Accordo Gaza-Gerico
Nonostante le azioni terroristiche, a cominciare dalla strage di Hebron (cf. Regno-att. 6,1994,175) e gli altalenanti colloqui di Taba (Egitto), il 4 maggio, a Il Cairo, viene firmato da Rabin e Arafat L’accordo sulla Striscia di Gaza e l’area di Gerico - oltre 300 pagine complessive tra Accordo, 4 allegati (qui omessi) e 6 mappe - che avvia l’indipendenza dei territori in questione, sotto forma di «autogoverno provvisorio».
È la prima tappa concreta del processo di pace, iniziato il 13 ottobre 1993 con l’entrata in vigore della Dichiarazione di principi (cf. Regno-doc. 19,1993,640) e proseguito - a livello di pronunciamenti bilaterali - il 9 febbraio 1994 con l’Accordo de Il Cairo su sicurezza e controllo di strade e passaggi di frontiera, e il 29 aprile con il Protocollo di Parigi sui rapporti commerciali.
L’Accordo Gaza-Gerico riguarda principalmente il ritiro delle forze militari israeliane; il trasferimento dell’autorità; struttura, composizione, giurisdizione, poteri e competenze dell’autorità palestinese nei due territori.
(Originale dattiloscritto. Nostra traduzione dall’inglese).
Il governo dello Stato di Israele e l’Organizzazione per la liberazione della Palestina (d’ora in poi OLP), rappresentante del popolo palestinese;
Preambolo
nel contesto del processo di pace in Medio Oriente avviato a Madrid nell’ottobre 1991;
riaffermando la loro determinazione a vivere in pacifica coesistenza, reciproca dignità e sicurezza, mentre riconoscono l’uno all’altro legittimità e diritti politici;
riaffermando la loro aspirazione a raggiungere un accordo di pace giusto, duraturo ed esteso mediante il processo politico concordato;
riaffermando la loro adesione al reciproco riconoscimento e agli impegni espressi nelle lettere datate 9 settembre 1993, firmate e scambiate fra il primo ministro di Israele e il presidente della OLP;
riaffermando il riconoscimento che le disposizioni riguardanti l’autogoverno provvisorio, ivi comprese quelle riferite alla Striscia di Gaza e all’area di Gerico contenute nel presente Accordo, costituiscono parte integrante dell’intero processo di pace e che i negoziati sull’assetto definitivo intendono condurre all’adempimento delle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di sicurezza;
volendo dar corso effettivo alla Dichiarazione di principi su «Le disposizioni riguardanti l’autogoverno provvisorio», firmata a Washington D.C. il 13 settembre 1993, ivi compreso il Verbale d’accordo (d’ora in poi Dichiarazione di principi) e, in particolare, il Protocollo sul ritiro della forze israeliane dalla Striscia di Gaza e dall’area di Gerico;
con la presente concordano le seguenti disposizioni riguardanti la Striscia di Gaza e l’area di Gerico:
Art. I - Definizioni
Ai sensi del presente Accordo:
a) la Striscia di Gaza e l’area di Gerico sono tracciate sulla mappa n. 1 e 2 allegata al presente Accordo;
b) «gli insediamenti» indica le aree di Gush Katif e di Erez, unitamente agli altri insediamenti della Striscia di Gaza, come indicato nell’allegata mappa n. 1;
c) «la zona delle installazioni militari» indica l’area di installazioni militari israeliane lungo il confine egiziano nella Striscia di Gaza, come indicato nell’allegata mappa n. 1; e
d) il termine «entità israeliane» comprende anche le organizzazioni statutarie israeliane e le società registrate in Israele.
Art. I - Ritiro programmato delle forze militari israeliane
1. Israele adempirà e accelererà il programmato ritiro delle forze militari israeliane dalla Striscia di Gaza e dall’area di Gerico, da avviare immediatamente con la firma del presente Accordo. Israele completerà il suddetto ritiro entro tre settimane da tale data.
2. Ottemperando le disposizioni contemplate dal Protocollo concernente il ritiro delle forze militari israeliane e le questioni di sicurezza incluso in Allegato I, il ritiro israeliano comprenderà l’evacuazione di tutte le basi militari e altre installazioni fisse da consegnare alla Polizia palestinese, che sarà costituita in conformità al sottostante art. IX (d’ora in poi Polizia palestinese).
3. Allo scopo di consentire l’adempimento delle competenze israeliane in materia di sicurezza esterna e di sicurezza interna e ordine pubblico verso gli insediamenti e le entità israeliane, Israele ridispiegherà, contestualmente al ritiro, le proprie forze militari rimanenti negli insediamenti e nella zona delle installazioni militari, secondo le clausole del presente Accordo. In ottemperanza alle clausole del presente Accordo, tale ridispiegamento costituirà pieno adempimento dell’art. XIII della Dichiarazione di principi limitatamente alla Striscia di Gaza e all’area di Gerico.
4. Ai fini del presente Accordo, «forze militari israeliane» può comprendere polizia israeliana e altre forze di sicurezza israeliane.
5. Le entità israeliane, incluse le forze militari israeliane, possono continuare a utilizzare liberamente le strade fra la Striscia di Gaza e l’area di Gerico. I palestinesi possono utilizzare liberamente le strade pubbliche che attraversano gli insediamenti, secondo quanto stabilito nell’Allegato I.
6. La Polizia palestinese verrà dispiegata e assumerà competenza sull’ordine pubblico e la sicurezza interna dei palestinesi, secondo quando stabilito nel presente Accordo e nell’Allegato I.
Art. III - Trasferimento dell’autorità
1. Israele trasferirà l’autorità, come specificato nel presente Accordo, dal governo militare israeliano e dalla propria amministrazione civile all’autorità palestinese, qui definita, secondo l’art. V del presente Accordo, fatta eccezione per quell’autorità che Israele continuerà a esercitare, secondo quanto specificato nel presente Accordo.
2. Per quanto riguarda il trasferimento e l’assunzione di autorità nella sfera civile, poteri e competenze saranno trasferiti e assunti così come definiti nel Protocollo concernente gli affari civili incluso come Allegato II.
3. Le disposizioni per un passaggio tranquillo e pacifico delle competenze e dei poteri concordati sono indicate nell’Allegato II.
4. Al completamento del ritiro israeliano e del passaggio dei poteri e delle competenze, come i sovrastanti paragrafi 1 e 2, nonché l’Allegato II descrivono in dettaglio, l’amministrazione civile nella Striscia di Gaza e nell’area di Gerico verrà sciolta e sarà ritirato il governo militare israeliano. Il ritiro del governo militare israeliano non pregiudicherà la prosecuzione dell’esercizio di quei poteri e competenze che il presente Accordo specifica per esso.
5. Verranno costituiti un Comitato congiunto per il coordinamento e la cooperazione negli affari civili (d’ora in poi CAC) e due sottocommissioni congiunte per gli affari civili regionali per la Striscia di Gaza e l’area di Gerico rispettivamente, per garantire il coordinamento e la cooperazione in materia di affari civili fra l’autorità palestinese e Israele, come l’Allegato II descrive in dettaglio.
6. Gli uffici dell’autorità palestinese avranno sede nella Striscia di Gaza e nell’area di Gerico fino all’inaugurazione del Consiglio che dovrà essere eletto in ottemperanza della Dichiarazione di principi.
Art. IV - Struttura e composizione dell’autorità palestinese
1. L’autorità palestinese sarà composta di un organismo di 24 membri che gestirà e sarà referente per tutti i poteri e le competenze legislative ed esecutive ad essa trasferite sulla base del presente Accordo, concordemente all’articolo corrente; essa sarà competente per l’esercizio delle funzioni giudiziari concordemente all’art. VI, sottoparagrafo 1.b del presente Accordo.
2. L’autorità palestinese amministrerà i dipartimenti ad essa trasferiti e potrà costituire, entro la propria giurisdizione, altri dipartimenti e unità amministrative subordinate se necessari per l’adempimento delle proprie funzioni. Sarà essa a determinare le proprie procedure interne.
3. L’OLP informerà il governo di Israele circa i nomi dei membri dell’autorità palestinese e circa ogni loro variazione. Le modifiche nei membri dell’autorità palestinese saranno effettive in seguito a uno scambio di lettere fra OLP e governo di Israele.
4. Ogni membro dell’autorità palestinese entrerà in carica dopo essersi impegnato ad agire in ossequio al presente Accordo.
Art. V - Giurisdizione
1. La competenza dell’autorità palestinese copre ogni materia che ricada sotto la propria giurisdizione territoriale, funzionale e personale, secondo quanto segue:
a) la giurisdizione territoriale copre la Striscia di Gaza e l’area di Gerico, come definite nell’art. I, eccezion fatta per gli insediamenti e la zona delle installazioni militari.
La giurisdizione territoriale include terra, sottosuolo e acque territoriali, secondo le clausole del presente Accordo.
b) La giurisdizione funzionale comprende tutti i poteri e le competenze come specificate nel presente Accordo. Tale giurisdizione non comprende rapporti con l’estero, sicurezza interna e ordine pubblico negli insediamenti, zona delle installazioni militari, entità israeliane, e sicurezza esterna.
c) La giurisdizione personale si estende a tutte le persone entro la giurisdizione territoriale di cui sopra, eccettuate le entità israeliane, a meno che non sia diversamente specificato nel presente Accordo.
2. All’interno degli ambiti propri, l’autorità palestinese gode di poteri e competenze legislativi, esecutivi e giudiziari, secondo quanto specificato nel presente Accordo.
3. a) Israele ha autorità sugli insediamenti, la zona delle installazioni militari, le entità israeliane, la sicurezza esterna, la sicurezza interna e l’ordine pubblico negli insediamenti, nella zona delle installazioni militari e nelle entità israeliane, nonché quei poteri e competenze concordati e specificati nel presente Accordo.
b) Israele eserciterà la propria autorità attraverso il proprio governo militare, che, allo scopo, continuerà a essere dotato dei necessari poteri e competenze legislative, giudiziarie ed esecutive, secondo il diritto internazionale. Tale clausola non costituisce deroga dalla legislazione israeliana applicabile sugli israeliani in personam.
4. Per quanto concerne la sfera elettromagnetica e lo spazio aereo, l’esercizio dell’autorità verrà espletato secondo le clausole del presente Accordo.
5. Le clausole dell’articolo corrente sono subordinate alle specifiche disposizioni legali dettagliate nel Protocollo concernente le materie legali incluso come Allegato III. Israele e l’autorità palestinese potranno negoziare ulteriori disposizioni legali.
6. Israele e l’autorità palestinese coopereranno in materia di assistenza legale, in ambito civile e penale, attraverso la legittima sottocommissione del CAC.
Art. VI - Poteri e competenze dell’autorità palestinese
1. Subordinatamente alla clausole del presente Accordo, l’autorità palestinese, nella propria giurisdizione:
a) gode dei poteri legislativi, secondo quanto definito dall’art. VII del presente Accordo, così come poteri esecutivi;
b) amministrerà la giustizia attraverso organismi giudiziari indipendenti;
c) godrà, fra gli altri, del potere di elaborare politiche, controllarne l’attuazione, assumere personale, costituire dipartimenti, organismi di controllo e istituzioni, essere soggetto attivo e passivo di azioni legali e firmare contratti; e
d) godrà, fra gli altri, del potere di possedere e amministrare registri e archivi della popolazione, di rilasciare certificati, licenze e documenti.
2. a) Concordemente alla Dichiarazione di principi, l’autorità palestinese non avrà poteri e competenze nell’ambito dei rapporti esteri, il quale ambito include l’erezione all’estero di ambasciate, consolati e altre forme di rappresentanza o ufficio esteri, o il permesso di un loro insediamento nella Striscia di Gaza o nell’area di Gerico, l’incarico o il riconoscimento di personale diplomatico e consolare, nonché l’esercizio di funzioni diplomatiche.
b) Le clausole del corrente paragrafo non impediscono all’OLP di condurre negoziati e sottoscrivere accordi con stati od organizzazioni internazionali a vantaggio dell’autorità palestinese negli esclusivi campi seguenti:
1) accordi economici, come specificato nell’Allegato IV del presente Accordo;
2) accordi con nazioni donatrici allo scopo di dare esecuzione [ad adempimenti] alla fornitura di assistenza all’autorità palestinese;
3) accordi allo scopo di attuare i piani locali di sviluppo descritti nell’Allegato IV della Dichiarazione di principi o negli accordi inglobati nell’insieme dei negoziati multiraterali; e
4) accordi culturali, scientifici e formativi.
c) Trattative fra l’autorità palestinese e le rappresentanze di nazioni straniere e organizzazioni internazionali, come pure l’erezione, nella Striscia di Gaza e nell’area di Gerico, di uffici di rappresentanza diversi da quelli succitati nel sottoparagrafo 2.a, orientate all’attuazione di accordi di cui sopra al sottoparagrafo 2.b non saranno considerati rapporti esteri.
Art. VII - Poteri legislativi dell’autorità palestinese
1. L’autorità palestinese avrà potere, entro la propria giurisdizione, di promulgare leggi, ivi comprese leggi fondanti, decreti, norme e altre emanazioni legislative.
2. Le normative promulgate dall’autorità palestinese saranno coerenti con le clausole del presente Accordo.
3. Le normative promulgate dall’autorità palestinese verranno comunicate a una sottocommissione legislativa che il CAC costituirà (d’ora in poi Sottocommissione legislativa). Entro i 30 giorni dalla notifica della normativa, Israele può chiedere che la Sottocommissione legislativa valuti se essa ecceda la giurisdizione dell’autorità palestinese oppure non sia coerente con le clausole del presente Accordo.
4. Una volta ricevuta la richiesta da parte israeliana, la Sottocommissione legislativa deciderà, anzitutto, sull’entrata in vigore della normativa fino alla propria sentenza in merito alla vertenza.
5. Se entro 15 giorni la Sottocommissione legislativa non riesce a raggiungere un verdetto circa l’entrata in vigore della normativa, la questione passerà a una commissione di verifica. Tale commissione di verifica comprenderà due giudici, giudici in pensione o giuristi anziani (d’ora in poi Giudici), uno da ciascuna delle parti, scelti ciascuno da una lista di tre nomi che ognuna delle due parti presenterà.
Allo scopo di accelerare le procedure della commissione di verifica, i due Giudici più anziani, uno da ognuna delle parti, elaboreranno per iscritto regole informali di procedura.
6. La normativa sottoposta alla commissione di verifica entrerà in vigore soltanto se la commissione di verifica stabilisce che essa non concerne questioni di sicurezza di competenza israeliana, non compromette seriamente altri significativi interessi israeliani protetti dal presente Accordo e che l’entrata in vigore della normativa non può causare pregiudizio o danno irreparabile.
7. La Sottocommissione legislativa proverà a raggiungere un verdetto in merito alla vertenza entro 30 giorni dalla data della richiesta israeliana. Se tale sottocommissione non riesce a raggiungere tale verdetto entro un periodo di 30 giorni, la vertenza verrà sottoposta al Comitato congiunto di collegamento israelo-palestinese, di cui sotto all’art. XV (d’ora in poi Comitato di collegamento). Tale Comitato di collegamento affronterà immediatamente la vertenza e tenterà di risolverla entro 30 giorni.
8. Quando ottemperando ai soprastanti paragrafi 5 o 7 la normativa non fosse entrata in vigore, la situazione verrà mantenuta tale fino al verdetto del Comitato di collegamento in merito alla vertenza, a meno che esso non abbia deciso diversamente.
9. Leggi e ordinanze militari operative nella Striscia di Gaza o nell’area di Gerico prima della firma del presente Accordo resteranno in vigore, a meno che emendate o abrogate coerentemente al presente Accordo.
Art. VIII: Disposizioni per la sicurezza e l’ordine pubblico
1. Allo scopo di garantire l’ordine pubblico e la sicurezza interna ai palestinesi della Striscia di Gaza e dell’area di Gerico, l’autorità palestinese costituirà un’efficiente forza di polizia, come indicato nel sottostante art. IX. Israele conserverà competenza per la difesa da minacce esterne, inclusa la competenza circa la protezione del confine egiziano e della linea giordana, e per la difesa contro minacce esterne provenienti dal mare e dal cielo, così come per la piena sicurezza delle entità israeliane e degli insediamenti, al fine di salvaguardare per essi sicurezza interna e ordine pubblico, e avrà ogni discrezionalità sulle misure necessarie a garantire l’esercizio di tale competenza.
2. Le disposizioni di sicurezza concordate e i meccanismi di coordinamento sono specificati nell’Allegato I.
3. Vengono con il presente costituiti, secondo quanto specificato nell’Allegato I, un Comitato congiunto di coordinamento e cooperazione per la reciproca sicurezza (d’ora in poi CCS) e tre uffici congiunti di coordinamento e cooperazione distrettuale rispettivamente per i distretti di Gaza, Khan Yunis e Gerico (d’ora in poi CCSD).
4. Le disposizioni di sicurezza previste dal presente Accordo e nell’Allegato I possono essere riviste su richiesta di ciascuna delle due parti e possono venire emendate per mutuo consenso delle parti. Specifiche modalità di revisione sono incluse nell’Allegato I.
Art. IX - Il Commissariato palestinese di polizia
1. L’autorità palestinese costituirà un’efficiente forza di polizia, il Commissariato palestinese di polizia (d’ora in poi Polizia palestinese). I compiti, le funzioni, la struttura, il dispiegamento e la composizione della Polizia palestinese, così come le norme riguardanti equipaggiamento e attività, sono definiti nell’Allegato I, art. III. Le regole di condotta che presiedono alle attività della Polizia palestinese sono descritte nell’Allegato I, art. VIII.
2. Salvo la Polizia palestinese di cui al corrente articolo e le forze militari israeliane, nessun’altra forza armata verrà costituita né agirà nella Striscia di Gaza e nell’area di Gerico.
3. Salvo le armi, le munizioni e l’equipaggiamento della Polizia palestinese descritti nell’Allegato I, art. III, e quelli delle forze militari israeliane, nessuna organizzazione né individuo nella Striscia di Gaza e nell’area di Gerico potrà produrre, vendere, acquistare, possedere, importare o introdurre in altre maniere entro la Striscia di Gaza e l’area di Gerico alcuna arma da fuoco o altre armi, munizioni, esplosivi, polvere da sparo, né altre forniture analoghe, a meno che non sia diversamente previsto nell’Allegato I.
Art. X - Passaggi
La disciplina coordinata fra Israele e l’autorità palestinese in merito ai passaggi Gaza-Egitto e Gerico-Giordania, e parimenti ogni altro attraversamento internazionale concordato, è definita nell’Allegato I, art. X.
Art. XI: Comunicazione sicura fra la Striscia di Gaza e l’area di Gerico
Le disposizioni che garantiscono sicurezza al passaggio di persone e ai trasporti fra la Striscia di Gaza e l’area di Gerico sono definite nell’Allegato I, art. IX.
Art. XII - Relazioni tra Israele e l’autorità palestinese
1. Israele e l’autorità palestinese incoraggeranno mutua comprensione e tolleranza e concordano nel volersi astenere da qualunque istigazione contro l’altro, compresa una propaganda ostile, senza con ciò limitare il principio della libertà di espressione; verranno adottate misure legali, nel contesto della propria giurisdizione, per prevenire simili istigazioni da parte di organizzazioni, gruppi o individui.
2. Senza recedere da ogni altra clausola del presente Accordo, Israele e l’autorità palestinese coopereranno nel combattere l’attività criminale che possa manifestarsi in qualunque delle due parti, ivi compresi reati relativi al traffico di droghe, sostanze stupefacenti illegali e merci di contrabbando, e reati contro la proprietà, ivi compresi quelli relativi ai veicoli.
Art. XIII - Relazioni economiche
Le relazioni economiche fra le due parti sono descritte nel Protocollo sulle relazioni economiche sottoscritto a Parigi il 29 aprile 1994 e nelle relative Appendici, di cui è inclusa copia certificata in Allegato IV; esse saranno regolate dalle calusole pertinenti del presente Accordo e suoi allegati.
Art. XIV - Diritti umani e norma di legge
Israele e l’autorità palestinese eserciteranno i propri poteri e competenze in osservanza del presente Accordo e nel rispetto delle norme e dei principi internazionalmente accettati dei diritti umani e dei criteri di legalità.
Art. XV: Comitato congiunto israelo-palestinese di collegamento
1. Il Comitato di collegamento costituito in adempimento dell’art. X della Dichiarazione di principi assicurerà l’applicazione tranquilla del presente Accordo. Esso affronterà le questioni che richiedono coordinamento, altre di interesse comune e i contenziosi.
2. Il Comitato di collegamento sarà composto di un egual numero di membri provenienti da ciascuna parte. Potrà, se necessario, cooptare altri tecnici ed esperti.
3. Il Comitato di collegamento formulerà procedure proprie, riguardanti anche la frequenza e le sedi dei propri incontri.
4. Il Comitato di collegamento deciderà per consenso.
Art. XVI: Collegamento e cooperazione con Giordania ed Egitto
1. Ottemperando all’art. XII della Dichiarazione di principi le due parti inviteranno i governi della Giordania e dell’Egitto a partecipare nella costituzione di ulteriori forme di collegamento e cooperazione fra il governo di Israele e le rappresentanze palestinesi da una parte, e fra i governi di Giordania e di Egitto dall’altra, per promuovere la cooperazione fra essi. Tra le forme sarà prevista la costituzione di un Comitato permanente.
2. Il Comitato permanente deciderà per consenso le modalità per l’ammissione dei profughi usciti dalla West Bank e dalla Striscia di Gaza nel 1967, unitamente alle misure necessarie a prevenire sommosse e disordini.
3. Il Comitato permanente affronterà altre questioni di interesse comune.
Art. XVII - Composizione delle vertenze e dei contenziosi
Ogni divergenza relativa all’applicazione del presente Accordo farà riferimento al rispettivo meccanismo di coordinamento e cooperazione definito dal presente Accordo. Le clausole dell’art. XV della Dichiarazione di principi si applicheranno a quelle divergenze non riferibili a un apposito meccanismo di coordinamento e cooperazione, precisamente:
1. I contenziosi che sorgessero dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo o altri accordi derivati relativi al periodo interinale verranno composti per negoziato attraverso il Comitato di collegamento.
2. I contenziosi che non possono essere risolti per negoziato verranno affrontati da un meccanismo di conciliazione concordato dalle parti.
3. Le parti possono concordare di sottoporre ad arbitraggio quei contenziosi relativi al periodo interinale che non potessero venire risolti per conciliazione. Allo scopo, per accordo di entrambe, le parti costituiranno un Arbitrato.
Art. XVIII - Prevenzione di atti ostili
Entrambe le parti adotteranno tutte le misure necessarie al fine di prevenire atti di terrorismo, crimini e ostilità dirette dall’una contro l’altra, contro soggetti che ricadono sotto l’autorità dell’altra parte e contro le loro proprietà, e prenderanno provvedimenti legali contro gli autori dei reati. Inoltre, la parte palestinese adotterà tutte la misure necessarie per prevenire tali atti ostili contro gli insediamenti, le infrastrutture che li servono e contro la zona delle installazioni militari; la parte israeliana adotterà le misure necessarie a prevenire simili atti ostili che avessero origine negli insediamenti e diretti contro i palestinesi.
Art. XIX - Dispersi
L’autorità palestinese collaborerà con Israele con ogni forma di assistenza nelle ricerche di israeliani dispersi, condotte da Israele entro la Striscia di Gaza e l’area di Gerico; fornirà altresì informazioni sugli israeliani dispersi. Israele coopererà con l’autorità palestinese nella ricerca di palestinesi dispersi, fornendo anche le necessarie informazioni.
Art. XX - Misure di incoraggiamento [fiduciarie]
Nell’intento di creare un clima favorevole e di sostegno che accompagni l’applicazione del presente Accordo, e allo scopo di conferire solide basi alla reciproca fiducia e buona fede, entrambe le parti concordano di dar corso a misure di incoraggiamento [fiduciarie] secondo le modalità seguenti:
1. Successivamente alla firma del presente Accordo, Israele rilascerà, o trasferirà, all’autorità palestinese entro un periodo di 5 settimane circa 5.000 detenuti e prigionieri palestinesi, residenti nella West Bank e nella Striscia di Gaza. Quanti rilasciati saranno liberi di tornare alle loro case ovunque nella West Bank o nella Striscia di Gaza. I prigionieri trasferiti sotto l’autorità palestinese avranno l’obbligo di restare nella Striscia di Gaza o nell’area di Gerico come effetto della sentenza.
2. Dopo la firma del presente Accordo, le due parti continueranno a negoziare, sulla base di principi concordati, il rilascio ulteriore di prigionieri e detenuti.
3. L’applicazione delle suddette misure è subordinata all’osservanza delle procedure previste dalla legge israeliana per il rilascio e il trasferimento di detenuti e prigionieri.
4. Con l’entrata in carica dell’autorità palestinese, la parte palestinese si impegna a risolvere il problema di quei palestinesi che intrattenevano contatti con le autorità israeliane. Fino a quando non si trovi una soluzione concordata, la parte palestinese non procederà a perseguire o in qualunque maniera a danneggiare i palestinesi in causa.
5. I palestinesi provenienti dall’estero, il cui ingresso nella Striscia di Gaza e nell’area di Gerico sia stato approvato in ottemperanza al presente Accordo e verso i quali siano applicabili le clausole del corrente articolo, non saranno perseguiti per reati commessi prima del 13 settembre 1993.
Art. XXI - Presenza internazionale temporanea
1. Le parti concordano su una presenza temporanea internazionale o straniera nella Striscia di Gaza e nell’area di Gerico (d’ora in poi PIT), conformemente alle clausole del corrente articolo.
2. La PIT sarà costituita da 400 persone qualificate, fra cui osservatori, istruttori o altri esperti, provenienti da 5 o 6 nazioni offerenti.
3. Le due parti chiederanno alle nazioni offerenti di accendere un fondo speciale volto a finanziare la PIT.
4. La PIT sarà operativa per un periodo di 6 mesi. La PIT potrà prolungare tale periodo, o modificare lo scopo dell’operazione, con il consenso delle due parti.
5. La PIT stazionerà e opererà all’interno delle seguenti città e villaggi: Gaza, Khan Yunis, Rafah, Dei El Ballah, Jabaliya, Absan, Beit Hanun e Gerico.
6. Israele e l’autorità palestinese concorderanno uno speciale protocollo di applicazione del corrente articolo, allo scopo di condurre in porto negoziati con le nazioni, che offriranno un contributo in personale, entro i due mesi.
Art. XXII - Diritti, impegnative e obbligazioni
1. a) Il trasferimento di poteri e competenze all’autorità palestinese, come definito nell’Allegato II, comprende tutti i correlati diritti, impegnative e obbligazioni sorgenti da azioni od omissioni intervenute prima del trasferimento. Israele smetterà ogni impegno finanziario in rapporto a tali azioni od omissioni e l’autorità palestinese assumerà ogni impegno finanziario verso di esse e in merito al suo stesso esercizio.
b) Ogni rivendicazione finanziaria sollevata in merito contro Israele verrà riferita all’autorità palestinese.
c) Israele fornirà all’autorità palestinese le informazioni di cui dispone riguardanti esposti pendenti o annunciati in merito contro Israele presso qualsiasi corte o tribunale.
d) Dove siano avviate azioni legali conseguenti tali esposti, Israele ne informerà l’autorità palestinese e l’autorizzerà a partecipare all’azione di difesa e a portare ogni argomento in suo favore.
e) Nel caso venisse comminata una sanzione contro Israele da qualsiasi corte o tribunale relativamente a tali esposti, l’autorità palestinese rimborserà Israele per l’ammontare totale della sanzione.
f) Senza pregiudicare quanto sopra detto, dove una corte o un tribunale che accolga un tale esposto riscontrasse che la responsabilità poggia esclusivamente su un impiegato o un agente che avesse agito eccedendo gli scopi delle competenze assegnategli/le, illegalmente o in deliberata malafede, l’autorità palestinese sarà sollevata da ogni responsabilità finanziaria.
2. Il trasferimento di autorità in se stesso non comporta diritti, impegnative e obbligazioni per singole persone o entità legali, esistenti alla data della firma del presente Accordo.
Art. XXIII - Clausole conclusive
1. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della firma.
2. Le disposizioni definite dal presente Accordo resteranno in vigore fino a quando e fin dove a esso non subentri l’Accordo interinale di cui nella Dichiarazione di principi o altri accordi fra le parti.
3. Il periodo interinale di cinque anni di cui nella Dichiarazione di principi ha inizio alla data della firma del presente Accordo.
4. Le parti concordano che, per la durata del presente Accordo, la barriera difensiva eretta da Israele attorno alla Striscia di Gaza resterà in sede e che la linea di demarcazione disegnata dalla barriera, come indicato nella mappa n. 1, è normativa limitatamente agli scopi del presente Accordo.
5. Niente nel presente Accordo potrà pregiudicare o svuotare gli esiti dei negoziati, sull’accordo interinale o sullo stato permanente, conseguenti la Dichiarazione di principi. Nessuna delle due parti riterrà di aver rinunciato o tralasciato, per effetto del presente Accordo, alcuno dei propri diritti, rivendicazioni o posizioni.
6. Le due parti considerano la West Bank e la Striscia di Gaza una singola unità territoriale, la cui integrità verrà preservata per la durata del periodo interinale.
7. La Striscia di Gaza e l’area di Gerico continueranno a essere parte integrale della West Bank e della Striscia di Gaza, e il loro status non verrà modificato per il periodo del presente Accordo. Niente nel presente Accordo potrà ritenersi una variazione di tale status.
8. Il preambolo al presente Accordo, e tutti gli allegati, appendici e mappe qui incluse, costituiscono parte integrale di esso.
Il Cairo, 4 maggio 1994