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Peacebuilding: un manuale formativo Caritas

Peacebuilding: un manuale formativo Caritas

Aggiornamento del "Manuale di formazione alla pace", pubblicato nel 2002 da Caritas Internationalis, traduzione in italiano a cura di Caritas diocesana di Roma - Servizio Educazione Pace e Mondialità (S.E.P.M.).

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Le origini storiche



Nonostante vi siano testimonianze storiche isolate dell’accoglimento dei diritti fondamentali, il primo sostanziale riconoscimento del diritto dei conflitti armati si ebbe all’incirca un secolo e mezzo fa, grazie alla prima Convenzione di Ginevra del 1864, documento con cui viene fondata la Croce Rossa Internazionale quale organismo ausiliario delle forze armate, avente lo scopo di prestare servizi di soccorso sanitario.

A distanza di dieci anni, i paesi riuniti a Bruxelles nella Conferenza Diplomatica adottarono un Progetto di dichiarazione internazionale sulle leggi e consuetudini della guerra che costituisce il primo passo decisivo verso una codificazione del diritto dei conflitti armati.

Nella stessa direzione le successive Conferenze di pace dell’Aja (del 1899 e del 1907) indicano come sia diffusamente avvertita dalla comunità internazionale la necessità di un’elaborazione organica di tale materia.

In breve, il diritto umanitario risalente ai primi decenni del secolo scorso si riferiva esclusivamente alle guerre tra Stati; nel caso, invece, di conflitti civili vigevano solo le norme di diritto interno. In secondo luogo, l’applicazione delle norme contenute in convenzioni internazionali era possibile solo se tutti gli Stati belligeranti fossero stati firmatari delle medesime, in base alla cosiddetta clausola si omnes.
In terzo luogo, erano considerati legittimi combattenti solo coloro che appartenevano ad eserciti regolari, milizie e corpi di volontari (definizione che nel 1949 verrà estesa anche alle truppe irregolari secondo la disciplina delle Convenzioni di Ginevra).
Da ultimo, furono elaborate norme concernenti i diritti e i doveri degli Stati neutrali che, tuttavia, nel corso del tempo hanno subito un graduale declino.

Dopo la seconda guerra mondiale
Dopo la fine della seconda guerra mondiale notevole e decisivo fu il contributo apportato dalle quattro Convenzioni di Ginevra (1949) sulla protezione delle vittime di guerra, considerate tutt’oggi il fondamento giuridico del diritto internazionale umanitario.
La prima riguarda i feriti e i malati delle forze armate in battaglia; la seconda, i feriti, i malati e i naufraghi delle forze armate sul mare; la terza, i prigionieri di guerra; la quarta, infine, riguarda i civili.
Le stesse disposizioni sono divenute anche regole di diritto consuetudinario costituenti, insieme alla Carta delle Nazioni Unite, ai Protocolli addizionali alle Convenzioni, il cosiddetto ius in bello, cioè norme che tutelano i soggetti coinvolti e che devono essere osservate nel caso in cui uno o più Stati si trovino in guerra, avendo come obiettivo quello di garantire lo svolgimento corretto dei conflitti.
Nel 1977, inoltre, la comunità internazionale adottò due Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra, uno riguardante i conflitti armati internazionali, l’altro i conflitti interni.

L’attuale disciplina giuridica non ha modificato, ma ha solo chiarito e ampliato il diritto precedente, ponendo l’attenzione innanzitutto sulla importante differenziazione tra legittimi combattenti (lo stesso status è attribuito ai partigiani e ai movimenti di resistenza) e civili.
In secondo luogo, il diritto dei conflitti armati è rivolto sempre più alla tutela dei diritti umani e meno alle esigenze di natura militare.
Inoltre, sia le norme contenute nelle Convenzioni che nei Protocolli aggiuntivi si applicano a tutti gli Stati coinvolti nel conflitto, indipendentemente dalla ratifica o meno di uno dei belligeranti (decaduta così la clausola si omnes). Regole queste che nella maggior parte sono divenute norme consuetudinarie, pertanto valevoli erga omnes.




per approfondire, in Biblioteca: Convenzioni di Ginevra e Protocolli aggiuntivi

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