato, chiunque, al di fuori dei casi di ammissione ai benefici della presente legge, rifiuta, in tempo di pace, prima di assumerlo, il servizio militare di leva, adducendo i motivi di cui all'articolo 1.
L'espiazione della pena esonera dalla prestazione del servizio militare di leva.
L'imputato ed il condannato possono far domanda di essere nuovamente assegnati, nel caso di cui al primo comma, o di essere ammessi, nel caso di cui al secondo comma, ad un servizio militare non armato o ad un servizio sostitutivo civile.
L'imputato e il condannato ai sensi del secondo comma possono far domanda di essere arruolati nelle forze armate.
Sulle domande decide Il Ministro per la difesa, sentita, nei casi di cui al quarto comma, la commissione prevista dall'articolo 4.
L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi e' stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione e' computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare, armato o non armato, o per il servizio sostitutivo civile.(5)

Articolo 9

A coloro che siano stati ammessi a prestare il servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile e' permanentemente vietato detenere ed usare le armi e le munizioni, indicate rispettivamente negli articoli 28 e 30 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, nonche' fabbricare e commerciare, le armi e le munizioni predette.
E' fatto divieto alle autorita' di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi alcuna autorizzazione relativa all'esercizio delle attivita' di cui al comma precedente. Chi trasgredisce ai divieti di cui al primo comma e' punito, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire 40 mila a 170 mila, e, inoltre, decade dai benefici previsti dalla presente legge.

Articolo 10

In tempo di guerra gli ammessi a prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo civile possono essere assegnati a servizi non armati, anche se si tratta di attivita' pericolose.

Articolo 11

I giovani ammessi a valersi delle disposizioni della presente legge sono equiparati ad ogni effetto civile, penale, amministrativo, disciplinare, nonche' nel trattamento economico, ai cittadini che presentano il normale servizio militare.(6)

Articolo 12

Coloro che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati imputati o condannati per reati militari determinati da obiezione di coscienza, possono dalla data della stessa presentare la domanda di cui all'articolo 2, dichiarando di assoggettarsi alla prestazione del servizio civile ai sensi del precedente articolo 5. Il ministero per la difesa deve provvedere alla decisione sulle domande nel termine abbreviato dalla presentazione della domanda.
L'inosservanza del termine di cui al comma precedente comporta l'accoglimento della domanda.
La competente autorita'; giudiziaria sospende l'azione penale fino alla decisione del Ministro.

In caso di accoglimento della domanda cessano gli effetti penali delle sentenze di condanna gia' pronunciate, anche se divenute irrevocabili. Il tempo trascorso in stato di detenzione sara' computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare non armato o per il servizio sostitutivo civile.
In ogni caso, se il tempo trascorso in stato di detenzione sara' stato superiore ad un anno, il detenuto sara' inviato in congedo illimitato.

Articolo 13

Gli arruolati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in stato di attesa di chiamata alle armi possono produrre ai competenti organi di leva la domanda di ammissione ai benefici della presente legge entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.


Note

  1. Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 326 del 18/12/72.
  2. Vedi la L. 21 maggio 1974, n.249. Per le norme di attuazione, vedi il D.P.R. 28 novembre 1977, n.1139.
  3. Articolo così sostituito dall'art.1, L. 24 dicembre 1974, n.695.
  4. Con sentenza della Corte Costituzionale del 1989 la durata del servizio civile e' stata equiparata a quella del servizio militare.
  5. Articolo cosi' sostituito dall'art.2, L. 24 dicembre 1974, n.695.
  6. La Corte Costituzionale, con sentenza 23 aprile 1986, n.113 ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale all'art.11 della presente legge, nella parte in cui stabilisce che gli obiettori di coscienza ammessi a prestare servizio sostitutivo civile siano sottoposti alla giurisdizione dei tribunali militari.

 

NORME DI ATTUAZIONE

D.P.R. 28 novembre 1977, n. 1139. "Norme di attuazione della legge 15 dicembre 1972, n. 772, sul riconoscimento dell'obiezione di coscienza" (1).

 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 15 dicembre 1972, n. 772 - Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, e le successive modificazioni contenute nella legge 24 dicembre 1974, n. 695;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

DECRETA:

TITOLO I
Disposizioni generali

1. I giovani iscritti nelle liste di leva di terra o di mare che intendono ottenere, ai sensi e, per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 (2), quale modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, il riconoscimento dell'obiezione di coscienza, devono presentare apposita domanda, indirizzata al Ministro per la difesa, rispettivamente ai competenti uffici di leva di terra o a quelli di leva di mare, entro sessanta giorni dalla data dell'arruolamento.
Gli abili arruolati, ammessi al ritardo o al rinvio del servizio militare per motivi previsti dalla legge, che intendono ottenere ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772, quale modificata dalla legge 24 dicembre 1974, n. 695, il riconoscimento della obiezione di coscienza e non hanno presentato la domanda di cui al precedente comma, devono presentare apposita domanda, indirizzata al Ministro per la difesa, al distretto militare se arruolati nell'Esercito o nell'Aeronautica, alla capitaneria di porto se arruolati nel CEMM.
Detta domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui gli interessati sono effettivamente tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per ragioni di età o per essere venuti meno i motivi per ritardo o rinvio del servizio militare di leva.
I residenti all'estero presentano le domande di cui ai precedenti commi alle rappresentanze diplomatiche-consolari, entro i termini predetti e secondo le norme vigenti per la leva all'estero.

2. La domanda, redatta in carta semplice, può essere presentata direttamente dall'interessato agli uffici elencati all'art. 1 ovvero spedita agli uffici stessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In questo ultimo caso fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
La domanda deve indicare:

La domanda può essere corredata di tutti i documenti che l'interessato ritenga utile a sostegno dei motivi addotti.

3. Gli uffici di leva di terra e gli uffici di leva di mare avviano ai competenti consigli di leva rispettivamente per la visita fisico-psico-attitudinale e per la visita medica, gli iscritti che abbiano chiesto il riconoscimento dell'obiezione di coscienza.
La visita, oltre ad accertare la normale idoneità fisica al servizio militare,, dovrà tendere a determinare i possibili tipi di impiego, per il caso di accoglimento della domanda di obiezione di coscienza.
Per i residenti all'estero valgono le norme vigenti in materia di leva e reclutamento.

4. Le domande presentate agli uffici di leva di terra, agli uffici di leva di mare e alle rappresentanze diplomatico-consolari, corredate dell'attestazione della tempestività ed eventualmente della documentazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 2 e dei dati relativi alla visita di cui al precedente art. 3, sono trasmesse rispettivamente ai distretti militari e alle capitanerie di porto.

5. I distretti militari e le capitanerie di porto trasmettono le domande al Ministero della difesa - Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei corpi ausiliari. I distretti militari e le capitanerie di porto corredano le domande di:

6. La direzione generale, indicata all'art. 5, provvede a comunicare ai distretti militari e alle capitanerie di porto di appartenenza le decisioni adottate in ordine alle domande di obiezione di coscienza.
La direzione generale rende noti i nominativi degli ammessi a prestare servizio militare non armato o in servizio sostitutivo civile alla prefettura della provincia di nascita degli interessati, ai fini dell'osservanza delle norme di cui all'art. 9 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

7. La direzione generale indicata all'art. 5 notifica agli interessati il decreto contenente le decisioni adottate sulla domanda dal Ministro per la difesa, sentita la commissione istituita con l'art. 4 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.
La notifica è fatta a mezzo del messo comunale, mediante consegna all'interessato nel suo domicilio, residenza e dimora.
In mancanza dell'interessato, la consegna è fatta in conformità delle disposizioni contenute negli articoli 139 e seguenti del codice di procedura civile. Per i residenti all'estero la notifica è seguita a cura delle rappresentanze diplomatico-consolari al domicilio indicato nella domanda.
La data e l'ente di presentazione per la prestazione del servizio militare non armato o del servizio sostitutivo civile sono fissati con successiva comunicazione personale da consegnare agli interessati con le modalità indicate al precedente comma.
L'epoca della chiamata corrisponde di massima a quella della chiamata alle armi del contingente o scaglione di appartenenza.

8. La rinunzia ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, deve essere presentata alla direzione generale indicata nell'art. 5 o spedita alla stessa mediante raccomandata con avviso di ricevimento non oltre il decimo giorno successivo a quello di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 7.


TITOLO II

Capo I - Servizio militare non armato

9. L'obiettore di coscienza che ha optato per il servizio militare non armato viene impiegato in incarichi di carattere logistico, tecnico od amministrativo che non comporta l'addestramento all'uso e l'impiego delle armi, sia in funzione di offesa, sia in funzione di difesa.
L'assegnazione all'incarico viene effettuata tenendo conto delle indicazioni risultati dalla visita fisico-psico-attitudinale e dall'esito di corsi di istruzione e di specializzazione quando previsti.

10. I suddetti giovani sono soggetti a tutte le norme concernenti il personale che presta il normale servizio di leva ad eccezione di quelle sull'uso delle armi.

Capo II - Servizio sostitutivo civile

11. L'obiettore di coscienza che ha optato per il servizio sostitutivo civile è distaccato, fino a quando non sarà istituito il Servizio civile nazionale, dal Ministro per la difesa presso enti, organizzazioni o corpi di assistenza, di istruzione, di protezione civile e di tutela e incremento del patrimonio forestale, tenuto conto delle indicazioni risultanti dalla visita fisico-psico-attitudinale e delle necessità e possibilità - del momento.
Negli articoli successivi la denominazione ente deve intendersi comprensiva degli enti, organizzazioni o corpi.

12. Il distacco presso enti dipendenti da amministrazioni dello Stato avviene mediante accordi con i Dicasteri interessati.
L'attività del personale distaccato è regolata dalle norme di funzionamento interno dell'ente presso cui avviene il distacco, con gli adattamenti necessari per l'applicazione dell'art. 11 della legge 15 dicembre 1972, n. 772.

13. Il distacco presso altri enti avviene con decreto del Ministro, previa convenzione con gli enti stessi.
Il distacco può essere disposto soltanto presso enti morali che abbiano idonee possibilità di impiego e di istemazione dei giovani.Le convenzioni di cui al primo comma regoleranno anche l'attività e gli obblighi degli obiettori ai fini ell'applicazione dell'art. 11 della legge.

14. Nelle convenzioni devono essere disciplinati:

15. L'obiettore usufruirà dell'assistenza sanitaria e profilattica presso gli ospedali militari e le infermerie presidiarie, secondo le norme vigenti per il personale in servizio di leva.

16. Qualsiasi violazione delle condizioni stabilite dalla legge 15 dicembre 1972, n. 772, delle presenti norme e della convenzione potrà comportare la risoluzione della convenzione stessa, salve le eventuali responsabilità dei legali rappresentanti.
In caso di risoluzione della convenzione, l'obiettore è tenuto a completare il periodo di servizio presso altro ente indicato dall'amministrazione militare.

Note:
(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 aprile 1978, n. 91.
(2) Riportata al n. E/XXX.

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