Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra
La terza Convenzione di Ginevra per la protezione dei prigionieri di guerra, secondo l’approvazione data dalla Conferenza Diplomatica il 12 agosto 1949, in parte sostituisce il testo della precedente Convenzione sui prigionieri di guerra, adottata il 27 luglio 1929. Precedentemente, la disciplina giuridica relativa al trattamento dei prigionieri di guerra era per lo più contenuta nelle Norme dell’Aja del 1899 e 1907.
Con l’adozione del 1949, lo status di prigioniero di guerra è stato esteso anche alla categoria di persone tutelate dalla prima e dalla seconda Convenzione. Inoltre, le condizioni e i luoghi di prigionia sono stati maggiormente definiti, con particolare riguardo al lavoro (forzato) dei prigionieri di guerra, alle loro risorse finanziarie, all’assistenza e ai procedimenti giudiziari istituiti a loro carico. In base all’art. 118, i prigionieri di guerra dovrebbero essere rilasciati e rimpatriati senza indugio dopo la cessazione di tutte le campagne militari.
Il testo è ora costituito da 143 articoli più 5 allegati (mentre solo 97 articoli erano quelli previsti nella Convenzione del 1929), ed è entrato in vigore il 21 ottobre 1950.
192 sono gli Stati parti della Convenzione.
Allegati
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