Convenzione di Ginevra sulla protezione dei civili in tempo di guerra
Adottata il 12 agosto 1949 dalla Conferenza Diplomatica riunitasi a Ginevra (21 aprile-12 agosto 1949), la quarta Convenzione di Ginevra contiene la disciplina relativa alla tutela dei civili in tempo di guerra.
La seconda parte del testo disciplina principalmente la protezione generale garantita alle popolazioni contro determinate conseguenze della guerra, lasciando da parte il problema della limitazione dell’uso delle armi.
La parte più rilevante del testo (articoli 27-141) concerne le norme che regolano lo status e il trattamento delle persone protette, ponendo una distinzione tra la situazione degli stranieri che si trovino all’interno del territorio di una delle parti in conflitto e quella dei civili nei territori occupati.
La Convenzione integra (e non annulla) le prescrizioni contenute nel testo della Convenzione dell’Aja del 1907.
E’ composta da 159 articoli (più due allegati) ed è entrata in vigore il 21 ottobre 1950.
Allegati
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