Glossario internazionale
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Accordo di paceTOP
ACHPR (African Commission on Human and People’s Rights)
ACNUR
AHRC (Asian Human Rights Commission)
Alleanza Atlantica
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani
Apartheid
Armistizio
Assemblea Generale delle Nazioni Unite
Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoliC
Carta araba dei diritti dell’uomo
Carta asiatica dei diritti umani
Carta delle Nazioni Unite
Caschi blu
CAT (Committee Against Torture)
Civili
Coalizione per la Corte Penale Internazionale
Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura
Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani
Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa
Commissione Africana dei Diritti Umani e dei Diritti dei Popoli
Commissione Asiatica dei Diritti Umani
Commissione Inter-Americana dei Diritti Umani
Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite
Commissione per il peace-building delle Nazioni Unite
Commissioni sulla Verità e Riconciliazione
Confidence building
Conflict Prevention Parterniship
Consiglio d’Europa
Consiglio di Sicurezza
Consiglio per i diritti umani
Convenzione Americana dei Diritti Umani
Convenzione contro la tortura
Convenzione concernente la schiavitù
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo
Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura
Convenzione Internazionale sui diritti dei bambini e degli adolescenti
Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale
Convenzione per la repressione del genocidio
Convenzione sui rifugiati
Convenzioni sulle armi
Convenzioni di Ginevra
Corpi civili di pace
Corte di Dili
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo
Corte Inter-Americana dei Diritti Umani
Corte Internazionale di Giustizia
Corte Penale Internazionale
Corte Speciale per la Sierra Leone
Crimine di aggressione
Crimini contro l'umanità
Crimini di guerra
Crimini internazionali
Criteri di collegamento
Croce Rossa
Dichiarazione sul diritto dei popoli alla paceD
Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo
Diplomazia
Diritti umani
Diritto all’autodeterminazione dei popoli
Diritto d’asilo
Diritto internazionale umanitario
ECCP (European Center for Conflict Prevention)E
ECHO (Humanitarian Aid Department of European Commission)
EDA (European Defence Agency)
EHCR (European Court of Human Rights)
Embargo
ESS (European Security Strategy)
Fonti del diritto internazionaleF
Forza di Reazione Rapida (FRR)
GenocidioG
Giurisdizione concorrente o complementare o principio di complementarietà
GPPAC (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict)
Guerra
Guerra fredda
Guerra preventiva
Guerra umanitaria
G8
IACHR (Inter-American Commission Human Rights)I
IACourtHR (Inter-American Court on Human Rights)
IAEA (International Atomic Energy Agency)
ICC (International Criminal Court)
ICJ (International Court of Justice)
ICTR
ICTY
IDP
IMT
Ingerenza
Ius ad bellum e ius in bello
NATO (North Atlantic Treaty Organisation)N
Neutralità
OAS (Organisation of American States)O
OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)
ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rigths)
ONU (Organisation of United Nations)
OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons)
Organizzazione degli Stati Americani
Organizzazione delle Nazioni Unite
Organizzazione dell’Unione Africana
Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche
Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa
OSCE (Organisation on Security and Cooperation in Europe)
Osservatori internazionali
P
Partigiani
Patto di Varsavia
Patto Internazionale sui diritti civili e politici
Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali
Peace-building operations
Peace-keeping operations
Peace-making
PESD (Politica Europea di Sicurezza e Difesa)
Prevenzione dei conflitti
Primazia
Processo di Norimberga, Tribunale di Norimberga
Protocollo aggiuntivo
RaccomandazioneR
Regolamento giudiziale
Responsabilità penale individuale
Rifugiati
Risoluzione
SanzioneS
Schiavitù
SC-SL (Special Court for Sierra Leone)
Sfollati
Stato di guerra
Territori occupatiT
Terrorismo
Tortura
Trattati (o convenzioni) internazionali
Tribunale militare di Tokyo
Tribunale Permanente dei Popoli
Tribunale speciale di Giacarta
Tribunale speciale iracheno
Tribunale speciale per la Cambogia
Tribunali speciali ad hoc (per l’ex-Yugoslavia e per il Rwanda)
U
Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari
UNDC (United Nations Disarmament Commission)
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)
UNHCHR (United Nations High Commissioner for Human Rights)
UNHCR (United Nations High Comissioner for Rifugees)
UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research)
Unione Africana
Unità di crisi
UNRWA (United Nations Relief and Works for Palestine Refugees)
Accordo di pace detto anche trattato di pace, consiste in un accordo tra due o più parti del conflitto, tra stati o governi, che formalmente pongono fine ad una guerra o ad un conflitto armato. Tale accordo è solitamente firmato in uno stato (“neutrale” perché) non coinvolto nel conflitto. Qualora vi siano più parti è possibile che l’accordo sia costituito da un unico atto o da più trattati. Il contenuto dell’accordo è vario, può concernere, per esempio, questioni attinenti i confini territoriali, oppure riguardanti l’accesso e la distribuzione delle risorse naturali, la risoluzione di future dispute (internazionali e/o intrastatali), ovvero riguardare lo status dei prigionieri e dei rifugiati, la riformulazione di precedenti trattati, ecc.
ACHPR (African Commission on Human and People’s Rights)
è un ente istituito dall'OUA (Unione Africana), formato da 11 membri insigni (scelti tra esperti di diritti umani), con il compito di promuovere e garantire, in Africa, il godimento dei diritti dell’uomo e dei popoli. La Commissione si è ufficialmente installata nel novembre 1987 a Addis Abeba (Etiopia). Dal 1989 la sua sede è a Banjul, in Gambia.
visita il sito dell'ACHPR
ACNUR (Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati) vedi UNHCR
AHRC (Asian Human Rights Commission) organismo non governativo indipendente creato da un gruppo di esperti di diritto asiatici, che agiscono sulla base delle competenze previste nella Carta asiatica dei diritti umani.
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Alleanza Atlantica vedi NATO
Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani vedi UNHCHR
Apartheid termine (in lingua afrikaans significa “sviluppo separato”) utilizzato per indicare la politica di segregazione razziale, in particolare quella adottata formalmente in Sudafrica dalla minoranza bianca nei confronti della popolazione di colore nel periodo 1948-1993. La scarcerazione di Nelson Mandela, avvenuta il 10 febbraio 1990, capo dell’African National Congress (organizzazione politica di opposizione al regime razzista) ha rappresentato il primo passo verso la successiva definitiva abolizione dell’apartheid. Il processo di democratizzazione si è consolidato con le libere elezioni, tenutesi nel 1994, grazie alle quali Mandela divenne il primo Presidente nero della storia del Sudafrica. L’apartheid è punito dal diritto internazionale consuetudinario come illecito dello Stato; come crimine, invece, che comporta la responsabilità penale dell’individuo, è considerato vietato in quanto rientrante nella categoria più ampia dei crimini contro l’umanità.
Arbitrato è un procedimento di soluzione pacifica delle controversie internazionali, menzionato dall’articolo 33 della Carta dell’Onu. Le parti interessate, in base ad un accordo, provvedono ad affidare a un organo terzo (tribunale e/o corte arbitrale) la risoluzione di una controversia. Nello stesso atto di istituzione dell’organo arbitrale, solitamente, gli Stati coinvolti indicano i parametri di diritto e le regole procedurali che lo stesso organo - imparziale e indipendente - deve rispettare per il raggiungimento del fine. La decisione (lodo arbitrale) presa dall’organo (dopo un esame degli elementi di fatto e di diritto) è vincolante per le parti.
Armistizio è un accordo tra Stati belligeranti avente lo scopo di sospendere (in parte o totalmente, a tempo determinato o per sempre) le ostilità. Consiste in una convenzione militare (di competenza dei comandi militari). Non comportando l’automatica cessazione dello stato di guerra, agli Stati spettano gli stessi diritti e doveri dei belligeranti. Rimangono in vigore sia la legge penale militare di guerra sia l’esercizio della relativa giurisdizione.
Assemblea Generale delle Nazioni Unite composta da tutti gli Stati membri dell’ONU, ad ognuno dei quali spetta il diritto di voto. Ha una competenza piuttosto ampia su tutte le questioni riguardanti gli scopi perseguiti dall’Organizzazione. Le delibere dell’Assemblea (solitamente consistenti in raccomandazioni) non hanno potere vincolante per gli Stati (ad eccezione di quelle riguardanti il funzionamento dell’Organizzazione).
visita il sito dell'Assemblea Generale dell'ONU
Bambini soldato Il crescente numero di bambini impiegati durante i conflitti è un dato allarmante delle guerre degli ultimi anni. Il fenomeno è in gran parte dovuto alla facilità di uso e maneggevolezza delle armi leggere, alla necessità di rimpiazzare le perdite subite con nuove reclute, alla facilità di arruolamento (agevolata dall’elevata percentuale di bambini di strada). La Convenzione sui diritti
dell’infanzia proibisce l’arruolamento dei minori di diciotto anni (fino al 2002, l'età minima era quindici anni). Tale divieto è stato (ed è purtroppo tuttora) eluso sistematicamente sia dai governi sia da alcune armate di opposizione. Accogliendo la proposta del Segretario Generale, il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha creato (con la risoluzione 1612 del 26 luglio 2005) un meccanismo al fine di monitorare, riferire e denunciare al Consiglio l’uso di bambini soldato ed altri violenze subite dai minori nel corso dei conflitti armati.
visita il sito del Rappresentante del Segretario Generale dell'ONU per i bambini e i conflitti
visita il sito della Coalizione internazionale contro l'uso dei bambini soldato
visita il sito della Coalizione italiana contro l'uso dei bambini soldato
Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli è stata approvata dall'Organizzazione dell’Unione Africana nel 1981 ed è entrata in vigore nel 1986. E’ la prima convenzione internazionale che riconosce i diritti dei popoli, primo fra tutti quello della loro autodeterminazione.
in Biblioteca: Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli
Carta araba dei diritti dell’uomo adottata dal Consiglio della Lega degli Stati Arabi il 15 settembre 1994. E’ costituita da 43 articoli ed è contraddistinta, nel preambolo, da uno spiccato richiamo alla religione comune dei popoli arabi (l’Islam). Tra i diritti umani riconosciuti nella Carta non sono menzionati il diritto di associazione né quelli di partecipazione politica, stabilendo, inoltre, eventuali restrizioni per fini di natura economica, di ordine pubblico e di sicurezza nazionale. E’ prevista l’applicazione della pena di morte (artt. 10-12 della Carta). Non è ancora entrata in vigore.
in Biblioteca: Carta araba dei diritti dell’uomo
Carta asiatica dei diritti umani documento privo di efficacia giuridica vincolante, promosso dalla Commissione asiatica dei diritti umani, firmata il 17 maggio 1998 a Kwangju (Corea del Sud).
in Biblioteca: Carta asiatica dei diritti umani
Carta delle Nazioni Unite lo Statuto delle Nazioni Unite è l’atto ufficiale istitutivo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco
il 26 giugno 1945 dai 51 membri originari, entrato in vigore il 24 ottobre dello stesso anno con il deposito del ventinovesimo atto di ratifica. Per l’Italia - membro delle Nazioni Unite dal 1955 - la Carta è entrata in vigore per effetto della legge 17 agosto 1957, n. 848. Essendo un trattato, ha natura vincolante per tutti gli Stati ratificanti. Ma, poiché quasi tutti gli Stati fanno parte dell’ONU, la sua validità è considerata ormai universale. E’ composto da 111 articoli (il I cap. indica: le finalità delle Nazioni Unite; il II cap.: i criteri di ammissione dei paesi; cap. III-XV: i vari organi, i loro compiti e poteri; cap. XVI-XVII: il rapporto tra le Nazioni Unite e le norme del diritto internazionale; cap. XVIII-XIX: le procedure di modifica e ratifica).
in Biblioteca: Carta delle Nazioni Unite
Caschi blu si tratta di personale militare messo a disposizione dai vari Stati membri dell’ONU di stanza presso aree di crisi, operante sotto il comando del Consiglio di Sicurezza, atto a facilitare la pacificazione. Non dovrebbe spettare loro l’esercizio della forza militare, dovendo ricorrere alle armi solo in caso di legittima difesa. In tal caso, le azioni svolte da queste forze devono essere neutrali ed imparziali.
CAT (Committee Against Torture) è un organo dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani - composto da 10 esperti - che ha l’onere di controllare l’applicazione della Convenzione contro la tortura, altre pene o trattamenti inumani o degradanti, da parte degli Stati firmatari della medesima (anche se non tutti hanno riconosciuto questo Comitato). Questi sono tenuti a presentare al comitato un rapporto (annuale dalla data di ratifica, successivamente ogni quattro anni), che l’organo esamina e rimanda allo Stato con le dovute osservazioni e raccomandazioni. Oltre a questa procedura di segnalazione, in alcune circostanze, il comitato può valutare i ricorsi presentati, singolarmente, dagli individui che affermano essere stati lesi nel godimento dei propri diritti, secondo le norme della Convenzione; può eseguire delle inchieste o esaminare i reclami di uno Stato contro un altro. Il comitato si riunisce a Ginevra e tiene normalmente due sessioni l’anno. Nel 2002 l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato un Protocollo opzionale (non ancora entrato in vigore) con l'obiettivo di stabilire un sistema di visite periodiche da parte di organismi internazionali e nazionali indipendenti ai luoghi in cui si trovino persone private della loro libertà, al fine di prevenire la tortura e ogni altro trattamento o punizione crudele, inumana o degradante. A tal fine, è stato creato un "Sottocomitato per la prevenzione" nell'ambito del CAT.
visita il sito del CAT ospitato dall'UNHCHR
CFSP (Common Foreign and Security Policy) vedi PESC
Civili sono coloro che, in base alle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra (in particolare la Quarta), non prendono parte direttamente alle ostilità e che sono tutelati nella misura in cui si trovano nelle mani del nemico o sono soggetti ad un’occupazione militare. Il Primo Protocollo aggiuntivo del 1977 tutela, invece, i civili che si trovino nel campo di battaglia. Costoro devono essere trattati con umanità (senza alcuna distinzione di razza, religione, sesso, ecc.). A tal fine sono vietati: l’uccisione, le violenze (torture, mutilazioni ed altre pene crudeli) atte a procurare danni all’integrità corporale, trattamenti umilianti che ledano la dignità della persona, le esecuzioni o condanne sommarie senza un previo giudizio davanti a un tribunale regolare.
Coalizione per la Corte Penale Internazionale network di oltre 2000 organizzazioni non governative, istituita nel 1995, i cui membri si sono attivamente impegnati (advocacy, lobby) per la costituzione della Corte Penale Internazionale, attualmente responsabili di un sistema volto a fornire informazioni sulle attività della Corte e a fornire alla medesima un servizio di consulenze su specifiche materie.
visita il sito della Coalition for the International Criminal Court
Combattenti (legittimi) sono coloro che (secondo l’articolo 4 della Terza Convenzione di Ginevra) partecipano alle ostilità e che appartengono ad eserciti regolari, milizie e corpi di volontari, purché, per queste due ultime categorie, siano guidati da un comandante, siano riconoscibili
(nel senso che portino dei distintivi, divise, simboli), che abbiano le armi in vista durante l’attacco armato e nelle fasi precedenti ad esso e, infine, che rispettino le norme e consuetudini di guerra. Le attività belliche da loro espletate durante le operazioni militari sono imputate allo Stato al quale appartengono. Spetta loro lo status di legittimo combattente (in quanto organi dello Stato), in virtù del quale, innanzitutto - se catturati, feriti, malati, naufraghi o arresi - godono del riconoscimento giuridico di prigionieri di guerra. In secondo luogo, contrariamente alle comuni regole della responsabilità penale, non sono considerati responsabili, in alcune circostanze, degli atti compiuti con uso della forza armata. L’illiceità del fatto (secondo l’articolo 31 dello Statuto della Corte Penale Internazionale) è esclusa nel caso in cui i combattenti abbiano agito per legittima difesa, in stato di necessità o circostanze che escludano la colpevolezza (stato di alienazione mentale o intossicazione, costringimento psichico).
Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura vedi CPT
Comitato per la promozione e protezione dei diritti umani associazione di varie organizzazioni che il 9 giugno 2003 hanno dato vita, su impulso di un gruppo di esperti in materia di diritti umani, al comitato promotore per la costituzione in Italia di una istituzione nazionale per la tutela e la promozione dei diritti umani fondamentali, avente caratteristiche di indipendenza ed efficacia a livello di politica sia interna che estera, ai sensi della risoluzione dell’Assemblea Generale della Nazioni Unite n. 48\134. Scopi del Comitato sono: promuovere e seguire l'iter legislativo della proposta di attuazione in Italia della Risoluzione delle Nazioni Unite n. 48/134 e, in attesa della sua approvazione, proporre e suggerire temi di dibattito e di approccio alle tematiche in materia dei diritti umani; monitorare il rispetto dei diritti umani; segnalare aree di intervento urgenti relativamente alle violazioni osservate.
visita il sito del Comitato diritti umani
Commissario per i Diritti Umani del Consiglio d’Europa organo previsto per la prima volta dal Consiglio d’Europa nel 1997 ed il cui mandato è stato adottato nel 1999. I compiti principali del Commissario sono: promuovere l’educazione dei diritti dell’uomo negli Stati dell’Unione Europea, individuare le eventuali situazioni di violazione dei diritti medesimi e sostenere la promozione del rispetto effettivo e del godimento dei diritti dell’uomo. Non ha poteri giurisdizionali, tuttavia può essere responsabile di iniziative di carattere generale riguardanti le materie di sua competenza.
visita il sito del Commissario per i Diritti Umani
Commissione Africana dei Diritti Umani e dei Diritti dei Popoli vedi ACHPR
Commissione Asiatica dei Diritti Umani vedi AHRC
Commissione Inter-Americana dei Diritti Umani vedi IACHR
Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite organo sussidiario del Consiglio Economico Sociale dell'ONU, creata nel 1946. Si incontra annualmente a Ginevra, per 6 settimane. E' composta da 53 membri. Oltre 3000 delegati (membri o osservatori di altri Stati, o.n.g.) partecipano alle riunioni. E' assistita nel suo lavoro dalla Sotto-Commissione per la Promozione e Protezione dei diritti umani, costituita come organo sussidiario della Commissione nel 1947 e formata da 12 membri. Fino al 1999 aveva il nome di "Sotto-Commissione per la Prevenzione della Discriminazione e Protezione delle Minoranze". Attualmente è composta da 26 esperti (indipendenti) nel
campo dei diritti umani, i quali sono eletti dalla suddetta Commissione, in base alla provenienza geografica ed esercitano personalmente le propie funzioni. Metà dei mebri sono eletti ogni due anni per un mandato di quattro. Nel 2005 l'organo era formato da 7 esperti provenienti dall'Africa, 5 dall'Asia, 5 dall'America Latina, 3 dell'Europa dell'Est e 6 da quella dell'Ovest e altri Stati. Ogni anno la Sotto-Commissione tiene la sua regolare sessione a Ginevra per tre settimane, nel periodo tra luglio ed agosto. Oltre ai mebri eletti, vi sono circa 1000 osservatori, inclusi rappresentanti di Stati, organi delle Nazioni Unite e agenzie specializzate, organizzazioni intergovernative, o.n.g. che hanno statuto consultivo presso il Consiglio Economico Sociale. Il principale scopo della Sotto-Commissione è coadiuvare la Commissione nel suo lavoro. Le principali funzioni sono di eseguire studi sulle tematiche concernenti i diritti umani, fare raccomandazioni alla Commissione riguardanti la prevenzione di eventuali discriminazioni di ogni tipo riguardanti i diritti umani e le libertà fondamentali e la protezione delle minoranza razziali, religiose, e linguistiche, etc. Nell'ambito della riforma dell'ONU, il segretario generale Kofi Annan nel 2005 ha proposto (e il summit mondiale del settembre 2005 ha approvato) di rivitalizzare l'intero meccanismo delle Nazioni Unite (Ufficio dell'Alto Commissariato per i diritti umani) che si occupa di diritti umani con la creazione di un nuovo organo chiamato Consiglio per i diritti umani. Secondo la risoluzione n. A/60/L48 votata a stragrande maggioranza dall'Assemblea Generale il 15 marzo 2006, i 47 membri di questo nuovo organo dovranno essere eletti individualmente dall'Assemblea Generale, in base al criterio eguale di rappresentanza geografica. L'elezione dei primi membri è avvenuta il 9 maggio 2006, mentre la prima riunione dell'organo ha avuto luogo il 19 giugno. Il Consiglio è organo sussidiario dell'Assemblea Generale, dunque con un rango istituzionale superiore a quello della Commissione, che è stata abolita il 16 giugno 2006. Il nuovo organo è così composto (tra parentesi gli anni di durata dell'incarico): Africa: Algeria (1), Camerun (3), Gibuti (3), Gabon (2), Ghana (2), Mali (2), Marocco (1), Nigeria (3), Senegal (3), Sudafrica (1), Tunisia (1) e Zambia (2); Asia: Bahrein (1), Bangladesh (3), Cina (3), India (1), Indonesia (1), Giappone (2), Giordania (3), Malesia (3), Pakistan (2), Filippine (1), Repubblica di Corea (2), Arabia Saudita (3) e Sri Lanka (2); Europa orientale: Azerbaijan (3), Repubblica Ceca (1), Polonia (1), Romania (2), Federazione Russa (3) e Ucraina (2); America Latina e Caraibi: Argentina (1), Brasile (2), Cuba (3), Ecuador (3), Guatemala (2), Messico (3), Perù (2) e Uruguay (3); Europa occidentale e altri: Canada (3), Finlandia (1), Francia (2), Germania (3), Olanda (1), Svizzera (3) e Regno Unito (2).
visita il sito della United Nations Commission on Human Rights
Commissione per il peace-building delle Nazioni Unite è un organo consultivo e intergovernativo, istituito con la risoluzione congiunta dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e del Consiglio di Sicurezza (A/RES/60/180 e S/RES/1645) del 20 dicembre 2005, con funzione preventiva: evitare, cioè, che i paesi appena usciti da un conflitto - dopo la fine dei combattimenti - ripiombino nella violenza. Ha lo lo scopo quindi di intervenire (attraverso la ricostruzione, costruzione di istituzioni e altro tipo di assistenza) nelle situazioni post-conflitto per aiutare i paesi nella fase, difficile e delicata, di transizione dalla guerra alla pace. Le attività di detta Commissione saranno supportate da un apposito ufficio, costituito all’interno dell’ufficio del Segretariato dell'ONU. L’Assemblea Generale ha creato un Comitato Organizzativo della Commissione per il peacebuilding, composto da 31 Stati Membri : Cile, El Salvador, Giamaica, Egitto, Burundi, Fiji, Croazia, Cina, Danimarca, Francia, Federazione Russa, Regno Unito, Tanzania, Stati Uniti, Angola, Belgio, Brasile, Guinea-Bissau, Indonesia, Polonia, Sri Lanka, Bangladesh, Ghana, India, Nigeria, Pakistan, Germania, Italia, Giappone, Paesi Bassi e Norvegia. Il 23 giugno 2006 si è tenuta la prima riunione della Commissione.
visita il sito della United Nations Peacebuilding Commission
Commissioni sulla Verità e Riconciliazione organi (simil-giudiziari) creati al fine di rendere note le violazioni dei diritti umani (e punirne i responsabili) compiute in un determinato periodo di tempo, in un determinato paese e/o in relazione ad un determinato conflitto. Le commissioni consentono alle vittime, ai loro parenti e ai colpevoli di testimoniare riguardo agli abusi evidenti dei diritti umani, costituendo un foro ufficiale per le spiegazioni di ciascuno. In molti casi, il mandato delle Commissioni riconosce a tali organismi la possibilità di formulare raccomandazioni su vari passaggi da seguire per prevenire ed evitare il ricorso a pratiche abiette. Le Commissioni sono state create, munite di poteri, sponsorizzate e, talvolta, finanziate dagli stessi governi nazionali e/o da organizzazioni internazionali. La competenza delle Commissioni è limitata, nel senso che vengono appositamente formate per un periodo preciso di tempo, con uno specifico mandato, nel rispetto di determinati accordi e, utilizzando una varietà di procedure, danno luogo ad una serie di procedimenti, con l’obiettivo, inoltre, di raccogliere ed elaborare un rapporto finale (con relative conclusioni e raccomandazioni). Infine, le finalità di tali commissioni sono quelle di contribuire a fare una stima delle violazioni compiute dalle autorità e a sanzionarle, di promuovere la riconciliazione nazionale e/o sostenere un ordine politico nuovo, o legittimare politiche di rispetto dei diritti umani. Dai primi anni ’80 a oggi sono state istituite 24 Commissioni in Argentina, Bolivia, Ciad, Cile, Corea del Sud, Ecuador, El Salvador, Filippine, Germania, Ghana, Guatemala, Haiti, Nepal, Nigeria, Panama, Perù, Serbia e Montenegro, Sierra Leone, Sudafrica (forse la più famosa, presieduta dal vescovo anglicano Desmond Tutu), Sri Lanka, Timor Est, Uganda, Uruguay e Zimbabwe. Correlate alle Commissioni sulla Verità vi sono le Commissioni di Inchiesta su specifici eventi, più strettamente circostanziate per durata, luogo e/o individui coinvolti.
Confidence building in generale, con tale termine si indica l’azione volta a creare le condizioni per una mediazione tra le parti coinvolte in una crisi internazionale (pre e post conflitto). Solitamente si tratta di interventi organizzati e compiuti da associazioni ed organizzazioni della società civile, ma non si esclude un impegno in tal senso anche di attori governativi (organizzazioni internazionali, regionali, istituzioni, ect.). La parte terza (non coinvolta nel conflitto) agisce in modo imparziale ed univoco con le parti. Conquistata la loro fiducia, attua pratiche (arbitrato, mediazioni, interposizione, etc.) volte al confronto e al dialogo reciproco.
Conflict Prevention Parterniship il 14 ottobre 2005 quattro organizzazioni non governative internazionali (International Crisis Group, International Alert, European
Policy Centre e European Peace Building Liaison Office) - impegnate in attività di studio, ricerca e pressione sulle problematiche della pace, risoluzione dei conflitti e delle politiche dell’Unione Europea - hanno creato una coalizione, finanziata per 12 mesi dall’Unione Europea e con sede a Bruxelles, allo scopo di migliorare le capacità dell’Unione Europea nella prevenzione dei conflitti, nella gestione delle crisi internazionali e nel peacebuilding.
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Conflitto armato è una situazione di fatto indicante in generale il tempo di guerra. Nozione che, allo stesso tempo, comprende e si distingue dallo stato di guerra (situazione di diritto). Il conflitto armato internazionale è uno scontro armato tra due o più Stati condotto dalle rispettive Forze armate e regolato dal diritto internazionale. Nel linguaggio comune è usato come sinonimo di guerra. Il conflitto armato non internazionale (o guerra civile) è, invece, uno scontro armato, sul territorio di uno Stato, tra le Forze armate di un Paese e alcuni gruppi armati dissidenti (sotto la condotta di un comando responsabile), ritenuti giuridicamente rilevanti ai fini dell’applicazione delle norme di diritto internazionale specifiche per questo tipo di conflitti. Varie sono le definizioni che gli esperti danno al termine "conflitto armato". Ad esempio, secondo il SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute) si definisce major armed conflict "l'uso della forza armata tra le forze militari di due o più Stati o di uno Stato e almeno un gruppo armato organizzato, che implichi la morte di almeno 1000 persone in ciascun anno solare a causa dei combattimenti e in cui il motivo degli scontri riguardi il controllo del potere statale e/o del territorio."
Consiglio d’Europa rappresenta la prima organizzazione internazionale sorta (con il Trattato di Londra del 1945) subito dopo la seconda guerra mondiale, il cui scopo principale è quello di assicurare la democrazia, il rispetto dei diritti dell’uomo e l’identità culturale e sociale alle popolazioni europee. Oltre ai primi 10 paesi fondatori (tra cui l’Italia) vi fanno parte 46 Stati, 3 paesi non europei (Canada, Messico, Israele) che godono dello status di osservatori presso l’Assemblea e 5 (Canada, Giappone, Messico, Stati Uniti, Santa Sede) presso il Comitato dei Ministri. A turno ciascuno Stato membro per un periodo di sei mesi presiede il Consiglio. Ha sede a Strasburgo.
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Consiglio di Sicurezza organo principale delle Nazioni Unite, costituito da 15 membri, di cui cinque permanenti (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) e gli altri eletti dall’Assemblea Generale con mandato biennale. A ottobre 2005 sono stati eletti Congo, Ghana, Perù, Qatar e Slovacchia come membri non permanenti a partire dal 1 gennaio 2006. Questi cinque Stati sostituiscono Algeria, Bénin, Brasile, Filippine e Romania il cui mandato termina il 31 dicembre 2005. Congo, Ghana e Qatar sono stati eletti per gli
Stati dell’Africa e dell’Asia, la Slovacchia per gli Stati dell’Europa orientale, il Perù per gli Stati dell’America latina e dei Caraibi. Ogni anno l’Assemblea Generale elegge cinque nuovi membri non permanenti per rimpiazzare i cinque membri uscenti che non sono immediatamente rieleggibili. Oltre ai cinque membri permanenti e ai cinque nuovi, siedono in Consiglio (per tutto il 2006) anche Argentina, Danimarca, Grecia, Giappone e Tanzania. La competenza esclusiva del Consiglio ha per oggetto il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. Le delibere del Consiglio sono valide se prese a maggioranza di nove membri (su 15). Quelle, però, di particolare rilevanza devono essere adottate con il voto favorevole dei cinque membri permanenti, il cui eventuale voto contrario (diritto di veto) non permette l’adozione della risoluzione. Gli atti emanati dal Consiglio sono di due tipi: raccomandazioni (sprovviste di efficacia vincolante) e decisioni (che hanno natura vincolante).
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Consiglio per i diritti umani vedi Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite
Contromisure consistono in azioni di reazione ad un illecito internazionale altrui, in base alle quali lo Stato leso può compiere, a sua volta, una violazione di diritto. Se adottate non costituiscono illecito internazionale. Possono, quindi, considerarsi lecite - nonostante il ricorso alla forza - qualora presentino determinate caratteristiche. Innanzitutto, che vi sia stata la previa commissione di un atto illegittimo da parte dello Stato contro cui le contromisure vengono poste, e solo contro questo e non altri Stati (estranei all’illecito). Devono, in secondo luogo, essere proporzionate all’illecito subito e adottate al solo fine di costringere il paese responsabile ad ottemperare i suoi obblighi in relazione alla cessazione dell’illecito e alla sua riparazione.
Convenzione Americana dei Diritti Umani formulata nel 1969, è stata ratificata da 25 paesi latinoamericani e dell’America centrale, con esclusione degli Stati Uniti e del Canada.
in Biblioteca: Convenzione Americana dei Diritti Umani
Convenzione contro la tortura convenzione contro la tortura ed altre pene inumane o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dalle Nazioni Unite il 10 dicembre 1984. E' entrata in vigore il 27 giugno 1987. Gli Stati parte sono 118. Tra le altre misure, la Convenzione ha creato un Comitato contro la tortura che tuttavia non tutti gli Stati parte riconoscono. Nel 1992 la Conferenza degli Stati parte ha adottato degli emendamenti al paragrafo 2 dell'articolo 17 della Convenzione che non sono ancora entrati in vigore. Il 18 dicembre 2002 l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato un Protocollo opzionale (non ancora entrato in vigore) con l'obiettivo di stabilire un sistema di visite periodiche da parte di organismi internazionali e nazionali indipendenti ai luoghi in cui si trovino persone private della loro libertà, al fine di prevenire la tortura e ogni altro trattamento o punizione crudele, inumana o degradante.
in Biblioteca: Convenzione contro la Tortura
in Biblioteca: Protocollo opzionale alla Convenzione contro la tortura
Convenzione concernente la schiavitù la prima dichiarazione ufficiale contro la schiavitù (Atto contro la schiavitù) si ha nel 1890, durante la Conferenza di Bruxelles. Nel 1926 viene siglata a Ginevra, dalla Società delle Nazioni, la Convenzione concernente la schiavitù. Nel 1953 le Nazioni Unite si riuniscono per modificarne il testo (Protocollo che modifica la Convenzione del 1926) e successivamente nel 1956 per sancire l’abolizione di tale pratica (con l’Accordo addizionale concernente l’abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù).
in Biblioteca: Convenzione contro la schiavitù
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo redatta nel 1950, entrata in vigore nel 1953 e successivamente modificata nel 1998, definisce i diritti e le libertà inalienabili di ciascun individuo. E’ stata ratificata dai paesi costituenti il Consiglio d’Europa. Dalla sua entrata in vigore sono stati adottati 14 Protocolli aggiuntivi (non tutti ancora entrati in vigore). Gli Stati sono tenuti a rispettare i diritti assoluti sanciti dalla convenzione (e dai Protocolli) e a punire - tramite la Corte Europea dei diritti dell’uomo - coloro che si rendano responsabili di crimini quali la tortura, la schiavitù, la discriminazione nel godimento dei diritti, etc.
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Convenzione Europea per la Prevenzione della Tortura adottata dal Consiglio d’Europa nel 1987, con la quale è stato istituito l’omonimo Comitato. Creata soprattutto per prevenire il compimento di torture, pene o comportamenti inumani o degradanti e laddove vi siano violazioni dei diritti fondamentali renderle pubbliche. Nel 1993 sono stati approvati due Protocolli aggiuntivi che hanno innovato soltanto alcuni aspetti procedurali.
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Convenzione Internazionale contro il reclutamento, l’utilizzazione, il finanziamento e l’istruzione dei mercenari accordo adottato dall’Assemblea Generale dell’Onu nel dicembre del 1989 (ed entrato in vigore nell’ottobre 2001) contro il crescente fenomeno dell’impiego di mercenari, elaborato sulla base del fondamentale divieto (sancito nella Carta) di uso e minaccia della forza armata contro l’integrità territoriale o politica dei paesi.
Convenzione Internazionale sui diritti dei bambini e degli adolescenti detta anche Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia. E' stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989. E’ la Convenzione che in assoluto ha trovato più consensi a livello internazionale. Precedentemente la comunità internazionale si era già espressa con due Dichiarazioni universali, la prima delle quali (nota anche come Dichiarazione dei diritti del bambino) è stata approvata dalla Società delle Nazioni nel 1924. L’altra, adottata dall'Onu il 20 novembre 1959, modificando in parte il contenuto della precedente, era stata voluta come specifica applicazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo. La Convenzione definisce "bambino" ogni essere umano avente un'età inferiore ai diciotto anni, salvo eccezioni stabilite dalle diverse legislazioni nazionali. La Convenzione proibiva, tra l'altro, l’arruolamento dei minori di quindici anni. Nel 2002, a seguito dell’entrata in vigore del Protocollo alla Convenzione, l’età minima per l’arruolamento è passata dai quindici ai diciotto anni.
Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale adottata il 21 dicembre 1965 dall'Assemblea Generale dell’Onu. La Convenzione è entrata in vigore il 4 gennaio 1969 ed è stata preceduta dalla Dichiarazione Internazionale sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale (20 novembre 1963) nella quale l’Assemblea Generale sosteneva che tutte le forme di discriminazione razziale, oltre a costituire una violazione dei diritti fondamentali dell’uomo, finiscono per minare le relazioni amichevoli tra gli Stati, la sicurezza e la pace internazionali. La Convenzione del 1965 definisce "discriminazione razziale" ogni forma di distinzione, esclusione, restrizione basata sulla razza, l'origine nazionale o etnica, il colore della pelle, con il solo fine o effetto di cancellare o indebolire il riconoscimento, il godimento e l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali. La Convenzione è vincolante per gli Stati firmatari e ha, inoltre, statuito la creazione di un Comitato sull'eliminazione della discriminazione razziale: il primo organo di monitoraggio previsto da un trattato sui diritti umani. Il Comitato vigila sull'applicazione della Convenzione, attraverso l’esame dei rapporti presentati dai diversi Stati parte.
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Convenzione per la repressione del genocidio convenzione firmata dalle Nazioni Unite nel 1948 e che viene applicata a partire dal 1951. Prevede, fra l'altro, il principio della giurisdizione universale per gli Stati membri e l'istituzione di una Corte Penale Internazionale. Oggi tale principio è inserito negli Statuti dei due Tribunali ad hoc e della Corte Penale Internazionale che non hanno modificato la sua disciplina rispetto alla Convenzione del 1948.
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Convenzione sui rifugiati siglata a Ginevra nel 1951, entrata in vigore nel 1954, con annesso Protocollo del 1967, costituisce il testo giuridico di riferimento per il riconoscimento dello status di rifugiato. Indica, inoltre, le forme di protezione legale e di assistenza nonché i diritti sociali che il rifugiato dovrebbe ricevere dagli Stati aderenti alla suddetta Convenzione. La quale, in qualità di documento vincolante, obbliga tutti gli Stati firmatari (al momento 146, da ultimo l’Afghanistan). Particolare attenzione è stata data al principio di non-refoulment, in base al quale è vietato procedere al rimpatrio forzato di persone laddove corrano seri rischi di essere perseguitati. Tale divieto (essendo una norma consuetudinaria) è vincolante per l’intera comunità internazionale. La tutela dei rifugiati è garantita anche da altri documenti ufficiali quali: la Convenzione dell’Unione Africana per i rifugiati del 1969, la Dichiarazione di Cartagena del 1984, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (1948), la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (1950), la Convenzione contro la tortura (1984).
Convenzioni sulle armi nel 1899 la prima Conferenza di Pace dell’Aja, in una Dichiarazione ufficiale, sancisce una serie di divieti specifici (come per esempio: il divieto di lancio di esplosivi dai dirigibili). I quali saranno successivamente ribaditi, nel 1907, in un’altra Dichiarazione - dalla seconda Conferenza di Pace -, insieme al principio di portata generale che vieta l’uso di armi dirette a causare sofferenze non necessarie. Nel 1925 (dopo la prima guerra mondiale) viene adottato a Ginevra un Protocollo che proibisce l’uso delle armi chimiche e batteriologice. Solo più tardi, nel 1972, la comunità internazionale interviene con una Convenzione che ne vieta anche lo sviluppo, la fabbricazione e lo stoccaggio.
Nel 1976 è approvata dalle Nazioni Unite una Convenzione sul divieto dell’uso di tecniche di modifica dell’ambiente a scopi militari e per ogni altro fine ostile. Nel 1980 vengono firmati a Ginevra una Convenzione sul divieto o limitazione dell’utilizzo di alcune armi capaci di produrre effetti letali o colpire in modo indiscriminato e quattro relativi Protocolli aggiuntivi (l’ultimo dei quali siglato nel 1995). Il primo Protocollo sancisce il divieto di armi atte a procurare il ferimento mediante schegge non riconoscibili a raggi X; il secondo Protocollo (modificato nel 1996) prescrive il divieto di mine terrestri e di altri ordigni dall’aspetto innocuo (giocattoli, penne, palloni da calcio, ecc.) diretti a colpire indiscriminatamente i civili (in particolare i bambini). Il terzo Protocollo vieta l’uso di armi incendiarie contro la popolazione e contro obiettivi militari quando siano all’interno di zone abitate da civili. Il quarto Protocollo proibisce l’uso di armi laser accecanti. Nel 1993 viene adottata la Convenzione sul divieto dello sviluppo, produzione, stoccaggio ed uso di armi chimiche e loro distruzione. Da ultimo, nel 1997, la maggioranza degli Stati ha messo al bando, con un’apposita Convenzione (nota come convenzione di Ottawa), le mine antiuomo (il loro uso, stoccaggio, produzione, trasferimento e loro distruzione). Gli Stati firmatari si sono impegnati anche in un termine di dieci anni a "ripulire" i territori minati.
Convenzioni di Ginevra consistono in una serie di trattati costituenti, insieme ai due Protocolli aggiuntivi del 1977, il fondamento giuridico del diritto umanitario internazionale. Le violazioni di tali Convenzioni sono giudicate dalla Corte Internazionale di Giustizia a L’Aja. La prima Convenzione di Ginevra che venne firmata il 22 agosto 1864, dai rappresentanti di 12 paesi, contiene principi fondamentali sul soccorso dei feriti. Le convenzioni sono le seguenti: 1) Prima Convenzione di Ginevra (del 1864): trattamento delle vittime di guerra; 2) Seconda Convenzione di Ginevra (del 1906): estensione dei principi della prima convenzione anche alle guerre condotte per mare; 3) Terza Convenzione (1929): trattamento dei prigionieri di guerra; 4) Quarta Convenzione (1949): trattamento dei civili durante la guerra. Le Convenzioni furono modificate e ratificate nel 1949: il testo intero viene, infatti, definito "Convenzioni di Ginevra del 1949". Successive Conferenze hanno inserito la proibizione di alcuni metodi di battaglia e preso in considerazione le guerre civili. All’incirca 200 Stati sono firmatari delle Convenzioni, nel senso che ne hanno ratificato il testo.
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Corpi civili di pace organismi non governativi, attivi nel campo della azione nonviolenta e dell’obiezione alla guerra, aventi l’obiettivo di mettere in atto meccanismi di opposizione all’uso delle armi, alla guerra come pratica di risoluzione delle controversie e ai crimini che essa produce. Con lo scopo di incentivare, attraverso tecniche di diplomazia popolare, la prevenzione e la gestione dei conflitti e di intervenire nelle situazioni di post-conflitto con programmi di riconciliazione attraverso il coinvolgimento delle parti in causa. L’attività realizzata dai corpi civili di pace è stata in molti casi considerata più efficace rispetto a quella svolta dai contingenti delle forze armate inviate in alcune situazioni di conflitto (Libano, 1960: World Peace Brigade). Il non uso delle armi, caratteristica fondamentale dei gruppi civili di pace, li rende soggetti più “credibili”, soprattutto da parte della società civile, per una riconciliazione pacifica tra le parti. Nei primi anni ’80 le Brigate Internazionali per la Pace (Peace Brigades International), create nel 1981, hanno iniziato (in Guatemala e in El Salvador) ad “accompagnare” (e a tutelare) le persone (sacerdoti, leaders di partiti di opposizione, leaders campesinos, attivisti dei diritti umani ed esiliati) minacciate dalla violenza di matrice politica perpetrata ai loro danni da vari governi. In occasione della prima Guerra del Golfo del 1991, pochi mesi prima dello scoppio del conflitto, alcuni esponenti di ong italiane riuscirono a “insediarsi” a Baghdad, costituendo il cosiddetto “Campo per la Pace”. Queste ed altre esperienze hanno portato le organizzazioni della società civile (riunitesi nel 1999 a l’Aja) ad elaborare un documento per la nascita di una “Forza Nonviolenta di Pace” (Nonviolent Peace Force, NPF). Il primo progetto che ha visto coinvolto l’impiego di tali forze è quello in Sri Lanka (iniziato nel 2003, in base alla decisione, presa nel dicembre 2002 a Delhi, da 130 delegati di organizzazioni pacifiste provenienti da 47 nazioni). A livello europeo, anche il Parlamento ha adottato nel 1995 una mozione per la costituzione dei “Corpi Civili di Pace”, su proposta di Alex Langer e Ernst Gulcher, mozione che è divenuta nel 1999 una raccomandazione del Parlamento, nella quale il Consiglio Europeo è stato invitato a dare avvio ad uno studio di fattibilità per la creazione di un corpo civile di pace europeo, in prospettiva anche al rafforzamento degli obiettivi della PESC. In alcuni paesi, tra cui l’Italia, si è sviluppata l'esperienza dei "Caschi Bianchi", grazie alla quale numerosi giovani (un tempo obiettori di coscienza al servizio militare, oggi volontari in servizio civile) partecipano ad azioni nonviolente in situazioni di conflitto, attraverso il contatto con le popolazioni locali, in attività di riconciliazione e trasformazione del conflitto.
Corte di Dili designata (in base ad una risoluzione delle Nazioni Unite, al pari del Tribunale speciale di Giacarta) a giudicare i responsabili dei crimini contro l’umanità (stragi, deportazioni, stupri, persecuzioni, etc.) avvenuti durante il 1999, subito dopo il referendum che proclamava l’indipendenza di Timor Est dall’Indonesia. E’ costituita da un giudice di Timor Est e da due giudici internazionali.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo vedi EHCR
Corte Inter-Americana dei Diritti Umani vedi IACourtHR
Corte Internazionale di Giustizia vedi ICJ
Corte Penale Internazionale vedi ICC
Corte Speciale per la Sierra Leone vedi SC-SL
CPA (Corte Permanente Arbitrale) è il primo organo istituito per risolvere le controversie internazionali, creato nel 1899 con la Convenzione dell’Aja (sede tuttora della medesima Corte). La Corte ha il compito di assistere,
attraverso la sua struttura, gli Stati che vogliano in via arbitrale risolvere una controversia, fornendo anche un elenco di giudici al quale ricorrere per la costituzione di un apposito tribunale (arbitrale). La Corte può esercitare la propria giurisdizione purché vi sia: un accordo (ex-post) tra le parti volto a deferire alla Corte (o al tribunale arbitrale) una determinata controversia (cosiddetto compromesso arbitrale) o una serie di controversie che possano eventualmente formarsi tra le parti (in questo caso si parla di trattato d’arbitrato); oppure (ex-ante) in un trattato vi sia una clausola, per mezzo della quale ogni parte contraente può ricorrere alla Corte per ogni controversia che accada (cosiddetta clausola compromissoria). La CPA ha anche la funzione di fornire all’Assemblea Generale e al Consiglio di Sicurezza dell’Onu una lista di giudici per il rinnovo della ICJ.
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CPT (European Committee for the Prevention of Torture) è un comitato fondato nel 1987 (per effetto della Convenzione del Consiglio d’Europa, da cui prende il nome), allo scopo di prevenire- attraverso sopralluoghi- torture, pene o altri trattamenti inumani o degradanti perpetrati all’interno dei territori europei. L’istituto gode di un’ampia discrezionalità nell’esercizio dei poteri affidatigli (fatta eccezione di quello giudiziario spettante alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo). A conclusione della visita effettuata, il Comitato deve presentare un rapporto, che solitamente è riservato. Ma quasi tutti gli Stati aderenti alla Convenzione Europea per la prevenzione della tortura hanno preferito rendere pubblico il rapporto.
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Crimine di aggressione è stato per lungo tempo considerato come una "sottocategoria" dei crimini contro la pace. Solo nel 1945, con l’istituzione del Tribunale di Norimberga, l’aggressione viene considerata come crimine internazionale consistente nell’attacco illegittimo di uno Stato contro un altro Stato. E’ stato poi l’art. 2, par. 4 della Carta (norma di portata universale) ad imporre il divieto della minaccia o dell’uso della forza nelle relazioni internazionali contro l’integrità territoriale o indipendenza politica di qualsiasi Stato.
Crimini contro l'umanità sono crimini internazionali (stupro, tortura, sterminio, persecuzione politica, razziale, religiosa, etc.) commessi da individui, la cui definizione è avvenuta perlopiù in occasione dell'istituzione del tribunale militare di Norimberga. Il loro carattere di imprescrittibilità rende possibile il perseguimento penale dei criminali anche a lunga distanza dalla loro commissione, a prescindere che abbiano costituito o meno una violazione del diritto interno del paese in cui sono stati commessi. Oggi è dedicato ampio spazio a tali crimini negli Statuti dei due Tribunali ad hoc (Tribunale per la ex-Yugoslavia e per il Rwanda) e della Corte Penale Internazionale.
Crimini di guerra sono crimini internazionali, commessi da individui (militari o civili), consistenti nella violazione delle norme di diritto internazionale umanitario, che regolano il comportamento che deve essere adottato dalle parti coinvolte in caso di conflitti armati, sia interni che internazionali. Per essi si distinguono tradizionalmente due tipi di norme applicabili: il diritto di Ginevra, composto dalle quattro convenzioni del 1949 e gli annessi protocolli del 1977, e il diritto dell'Aja sugli usi e costumi di guerra.
Crimini internazionali sono quei crimini che consistono in gravi violazioni di norme consuetudinarie che tutelano beni e valori assoluti vincolanti per Stati ed individui, oppure di norme convenzionali che indicano principi generali ed applicabili al caso di specie. Costituiscono crimini internazionali: i crimini di guerra, i crimini contro l’umanità, il genocidio, la tortura, l’aggressione e gli atti di terrorismo internazionale.
Criteri di collegamento criteri in base ai quali le istituzioni giurisdizionali nazionali esercitano la giurisdizione penale, in caso di esistenza di uno o più di essi. Questi sono: il criterio territoriale (ove è avvenuto il fatto); il criterio di nazionalità passiva (la nazionalità della vittima); il criterio di nazionalità attiva (la nazionalità del presunto criminale); il criterio della detenzione e/o dell’universalità condizionata (luogo ove risiede il presunto criminale) ed il principio di universalità (indipendentemente dal luogo del crimine, e dalla nazionalità del presunto colpevole o della vittima).
Croce Rossa il primo uso di tale termine riporta al simbolo, all’emblema che deve essere posto, in base alla Convenzione di Ginevra, su veicoli e strutture umanitarie e sanitarie per evitare che vengano colpiti durante gli attacchi militari. Tale definizione viene anche utilizzata per indicare il movimento della Croce Rossa Internazionale e della Mezzaluna Rossa Internazionale. Esso è costituito dal
Comitato Internazionale della Croce Rossa Internazionale, con sede a Ginevra (che convenzionalmente indichiamo con il termine di Croce Rossa) e dalla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (che riunisce tutte le società nazionali della Croce Rossa e della Mezzaluna). La prima Convenzione di Ginevra (1864, che si occupa del miglioramento della salute dei feriti e dei malati delle forze armate) oltre a costituire il primo atto di “codificazione” del diritto internazionale umanitario, rappresenta anche il documento attraverso cui, venendo per la prima volta garantite le attività delle costituende società nazionali di soccorso, viene riconosciuta ufficialmente la Croce Rossa come organo internazionale di assistenza umanitaria. Le attività della Croce Rossa riguardavano, inizialmente, gli interventi di soccorso ai feriti durante i conflitti armati. Nel corso del tempo il raggio d’azione dell’organizzazione si è ampliato divenendo la più grande associazione umanitaria del mondo. Attualmente le finalità della Croce Rossa sono: prevenire e alleviare le sofferenze umane, proteggere la vita e la salute, assicurare rispetto per la dignità umana, in particolare durante i conflitti armati e in emergenze di altro tipo, lavorare per la prevenzione delle malattie e per la promozione della salute e del benessere sociale, incoraggiare il servizio volontario e garantire una costante prontezza all’aiuto umanitario, assicurando, infine, un senso universale di solidarietà verso tutte quelle cose che servono per la protezione ed assistenza medesime. A capo dell’organizzazione vi è l’Assemblea (massimo organo direttivo), coadiuavata da un Consiglio amministrativo (organo sussidiario dell’Assemblea), entrambi presieduti attualmente da Jakob Kellenberger, e, infine, il Direttorato (organo esecutivo, le cui funzioni sono state rinnovate nel luglio 2002). Attualmente la Croce Rossa Internazionale ha 74 delegazioni e missioni in tutto il mondo.
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Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace annessa alla risoluzione adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 12 novembre 1984 nella quale, oltre ad essere riconfermate le finalità primarie dell’ONU (in accordo con quanto stabilito nello Statuto dell’organizzazione), viene proclamato che “tutti i popoli della Terra hanno un sacro diritto alla pace”. A tal fine è necessario che le varie organizzazioni internazionali collaborino, intervenendo anche con misure a livello nazionale e internazionale, affinché ad ogni popolo sia garantito pienamente il diritto alla pace.
in Biblioteca: Dichiarazione sul diritto dei popoli alla pace
Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale adottata dall'Assemblea Generale dell’Onu il 20 novembre 1963. Pur non avendo carattere vincolante, rappresenta tuttavia il primo atto ufficiale con cui le Nazioni Unite condannano formalmente ogni forma di discriminazione razziale come offesa alla dignità umana e come violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
Dichiarazione sulle relazioni amichevoli tra gli Stati adottata per consensus dall’Assemblea Generale (con la risoluzione 2625/XXV). Contiene principi che, in parte, si rifanno a quelli già prescritti dalla Carta delle NU (sovranità e indipendenza degli Stati, divieto della minaccia e dell’uso della forza, obbligo di risoluzione pacifica delle controversie), in parte innovano il diritto internazionale: divieto di ingerenza nelle politiche interne ed estere degli Stati, principio di uguaglianza dei diritti e di autodeterminazione dei popoli, dovere di cooperazione. La Dichiarazione, tuttavia, non è vincolante per gli Stati, poiché appartiene alla categoria delle raccomandazioni.
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è un documento giuridicamente non vincolante (dal punto di vista formale), emanato il 10 dicembre 1948 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Costituisce il primo documento ufficiale indicante un concetto unitario ed universalmente riconosciuto di quei diritti assoluti, spettanti ad ogni essere umano e che devono essere tutelati da tutti gli Stati nel proprio ordinamento interno. La Dichiarazione è composta da un preambolo e da 30 articoli che sanciscono i diritti individuali, civili, politici, economici, sociali, culturali di ogni persona. I diritti dell'uomo sono suddivisi in due grandi aree: i diritti civili e politici e i diritti economici, sociali e culturali.
in Biblioteca: Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
Diplomazia indica la conduzione di relazioni internazionali, attraverso l’intercessione di diplomatici, in materia di guerra e/o riguardanti processi di pace, oltre a questioni più generali attinenti la cultura, gli scambi commerciali, gli interessi economici. Accanto alla diplomazia bilaterale, posta in essere dal lavoro delle missioni di diplomazia permanenti (le ambasciate) e nella quale rientrano le visite ufficiali tra i rappresentanti degli Stati, vi è la diplomazia multilaterale in cui sono impegnati più paesi. L’ONU è, per esempio, la più importante istituzione di diplomazia multilaterale. Talvolta gli Stati si sono serviti anche di canali e/o interlocutori non ufficiali (la cosiddetta diplomazia informale) per poter promuovere e intrattenere trattative di dialogo, con lo scopo principale di risolvere crisi internazionali, sfociate o meno in conflitti armati.
Diritti umani sono i diritti riconosciuti ad ogni persona in quanto essere umano. Con tale termine si designa il riconoscimento legale della dignità umana e dell’uguaglianza tra individui. Il godimento dei diritti umani costituisce il presupposto indispensabile per lo sviluppo umano.
Diritto all’autodeterminazione dei popoli diritto di ogni popolo a scegliere la propria forma di governo. Ciò vuol dire che tutti i popoli hanno il diritto di decidere liberamente la forma politico-istituzionale che desiderano assumere nell’ambito delle relazioni internazionali e/o all’interno del proprio stato. Sebbene il diritto all’autodeterminazione sia un diritto che appartiene ad una collettività e che non può essere esercitato dall’essere umano come individuo, la visione di questo diritto come umano e fondamentale si deve al suo inserimento nel testo dei Patti internazionali sui diritti umani del 1966. Tale riconoscimento è stato preceduto dal dibattito, in sede ONU, sul processo di decolonizzazione che ha portato nel 1960 alla Dichiarazione sulla concessione dell'indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali, con la quale l’Assemblea Generale ha affermato che il sottoporre un popolo ad una dominazione costituisce una negazione dei diritti fondamentali dell'uomo.
Diritto d’asilo è il diritto cui accedono coloro che fanno esplicita richiesta per il riconoscimento dello status di rifugiato. Il diritto di asilo è un diritto umano fondamentale, sancito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 (art. 14), così come a livello nazionale costituzionalmente tutelato (art. 10, co. 3). Pur rimanendo, al riguardo, la Convenzione sui rifugiati del 1951 il testo giuridico di riferimento generale, sul piano del diritto interno, le leggi n. 40/1998 (nota come legge Turco-Napolitano) e poi la n. 189/2002 (o legge Bossi-Fini) - in attuazione di una direttiva comunitaria che obbligava tutti i paesi europei ad adottare una disciplina comune - si sono limitate ad istituire i centri di permanenza temporanea. Presso i quali vengono trattenuti coloro che arrivano clandestinamente sul territorio italiano, tra questi anche quelli che - richiedenti asilo - chiedono rifugio per sottrarsi alle persecuzioni subite nel proprio paese. Tutt’oggi manca in Italia una legislazione organica in materia.
Diritto internazionale (o diritto internazionale pubblico) è quella parte del diritto che regola i rapporti della comunità internazionale. Nel diritto internazionale, gli Stati - per loro natura sovrani e indipendenti - si trovano in una posizione reciprocamente paritaria, nel senso che non esiste un ente sovraordinato che si ponga al di sopra degli stessi. Ne consegue che, dal punto di vista normativo, le norme scaturiscono da una serie di procedimenti (consuetudine e accordi) che non hanno carattere autoritativo. Lo stesso vale per quanto concerne l’attuazione delle norme: non esistendo, infatti, alcun organo giudicante preposto a tale funzione, l’ottemperanza è rimessa alla discrezionalità del singolo Stato. Analogamente, in caso di controversia internazionale, gli Stati parti devono cercare di risolvere in maniera pacifica la questione (liberi di scegliere i metodi di risoluzione pacifici da adottare), ma non sono obbligati a risolvere la controversia.
Diritto internazionale umanitario il diritto internazionale umanitario disciplina la tutela di quei diritti assoluti (diritti umani) che spettano ad ogni individuo, indipendentemente dal sesso, razza, religione, nazionalità, appartenenza politica, etc. Il diritto internazionale umanitario è costituito sia da norme convenzionali (le Convenzioni di Ginevra, gli Accordi dell’Aja e altri trattati), vincolanti solo per gli Stati che ratificano le convenzioni, sia da norme consuetudinarie (che vincolano tutti, Stati ed individui), che vengono applicate in caso di guerra, conflitti di natura internazionale ed, in alcuni casi, anche interni agli stessi Stati. Il diritto umanitario internazionale contiene le regole che devono essere rispettate dalle nazioni belligeranti, dalle nazioni neutrali e dagli individui coinvolti nelle azioni di guerra sia riguardo gli avversari (legittimi combattenti) sia, e soprattutto, nei confronti delle persone civili.
ECCP (European Center for Conflict Prevention) è un’organizzazione indipendente non governativa, con sede in Olanda, che promuove la prevenzione dei conflitti e le strategie di peacebuilding, garantendo un supporto alle varie persone impegnate nel settore e attive in tutto il mondo. Si tratta di una delle 15 organizzazioni che, a livello regionale, partecipano alla Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict, all’interno della quale la ECCP svolge anche la funzione di segretariato internazionale. I principi guida dell’ECCP sono: l’approccio multilaterale, l’importanza delle capacità locali a costruire la pace, le relazioni con organizzazioni locali, l’impegno a lungo termine, l’imparzialità.
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ECHO (Humanitarian Aid Department of European Commission) ufficio dell’Unione Europea, creato nel 1992, che gestisce e fornisce gli aiuti umanitari. Il suo obiettivo principale è provvedere assistenza e soccorso alle vittime dei disastri (catastrofi naturali) e dei conflitti armati al di fuori del territorio europeo. L’aiuto si realizza attraverso l’intervento tempestivo nelle zone di crisi con il rifornimento di merci e servizi. Le operazioni sono, nella pratica, eseguite da diversi partners ECHO (circa 200) tra ong, agenzie specializzate delle Nazioni Unite, come l'UNHCR o il WFP, e altri organismi comunitari. Attraverso i fondi ECHO circa 18 milioni di persone sono state aiutate ogni anno in più di 60 paesi del mondo.
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EDA (European Defence Agency) è un’agenzia dell’Unione Europea, creata dal Consiglio dei Ministri il 12 luglio 2004, con funzione di supporto ai diversi paesi membri UE nel loro sforzo di migliorare le capacità europee di difesa nel campo della risoluzione delle crisi internazionali e di sostenere l’attuale PESD e i suoi
futuri sviluppi. L’agenzia agisce perseguendo quattro obiettivi principali: 1) lo sviluppo delle capacità di difesa; 2) la cooperazione in materia di armamenti, vale a dire: cercare di individuare strategie di collaborazione per contribuire al crescente ed urgente miglioramento della quantità e qualità delle attrezzature di difesa europea, attraverso la promozione e la proposizione di nuovi accordi di cooperazione, coordinando i programmi esistenti, e amministrando quelli specifici, identificando e attuando una migliore pratica in questa materia; 3) l’implementazione delle capacità industriali e tecnologiche di difesa europea e del mercato dei mezzi di difesa; infine, 4) lo sviluppo del settore della ricerca e tecnologia. Il Trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa prevede, all'articolo I-41, l'istituzione di "un'Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti (Agenzia europea per la difesa)".
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EHCR (European Court of Human Rights) è un organo giudiziario a competenza obbligatoria, istituito nel 1959 (e modificato nel 1998, con sede a Strasburgo) composto da tanti giudici quanti sono gli Stati contraenti della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Ciascuno dei 46 Paesi membri del Consiglio d’Europa, così come ciascun cittadino sottoposto alla giurisdizione di uno degli Stati contraenti, può adire la Corte per qualsiasi presunta violazione della Convenzione europea dei diritti umani (e/o dei relativi Protocolli). I giudizi della Corte non sono vincolanti per l’ordinamento giuridico interno, ma solo sul piano internazionale. Lo Stato ritenuto responsabile ha l’obbligo di riparare la violazione (anche attraverso il pagamento di una somma in denaro).
visita il sito dell'EHCR
Embargo divieto di commerciare con uno o più paesi, promulgato in situazioni di conflitto militare (in questo caso l'embargo reciproco tra paesi belligeranti è automatico) o politico. Il divieto può essere totale o parziale, a seconda che riguardi la totalità dei prodotti commerciali o solo un determinato settore. Rientra nella categoria delle sanzioni. Può essere deliberato da Stati o da organizzazioni internazionali, come le Nazioni Unite (su deliberazione del Consiglio di Sicurezza), per punire paesi aggressori. E’ solitamente dichiarato al fine di isolare e mettere in difficoltà il governo (provocando effetti disastrosi per l’economia del paese), come risposta alle politiche e agli atti contrari alle norme di diritto. L'applicazione del divieto, tuttavia, lascia spazio a dubbi sui reali effetti che la proibizione in questione riesce a raggiungere.
ESDP (European Security and Defence Policy) vedi PESD
ESS (European Security Strategy) il termine delinea una struttura strategica complessiva, la cui funzione è stata presentata dall’Alto Rappresentante per la PESC, nonché Segretario Generale del Consiglio dell’Unione Europea e approvata nel dicembre 2003, che l’Unione Europea intende utilizzare come meccanismo di reazione rapida alle potenziali minacce alla pace. In tale contesto, le missioni militari UE saranno eseguite contemporaneamente alle missioni umanitarie e civili, e in cooperazione con l’Alleanza Atlantica.
Fonti del diritto internazionale sono quell’insieme di norme che regolano le relazioni tra Stati. Si suddividono in: fonti del diritto primarie (consuetudine) e fonti del diritto secondarie (trattati o convenzioni). La consuetudine è l’unica fonte del diritto internazionale generale valida erga omnes, cioè nei confronti di tutti. Per consuetudine si intende un comportamento costante ed uniforme, ripetuto nel tempo, adottato da più soggetti, nella convinzione che tale comportamento sia obbligatorio. I trattati (convenzioni, accordi, patti, statuti, etc), invece, sono norme di origine pattizia, nel senso che, diversamente dalla consuetudine, sono valide solo nei confronti degli Stati che li sottoscrivono. Rientra nella categoria delle norme pattizie la Carta delle Nazioni Unite. Sono altre fonti di diritto internazionale: i principi generali di diritto riconosciuti dagli Stati, le decisioni giudiziarie emesse in base ai principi d’equità, nonché gli atti unilaterali degli Stati che hanno natura normativa e le fonti previste da accordi.
Forza di Reazione Rapida (FRR) termine utilizzato per indicare diverse forze costituite da varie organizzazioni internazionali. Il termine viene per la prima volta utilizzato per indicare la Forza di Reazione Rapida istituita dal Consiglio di Sicurezza (con la risoluzione A/50/254-S/1995/501 del 22 giugno 1995) e inviata in Bosnia Erzegovina per supportare la missione UNPROFOR delle Nazioni Unite, creata nel 1992, dopo che alcuni ostaggi (tra i quali alcuni rappresentanti ONU) erano stati catturati dai serbo-bosniaci. La FRR delle Nazioni Unite ha agito sotto l’egida dell’ONU e in accordo con il mandato della missione UNPROFOR. La terminologia in questione viene però usata per indicare anche la forza militare transnazionale, gestita dall’Unione Europea, competente a svolgere missioni di gestione delle crisi internazionali (le cosiddette missioni di Petersberg). La decisione di istituire un meccanismo di tal genere era stata presa durante il Consiglio d’Europa di Helsinki (1999). In effetti, senza un apparato militare europeo, i paesi UE potevano intervenire solo in missioni ONU o, in alternativa, sostanzialmente sotto l’egida degli Stati Uniti, in missioni della NATO. L’obiettivo è di avere 60.000 militari (400 velivoli da combattimento e 100 imbarcazioni) disponibili ad intervenire tempestivamente (entro 60 giorni e da impiegare per almeno un anno) laddove vi sia un conflitto in atto. Il personale militare non costituisce un nuovo esercito europeo, ma è composto da militari appartenenti alle forze armate di ciascun paese UE, con il rispetto di un programma di potenziamento della Politica Estera di Sicurezza Comune (PESC).
In ambito NATO, invece, nel settembre 2002 il Segretario per la Difesa americano Donald Rumsfeld ha lanciato la proposta di creare una forza di reazione rapida NATO. Idea che venne annunciata due mesi dopo al Summit di Praga (21 novembre 2002), insieme ad altre proposte di modifica della struttura militare della NATO. L’iniziativa di creare una Forza di Risposta Nato (NRF, NATO Response Force) - o Forza di Intervento Rapido - è stata poi approvata dai Ministri della Difesa riuniti a Bruxelles nel giugno 2003. Essa ha il compito di intervenire tempestivamente per fronteggiare vari tipi di crisi (evacuazioni, catastrofi naturali, contro-terrorismo e, agendo come una “forza di entrata iniziale”, dispiegamento delle forze armate nel caso di conflitti). La Forza sarà pienamente operativa a partire da ottobre 2006 (con circa 21.000 uomini), pronta ad intervenire entro cinque giorni dalla notifica di intervento per operazioni che durano 30 giorni o più. L’autorizzazione politica di utilizzare tale tipo di forze sarà decisa caso per caso dal Consiglio Nord Atlantico, il principale organo consultivo della NATO. La NFR è basata su un sistema di rotazione: i paesi membri, infatti, forniscono per un periodo di sei mesi forze militari terrestri, aeree, navali e speciali. Anche l’Unione Africana si è dotata di una forza multinazionale armata (African Standby Force, secondo l'art. 13 del Protocollo istitutivo del Consiglio di Sicurezza e Pace dell’Unione Africana, adottato il 9 luglio 2002 ed entrato in vigore il 25 gennaio 2004) che ha il compito di condurre missioni per il ristabilimento della pace, gestione delle crisi e prevenzione dei conflitti. Per la statuizione di tale forza sono previste due fasi, la prima (scaduta il 30 giugno 2005) durante la quale ciascuna macro-regione africana era tenuta ad organizzare e a sviluppare la propria forza (brigata) di reazione, mentre la UA doveva migliorare la gestione delle missioni di monitoraggio (simili a quelle condotte dalle NU). La seconda fase, in via di esecuzione fino al 30 giugno 2010, prevede che tutte le regioni migliorino le proprie forze armate di reazione rapida, al contempo la UA sviluppi la propria capacità di condurre vere e proprie operazioni di peacekeeping. La ASF dovrebbe, una volta conclusa la fase di costituzione, essere in grado di intervenire entro 14 giorni, con l’impiego di 5 brigate (ciascuna appartenente ad ogni macro-regione africana) formate da 3500-5000 uomini e pronte ad intervenire (insieme a 15.000-20.000 peacekeepers).
Genocidio inizialmente inserito nella categoria dei crimini contro l'umanità, secondo la definizione data dal tribunale militare di Norimberga. Oggi costituisce crimine individuale a sé, data anche la sua natura di crimine particolarmente efferato. Tale crimine è punito, infatti, indipendentemente dal fatto che il genocidio sia compiuto in tempo di pace o in tempo di guerra. E’ sanzionata penalmente tanto la responsabilità individuale quanto quella internazionale dello Stato cui appartiene il responsabile e/o coloro che hanno commesso atti di genocidio. Le Nazioni Unite hanno siglato apposita Convenzione nel 1948.
Giurisdizione concorrente o complementare o principio di complementarietà secondo il principio inserito nello Statuto della Corte Penale Internazionale, indica il rapporto - di complementarietà - della giurisdizione internazionale rispetto alle giurisdizioni nazionali. In altre parole, significa che la giurisdizione internazionale subentra ogniqualvolta si verifichi l'incapacità o la mancanza di volontà delle corti domestiche di processare i presunti criminali. La prerogativa di perseguire il crimine è lasciata, in prima istanza, alle corti nazionali: solo una volta fallito il sistema penale interno entra in azione la giurisdizione internazionale.
GPPAC (Global Partnership for the Prevention of Armed Conflict) rete internazionale di organizzazioni della società civile creata per costruire un nuovo consenso internazionale sulla prevenzione dei conflitti e
sul peacebuilding. Destinatari delle azioni della Global Partnership sono i governi, le organizzazioni regionali, l’Onu con cui sollecita la creazione (e/o l’implementazione) di meccanismi di interazione. Altri obiettivi della Global Partnership sono: l’impegno verso il cambiamento della politica (a livello regionale e globale) per promuovere l'efficacia della prevenzione dei conflitti e del peacebuilding; la creazione e mobilizzazione di collegi pubblici, che siano in grado di informare riguardo la necessità dell’azione preventiva e di peacebuilding e l’importanza del ruolo della società civile. La Global Partnership (divisa in 15 regioni) ha lavorato per oltre tre anni all’elaborazione prima delle Agende Regionali per le Azioni di prevenzione dei conflitti e poi, a livello mondiale, ha presentato alle Nazioni Unite (19-21 luglio 2005) un’Agenda Globale.
visita il sito della GPPAC
Guerra è un conflitto armato fra due o più popoli o gruppi, combattuto, solitamente, per risolvere problemi di natura territoriale, economica, per il controllo di risorse naturali, per motivi etnici, religiosi, culturali, per la gestione del potere, e per altre cause. Nell’ipotesi in cui le parti coinvolte nel conflitto appartengano allo stesso paese la guerra è definita "civile". Gli strumenti di guerra consistono in scontri terrestri (che possono coinvolgere truppe a piedi, a cavallo, o su mezzi meccanici), scontri aerei e navali, il bombardamento aereo e navale contro obiettivi nemici, il blocco dell’accesso alle risorse necessarie alla sopravvivenza della controparte, etc. La guerra è condotta da eserciti, milizie e corpi volontari, appartenenti all’ordinamento statale e regolati in base alla disciplina militare. In taluni casi prendono parte alla guerra anche gruppi spontanei di persone (partigiani e guerriglieri), che si possono dissimulare tra la popolazione civile.
Guerra a bassa intensità si definisce con tale termine un conflitto non dichiarato, combattuto con mezzi non convenzionali, i cui elementi costitutivi sono sostanzialmente il terrore e il tempo. Solitamente coinvolge gruppi di insorti contro il governo centrale, ma spesso registra anche il coinvolgimento di governi stranieri e di formazioni paramilitari. Si tratta di un fenomeno che, pur non assumendo le dimensioni politiche e giuridiche proprie della guerra, causa effetti, in termini di violazioni dei diritti umani e distruzione, ben più superiori rispetto alla guerra classica. La guerra (o conflitto) a bassa intensità (Low Intensity Conflict) è stata teorizzata e praticata negli anni della “guerra fredda” soprattutto in Centro e Sud America.
Guerra fredda definizione che indica la situazione di conflitto non armato che si venne a creare tra due blocchi internazionali, generalmente nominati come Ovest (Stati Uniti e Paesi della NATO) ed Est (Unione Sovietica e i suoi alleati del Patto di Varsavia) tra la fine della seconda Guerra Mondiale ed il 1990. Alla base di tale conflitto vi erano divergenze difficilmente conciliabili sul piano politico, economico, sociale, culturale che portarono nel corso del tempo alla minaccia, da entrambi gli schieramenti, dell’uso di armi nucleari.
Guerra preventiva si tratta di un tipo di guerra la cui ratio, secondo i suoi fautori, viene usata per giustificare conflitti contro paesi o gruppi che si suppone potrebbero mettere in pericolo la sovranità o gli interessi del paese che per primo dà inizio al conflitto.
Guerra umanitaria è definita con tale termine quel tipo di operazione bellica "necessaria" per far cessare, laddove siano state accertate, violazioni estese e reiterate dei diritti umani. Definizione apparsa nel linguaggio comune con la guerra della NATO in Kosovo (1999).
Guerriglieri sono definiti come combattenti irregolari, che operano in azioni di guerriglia in conflitti interni o in guerre di liberazione nazionale. Secondo l’articolo 44 del I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra, perché possano usufruire dello status di legittimi combattenti, i guerriglieri devono essere collegati ad una delle parti del conflitto, essere guidati da un comandante, rispettare le disposizioni del diritto bellico. Grava su di loro l’obbligo di distinguersi dalla popolazione civile durante un attacco armato o poco prima di iniziare la battaglia. Nel caso in cui siano catturati, se non hanno ottemperato alle condizioni di cui sopra, non sono considerati prigionieri di guerra, ma responsabili per la violazione dell’articolo 44, par. 3 del I Protocollo. Se, invece, partecipano a guerre di liberazione nazionale o a occupazioni militari hanno semplicemente l’obbligo di esporre visivamente le armi prima del e durante l’attacco. Pena, in questo caso, la perdita dello status di combattenti.
G8 gruppo informale che riunisce i capi di governo degli otto paesi più industrializzati del mondo: Canada, Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia, Russia e Giappone. Il primo incontro internazionale si è svolto a Rambouillet nel 1975 con la partecipazione di sei paesi, mancavano allora Canada e Russia (che aderirono rispettivamente nel 1976 e nel 1994, anche se la prima effettiva partecipazione avvenne per la Russia solo al vertice di Denver del 1997). Il summit internazionale (che si tiene una volta all’anno) si occupa, in generale, di economia (e commercio) internazionale e di relazioni con i paesi in via di sviluppo.
Ha preso decisioni su aspetti riguardanti le relazioni economiche internazionali, l’energia e - da ultimo - il problema del terrorismo internazionale. Nell’agenda del G8 sono state affrontate anche questioni concernenti l’occupazione, l’ambiente e i cambiamenti climatici, la tecnologia dell’informazione, la criminalità internazionale e una serie di questioni relative alla politica e alla sicurezza. Ai vertici partecipa, come osservatore, anche l’Unione Europea, rappresentata dal presidente di turno del Consiglio e dal presidente della Commissione. Il calendario dei summit deciso nel 2002 in Canada, prevede che la Russia ospiterà, per la prima volta, il vertice del 2006; poi toccherà alla Germania (2007), al Giappone (2008), all’Italia (2009) e al Canada (2010). Le riunioni annuali del G8 (così come quelle di altre istituzioni internazionali) sono occasione di manifestazioni pubbliche di protesta del cosiddetto movimento “no global”.
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IACHR (Inter-American Commission Human Rights) è un organo giudiziario, con sede a Washington, composto da sette membri eletti dall’Assemblea Generale degli Stati Americani. La Commissione, che applica il testo della Convenzione americana dei diritti dell’uomo, giudica riguardo le presunte violazioni dei diritti umani compiute da uno degli Stati appartenenti all’Organizzazione degli Stati Americani.
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IACourtHR (Inter-American Court on Human Rights) istituita nel 1979 dall’Organizzazione degli Stati Americani, è composta da sette giudici eletti dagli Stati firmatari della Convenzione americana dei diritti umani, ha sede in Costa Rica (San Josè). Ha competenza solo riguardo alla violazione di diritti compiuti all’interno degli Stati, che hanno siglato la suddetta Convenzione, e che ne hanno accettato la giurisdizione.
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IAEA (International Atomic Energy Agency) è un’agenzia dell’ONU, costituita nel 1957 con il nome di organizzazione degli “Atomi per la Pace”, che si occupa di promuovere lo sviluppo, la sicurezza e l’utilizzo pacifico delle tecnologie nucleari. L’ufficio del segretariato ha sede a Vienna; altri uffici regionali sono dislocati a Ginevra, New York, Toronto, Tokyo. I rapporti dell’organizzazione sono, periodicamente o nei casi d’urgenza, sottoposti all’esame del Consiglio di Sicurezza e dell’Assemblea Generale. Nell’ambito del programma di promozione della salvaguardia e di verifica, gli ispettori
della IAEA lavorano per verificare che il materiale e le attività nucleari non vengano usate per scopi militari. A tal fine, in base alle diverse risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, l’agenzia è responsabile per il monitoraggio e la verifica delle attività nucleari svolte in Iraq, attraverso un ufficio appositamente costituito, l'INVO. In più, la IAEA assiste la comunità internazionale nel campo del disarmo nucleare. Nell’ambito del programma di promozione della salvezza e sicurezza, la IAEA assiste gli Stati a migliorare la protezione e la sicurezza, a prepararsi e a rispondere alle emergenze. Il fine è quello di proteggere le popolazioni e l’ambiente dall’esposizione alle radiazioni nocive. Da ultimo, in base al programma di promozione della scienza e tecnologia, la IAEA è impegnata affinché applicazioni pacifiche della scienza e tecnologia nucleare possano essere impiegate nei paesi in via di sviluppo. In questo senso, il lavoro dell’organizzazione è finalizzato a ridurre la povertà, le malattie, l’inquinamento dell’ambiente e altri obiettivi per lo sviluppo sostenibile. All'Agenzia è stato assegnato il Premio Nobel per la Pace nel 2005.
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ICC (International Criminal Court) Corte a carattere permanente (istituita nel 1998, con il Trattato di Roma), a competenza non più limitata nel tempo e nello spazio come i Tribunali speciali. Opera secondo il principio della responsabilità penale individuale e di complementarietà rispetto alle giurisdizioni nazionali. Lo statuto, siglato da 120 Paesi,
comprende le regole per il funzionamento dell’ente e per la giurisdizione della Corte, la quale ha il potere di punire i responsabili dei crimini internazionali, quali il genocidio, i crimini contro l’umanità ed i crimini di guerra. Ha sede all’Aja. La Corte opera - tramite il Procuratore - come organo indipendente rispetto al Consiglio di Sicurezza. Il sistema che è stato delineato dallo Statuto riconosce, infatti, alla figura del Procuratore un ruolo determinante per l’accertamento dei presupposti necessari per l’apertura del procedimento penale. Può agire d’ufficio o su istanza di parte (presentata dai vari Stati e/o dal Consiglio di Sicurezza). Oltre al Procuratore, organi della Corte sono: la Presidenza, una sezione dei giudizi preliminari, una sezione di primo grado, una di appello ed una cancelleria.
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ICJ (International Court of Justice) è il più importante organo di giustizia delle Nazioni Unite. Fondata nel 1945 (sulle orme della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, creata nel 1921), ha il compito di risolvere le controversie fra gli Stati membri delle Nazioni Unite, che hanno sottoscritto lo statuto, in base alla cosiddetta clausola opzionale o secondo la regola del forum prorogatum. Per effetto della clausola opzionale, infatti,
ogni Stato può dichiarare di accettare la giurisdizione della Corte (a condizione di reciprocità, ma senza la necessità di un accordo particolare tra le parti). Per effetto, invece, del forum prorogatum la giurisdizione obbligatoria della Corte è accettata (in modo implicito o tacito) nel momento in cui le parti si presentano spontaneamente innanzi all’organo giudicante. La Corte può dare pareri consultivi sulle questioni di diritto presentate dall’Assemblea Generale, dal Consiglio di Sicurezza, o da altri Organi Specializzati delle Nazioni Unite (nel caso in cui possano fare richiesta). La sede della Corte è all’Aja. La Corte è composta da quindici giudici di nazionalità diversa eletti dall'Assemblea Generale e dal Consiglio di Sicurezza. I giudici restano in carica per nove anni e possono essere rieletti. Non vi può essere più di un giudice con la stessa nazionalità. Ognuno dei paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ha sempre avuto un giudice. I giudici non sono rappresentanti dei loro paesi ma siedono a titolo personale. La Corte decide a maggioranza dei presenti.
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ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) vedi Tribunali speciali
ICTY (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia vedi Tribunali speciali
IDP (Internally Displaced People) vedi Sfollati
IMT (International Miltary Tribunal) vedi Processo di Norimberga, Tribunale di Norimberga
Ingerenza termine col quale solitamente si indica il potere giuridicamente riconosciuto alla comunità internazionale di intervenire nella gestione degli affari interni di uno Stato. L’intervento autoritativo-potestativo si sostanzia in base al principio (norma consuetudinaria) della preminenza degli interessi internazionali su quelli particolari dei singoli Stati nell’affermazione e tutela di quei diritti fondamentali (i diritti fondamentali della persona e dei popoli), allorquando siano stati minacciati o siano stati effettivamente violati. In tal caso, la legittimazione ad intervenire spetta all’ONU e a quelle organizzazioni internazionali regionali i cui statuti risultino conformi a quello delle Nazioni Unite.
Ius ad bellum e ius in bello il primo è formato da quelle regole che devono essere applicate nel caso in cui uno Stato dichiari guerra ad un altro (contenute nella Carta dell’ONU e divenute norme consuetudinarie). Lo ius in bello, invece, è costituito da quei principi sanciti dalle Convenzioni di Ginevra, dai Protocolli aggiuntivi e dalle norme consuetudinarie che costituiscono il diritto umanitario internazionale.
Kamikaze è un termine giapponese, che viene solitamente tradotto come “vento divino”. Nel suo significato originario, in Giappone è utilizzato per indicare un particolare tifone che salvò, secondo una leggenda, il Giappone dall’invasione dei Mongoli nel 1281. Ma durante la Seconda Guerra Mondiale la parola venne usata per riferirsi agli attacchi suicidi compiuti dai piloti giapponesi contro le navi alleate. Nel linguaggio comune internazionale, è utilizzata generalmente per indicare gli attentatori suicidi di qualsiasi natura.
Lega araba è un’organizzazione (con sede al Cairo) fondata nel 1945 con l’obiettivo di promuovere l’integrazione economica, militare, sociale, culturale dei paesi arabi. Fondata originariamente da sette Stati (Egitto, Giordania, Libano, Iraq, Arabia Saudita, Siria e Yemen), attualmente è formata da 22 stati. Il 27 dicembre 2005 si è riunito per la prima volta al Cairo il Parlamento Arabo, istituzione creata dalla Lega Araba. Il kuwaitiano Mohammed Jassem è stato eletto all’unanimità presidente di questo Parlamento provvisorio, che avrà la sua sede permanente a Damasco. Ciascuno dei 22 membri della Lega Araba ha nominato quattro deputati che siederanno per cinque anni in seno al nuovo Parlamento. E’ previsto che dopo un periodo di rodaggio si organizzino delle elezioni popolari per nominare in futuro i parlamentari, sul modello di quanto avviene per il Parlamento europeo.
visita il sito della Lega degli Stati Arabi
Mercenari sono coloro che prendono parte alle ostilità, per ragioni di profitto personale, ingaggiati da una delle parti belligeranti. Si tratta di cittadini che non appartengono agli Stati coinvolti nel conflitto e che, in base all’articolo 47 della Terza Convenzione di Ginevra, non godono del riconoscimento di combattenti o prigionieri di guerra.
Missioni di Petersberg nel giugno del 1992 a Petersbeg (vicino Bonn) fu approvata dal Consiglio dei Ministri dell’Europa Occidentale (UEO) la Dichiarazione di Petersberg. Con essa gli stati dell’Unione Europea si impegnarono a mettere a disposizione unità militari (provenienti dalle forze armate di ciascun paese) sotto la guida della stessa UE, da impiegare per missioni di difesa collettiva, per missioni umanitarie e di soccorso, di mantenimento della pace, di combattimento nella gestione delle crisi, incluso il ristabilimento della pace. La definizione delle cosiddette missioni di Petersberg ha subito, nel corso del tempo, una riforma, iniziata alla fine del 2002 con la discussione del disegno di un trattato costituzionale europeo. Con il precedente Trattato di Amsterdam (1997), infatti, la Commissione decise - non apportando alcun cambiamento dal punto di vista né della terminologia né sul piano contenutistico - di inserire le “missioni di Petersberg” nel cap. V del Trattato. Tuttavia, nel testo finale della costituzione europea, adottato a Roma il 24 ottobre 2004, non si parla più di missioni di Petersberg. Quattro elementi sono rilevanti per la definizione delle “nuove” missioni militari UE. Innanzitutto, una nuova definizione delle missioni della forza militare è contenuta nell’art. I-41, laddove - riferendosi alla PESD (Politica Europea di Difesa e Sicurezza) come parte integrante della PESC (Politica Estera di Sicurezza Comune) - si menzionano tanto mezzi civili quanto mezzi militari a disposizione dell’Unione Europea. Tali missioni possono essere eseguite per assicurare il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti, il rafforzamento della sicurezza internazionale (in conformità con le disposizioni dello Statuto ONU). Questa descrizione generale è servita poi per la stesura dell’art. III-309 che deriva e al contempo estende la definizione delle missioni di Petersberg, comprendendo oltre a quelle di cui sopra anche azioni volte al disarmo, missioni umanitarie e di soccorso, di consulenza e assistenza in questioni di carattere militare, missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, incluse quelle volte al ristabilimento della pace e di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte le missioni elencate possono (in base ad una sorta di “clausola di solidarietà”) essere validamente attuate anche nella lotta al terrorismo (oltre che in caso di calamità naturali), secondo quanto espressamente stabilito nel testo della Costituzione Europea (art. I-43). Gli obiettivi e i principi che guidano le azioni esterne dell’UE ispirano e allo stesso tempo vincolano ogni possibile missione militare UE (art. III-292). In aggiunta al trattato di Costituzione europea, le missioni delle forze militari UE devono comunque rispondere ai parametri della ESS (la Strategia di Sicurezza Europea).
NATO (North Atlantic Treaty Organisation) è un’organizzazione internazionale creata nel 1949 per garantire la pace e la sicurezza in territorio europeo, con lo scopo principale di arginare il pericolo di un’invasione sovietica dell’Europa occidentale. In effetti solo alla fine degli anni novanta la NATO è intervenuta per ristabilire la pace nei paesi della ex-Yugoslavia.
Le missioni della NATO cui l’Italia partecipa prevedono l’impiego di reparti operativi. Sostanzialmente: in caso di attacco armato nei confronti di uno o più paesi europei o dell’America settentrionale gli Stati aderenti all’Alleanza Atlantica si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie in favore della o delle parti attaccate, non escludendo anche il ricorso all’uso della forza armata, in attesa dell’intervento del Consiglio di Sicurezza. L’organo principale della NATO è il Consiglio Atlantico, formato dai rappresentanti permanenti dei Paesi membri (facenti capo ai vari Ministeri degli Esteri) e presieduto dal Segretario Generale.
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Neutralità indica lo status in cui viene a trovarsi, durante una guerra, un paese che abbia deciso di astenersi dal conflitto armato. Lo Stato neutrale non può quindi partecipare e non può concedere agli Stati belligeranti di transitare né sul proprio territorio, né all’interno del proprio spazio aereo. Si tratta di norme per la prima volta elaborate dalle Conferenze di Pace dell’Aja del 1899 e del 1907.
OAS (Organisation of American States) fondata nel 1948 (con l’accordo di Bogotà), è composta da 35 Stati americani. Promuove lo sviluppo dell’economia, della democrazia e della pace tra i paesi aderenti.
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OCHA (United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) interviene durante le situazioni di emergenza, in collaborazione con altri uffici delle Nazioni Unite, per soddisfare i bisogni primari della popolazione civile (in particolare bambini, donne, anziani ed altri gruppi vulnerabili). All’interno del suo ufficio è stato creato (nel luglio 2004, in base ad una decisione del Segretario Generale dell'ONU) l’Agenzia per gli sfollati.
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ODIHR (Office for Democratic Institutions and Human Rigths) ufficio dell’OSCE, con sede a Varsavia, i cui principali organi sono: il dipartimento per la democratizzazione, quello per i diritti umani e l’organo per le elezioni. Il primo svolge diverse funzioni che riguardano il ruolo del diritto, l’eguale partecipazione alla vita politica e pubblica, la promozione
di governi democratici, la libertà di movimento e il supporto legislativo. Il secondo ufficio è attivo in un campo di materie tra loro collegate: protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, promozione dei diritti umani nella battaglia contro il terrorismo, attività di informazione sull’uso della pena di morte, monitoraggio dei processi, educazione nel campo dei diritti umani. L’ufficio per le elezioni ha la funzione di osservazione delle elezioni. Il suo personale è, inoltre, impegnato in progetti di consulenza tecnica, incluso l’eventuale invalidità delle elezioni, e nella promozione di gruppi di osservatori nazionali da scegliere tra i candidati dei vari paesi OSCE.
visita il sito dell'ODIHR
ONG (Organizzazione Non Governativa) con tale termine è definita un’associazione di persone, indipendente dalle organizzazioni o istituti governativi, non avente fini di lucro (finanziata generalmente da donazioni provenienti da fonti private). Vi sono O.N.G. che hanno dimensioni circoscritte (locali, perché radicate su un determinato territorio), altre nazionali e/o internazionali. Le finalità che perseguono sono varie: cooperazione allo sviluppo, educazione, assistenza sanitaria e tecnica, aiuto umanitario nelle situazioni di emergenza e non, rispetto dei diritti umani, assistenza ai rifugiati, miglioramento delle condizioni ambientali, ecc. Nel perseguire i propri scopi, molte Ong lavorano in rete con altre Ong o partner. Nel panorama italiano, vi sono associazioni non riconosciute ed altre che hanno ricevuto il riconoscimento con decreto del Ministero degli Affari Esteri (secondo le disposizioni della legge n. 49/1987 sulla cooperazione internazionale allo sviluppo). In campo internazionale, le Ong impegnate nella prevenzione dei conflitti armati e nell’assistenza durante le guerre operano per la promozione di una cultura di pace e solidarietà e, in caso di crisi, provvedono a fornire alla popolazione civile gli aiuti necessari per lenire le conseguenze disastrose dei conflitti. Attualmente sono oltre 2700 le Ong che possiedono lo status consultivo presso il Consiglio Economico e Sociale dell’Onu.
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ONU (Organisation of United Nations) istituita dalla Conferenza di San Francisco nel 1945.
Il suo Statuto (meglio conosciuto come "Carta") prevede che le finalità essenziali dell'organizzazione siano il mantenimento della pace, il rispetto dei diritti umani, il progresso economico, sociale e culturale. Ne sono organi principali l'Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza. Partecipa allo sviluppo progressivo del diritto internazionale attraverso la promozione di Convenzioni e Dichiarazioni. Dal 28 giugno 2006 sono 192 i paesi che fanno parte dell’ONU. La sede dell’organizzazione è a New York. Vi sono cinque organi principali: 1. Assemblea generale delle Nazioni Unite; 2. Consiglio di Sicurezza; 3. Consiglio Economico e Sociale; 4. Segretariato delle NazioniUnite; 5. Corte Internazionale di Giustizia. Vi sono poi una serie di organi secondari ed istituti specializzati, non previsti direttamente dallo Statuto delle Nazioni Unite, che sono stati creati per fini specifici. Ad esempio, per quanto riguarda i diritti umani, vi sono due tipi di organi: alcuni, come la Commissione diritti umani, creati in base allo Statuto del 1946, altri, invece, sorti in base ai trattati internazionali. Questi sono: 1) Comitato diritti umani (HRC, Human Rights Committee); 2) Comitato sui Diritti Economici, Sociali, e Culturali (CESCR, Committee on Economic, Social and Cultural Rights); 3) Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale (CERD, Committee on the Elimination of Racial Discrimination); 4) Comitato per l'Eliminazione della Discriminazione contro le Donne (CEDAW, Committe on the Elimination of the Discrimination Against Women); 5)Comitato contro la tortura (CAT, Committe against torture); 6) Comitato per i Diritti del Bambino (CRC, Committee on the Rights of the Child); 7) Comitato per i Lavoratori Migranti (CMW, Committee on Migrant Workers).
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OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) è un’istituzione creata nel 1997 dagli Stati che hanno sottoscritto la Convenzione contro le armi chimiche (adottata il 13 gennaio 1993 dalla quasi totalità degli Stati membri dell'Onu, ed entrata in vigore nell’aprile del
1997), con lo scopo di vigilare sulla sua reale applicazione. Si tratta di un organo che coopera con le Nazioni Unite, dotato di tre organi esecutivi: la Conferenza degli Stati parti (il principale dei tre) si riunisce una volta l’anno (o se necessario più spesso); il Comitato Esecutivo (composto di 41 Stati, eletti ogni due anni) che stabilisce le azioni necessarie delle operazioni dell’organizzazione, il Segretariato tecnico che, oltre ad avere il compito di assistere gli altri due organi, esegue ispezioni sul posto, supportando i paesi nel loro impegno ad assumere misure per l’implementazione della Convenzione.
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Organizzazione degli Stati Americani vedi OAS
Organizzazione delle Nazioni Unite vedi ONU
Organizzazione dell’Unione Africana vedi Unione Africana
Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche vedi OPCW
Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa vedi OSCE
OSCE (Organisation on Security and Cooperation in Europe) è un’organizzazione europea (la più grande a livello regionale) che raccoglie 55 Stati, il cui scopo principale è quello di prevenire i conflitti, gestire le eventuali crisi e provvedere, laddove necessario, alla ricostruzione in caso di guerre in Europa. Ha preso l’eredità della
Conferenza sulla Sicurezza e sulla Cooperazione in Europa (CSCE) istituita - in piena guerra fredda - come strumento di dialogo tra Est ed Ovest. Con la caduta dei regimi comunisti è stata riconvertita in un’organizzazione stabile, tra i cui organi principali (oltre alla presidenza, al segretariato) particolare rilevanza riveste l'Ufficio per le Istituzioni Democratiche e i Diritti dell'Uomo (ODIHR), il quale opera quale organo di monitoraggio delle elezioni e dello sviluppo di istituzioni nazionali elettorali e democratiche, per la promozione e la tutela dei diritti dell'uomo, cercando di favorire lo sviluppo di istituzioni giuridiche nazionali. L’OSCE è attualmente presente in diverse missioni (Balcani, Asia Centrale, Caucaso) attraverso operatori esperti selezionati dai vari paesi aderenti.
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Osservatori internazionali in genere si tratta di personale dipendente da organizzazioni internazionali (sovranazionali) come ONU, Commissione Europea, OSCE, ODIHR, ecc. Talvolta anche rappresentanti politici (nazionali) o membri di ONG chiedono l’accreditamento presso le strutture di monitoraggio del voto. Gli osservatori internazionali svolgono, solitamente, una funzione di controllo durante le elezioni politiche di un paese. Attività che realizzano attraverso visite ai seggi, ispezioni alle urne e interviste agli scrutatori. A seconda dell’impegno e della durata della missione vi sono osservatori di breve e di lungo periodo. I primi vengono inviati poco prima del giorno delle elezioni (circa una settimana prima), gli altri, invece, hanno il compito di osservare l'intero processo elettorale (circa due mesi prima delle elezioni).
PAM (Programma Alimentare Mondiale) vedi WFP
Partenariato per la Pace vedi PfP
Partigiani sono coloro che, secondo l’articolo 4 A 2 della Terza Convenzione di Ginevra, appartengono ai movimenti di resistenza organizzati, che partecipano agli scontri, che agiscono dentro o fuori il proprio territorio (anche se il territorio è occupato). Godono dello status di legittimo combattente purché vi siano i requisiti essenziali previsti per le milizie e i corpi volontari (combattenti legittimi) e che siano legati ad una delle parti in conflitto.
Patto di Varsavia alleanza militare tra i paesi sovietici (tutti i paesi comunisti dell’Europa orientale, ad eccezione della Jugoslavia), creata nel 1955, con la quale, in caso di aggressione, gli Stati parte si impegnavano a difendersi l’un l’altro. Voluta per arginare la minaccia di un conflitto armato da parte dell’Alleanza Atlantica, ha nel corso del tempo perso la sua ragione d’esistere. Tant’è che nel luglio del 1991 è stato ufficialmente disciolto. Ad eccezione dell'Albania (che era uscita dal Patto nel 1968) e della Federazione russa, tutti gli altri ex membri del Patto di Varsavia (Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Bulgaria, Romania) sono entrati a far parte della NATO.
Patto Internazionale sui diritti civili e politici adottato dalle Nazioni Unite nel 1966, istituisce una Commissione per i Diritti Umani destinata a ricevere i rapporti annuali degli Stati ed i ricorsi individuali promossi dalle presunte vittime di violazioni dei diritti sanciti dal Patto e commessi dagli Stati membri.
Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali adottato dalle Nazioni Unite nel 1966, comprende anche diritti non sanciti nella precedente Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Il suo Comitato non è abilitato, a differenza di quello relativo al Patto Internazionale sui diritti civili e politici, a ricevere comunicazioni individuali.
Peace-building operations termine con cui sono indicate quelle operazioni delle Nazioni Unite, effettuate in collaborazione con altri soggetti internazionali (Agenzie, Paesi donatori, ONG), in Paesi usciti dai conflitti volte a sostenere azioni di good governance (il processo attraverso cui i governi sono scelti, monitorati e rinnovati, attraverso cui è garantita la loro responsabilità; la capacità dei governi di realizzare politiche efficienti; il rispetto per le istituzioni), libere elezioni, la tutela dei diritti umani e il ripristino delle norme comuni della convivenza civile. Provvedendo, inoltre, in determinati casi, a rifornire gli stessi Paesi di servizi sanitari, educativi, amministrativi necessari.
Peace-enforcement operations il ricorso alla forza nelle operazioni di peace-enforcement è autorizzato dal Consiglio di Sicurezza, non solo per legittima difesa (come nel caso delle operazioni di peace- keeping), ma anche per disarmare le parti in conflitto o per prevenire attacchi. L’uso della forza deve avvenire secondo i limiti fissati dal mandato Onu. La Carta delle Nazioni Unite pone una differenza tra azioni per il mantenimento della pace (peace-keeping) e quelle di “imposizione della pace” (peace-enforcement), azioni militari volte a portare la pace in un paese e/o in una regione contro la volontà delle (o di una delle) parti in causa. Presupposti del peace-enforcement sono: l’esistenza di una situazione che minaccia la sicurezza e la pace internazionali; l’uso della forza è autorizzato in base ad una risoluzione delle Nazioni Unite (secondo le disposizioni del capitolo VII della Carta); una delle parti in conflitto non ha dato il proprio consenso all’operazione in questione.
Peace-keeping operations sono operazioni condotte da forze armate multinazionali (sotto il comando del Segretario Generale) costituite da contingenti messi a disposizione dagli Stati membri delle Nazioni Unite, al fine di prevenire, contenere o far cessare un conflitto di carattere internazionale o interno.
Presupposto giuridico delle operazioni di peacekeeping è l’esistenza di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza, nella quale siano indicati il tipo di intervento militare, i poteri e le regole del mandato che le truppe militari devono rispettare nell’operazione. Elementi costitutivi delle operazioni di peacekeeping sono: il consenso dello stato ospitante, l’imparzialità del personale militare impiegato, la non interferenza nelle questioni interne del paese, il minimo uso della forza (possibilmente esercitato solo in caso di legittima difesa), la responsabilità del Segretario Generale delle NU per tutte le operazioni. Nel 1992 è stato creato il Dipartimento delle Nazioni Unite per le operazioni di peacekeeping, sotto la cui direzione attualmente sono in corso 16 operazioni. L'ultima in ordine di tempo che è stata istituita, nel marzo 2005, è quella in Sudan.
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in La prevenzione dei conflitti: Le operazioni di pace delle Nazioni Unite (i dati)
Peace-making indica l'impegno di portare ad un accordo le parti in conflitto, mediante i canali della diplomazia. Il Consiglio di Sicurezza è tenuto a adottare le soluzioni per evitare l’inasprimento dei conflitti o facilitare il ristabilimento della pace; al Segretario generale spetta, spesso, il ruolo di mediatore nelle controversie internazionali.
PESC (Politica Estera di Sicurezza Comune) è contemplata e disciplinata nel titolo V del trattato sull’Unione Europea, definita come politica adottata dalla comunità europea per una difesa comune. Con la firma dei Trattati di Roma la costituzione di un’organizzazione europea era soprattutto concentrata sugli aspetti economici - cioè la creazione di un mercato comune - nonostante la necessità di una cooperazione nel campo della politica internazionale fosse già evidente. Per quasi quarant’anni la questione venne ignorata, fino al 1992 quando, con il Trattato di Maastricht, si ebbe un cambiamento importante. Per la prima volta, gli Stati membri dell’Unione Europea riconobbero l’importanza strategica di una politica estera comune per mezzo della quale l’UE poteva intervenire nel panorama internazionale, esprimendo le proprie posizioni sui conflitti in corso, sulle violazioni dei diritti umani e riguardo ogni altro argomento collegato alla tutela dei principi fondamentali (che sono alla base della stessa Costituzione europea). Le disposizioni del Trattato di Maastricht sono state in parte modificate dal successivo Trattato di Amsterdam (del 1997), che ha istituito l’Alto Rappresentante della Politica Estera e della Sicurezza Comune la cui carica, attualmente ricoperta da Javier Solana (dal 18 ottobre 1999), dura cinque anni. Da ultimo, il Trattato di Nizza, entrato in vigore nel 2001, ha previsto la possibilità di una cooperazione rafforzata, strumento attraverso cui agli Stati membri è concessa la possibilità di impegnarsi nell’integrazione europea secondo obiettivi e ritmi diversi, ad eccezione delle questioni militari e di politica estera.
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PESD (Politica Europea di Sicurezza e Difesa) rappresenta uno degli strumenti più importanti della PESC. Subito dopo l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht, i Consigli Europei (di Amsterdam nel 1997, Helsinki nel 1999, Nizza nel 2000) hanno dato l’impulso per la realizzazione di un sistema dotato di strumenti politici e militari autonomo rispetto alla NATO.
Capace quindi di intervenire con operazioni proprie per il mantenimento e ristabilimento della pace (quest’ultime dette anche missioni di Petersberg, che hanno finalità diverse: dall’aiuto umanitario al peace-enforcement), e per la gestione delle crisi internazionali. A queste si aggiungono le azioni che la PESD compie nella prevenzione dei conflitti. Il trattato di Nizza ha istituito tre organi di competenza politica e militare: il Comitato Politico e di Sicurezza (COPS), il Comitato militare dell’UE (CMUE) e lo Stato maggiore dell’UE (EMUE). Il Consiglio di Helsinki ha stabilito la possibilità della costituzione di una forza europea di reazione rapida (composta da 60mila uomini, da schierare entro 60 giorni). La Costituzione Europea ha sottolineato alcune condizioni: la necessità di una mutua assistenza in campo politico e militare in caso di attacco terroristico, catastrofi umanitarie o naturali, rimarcando la necessità-possibilità di una difesa comune attraverso una cooperazione permanente tra Stati.
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PfP (Partnership for Peace) nata nel 1994 come programma di cooperazione per la sicurezza e la difesa tra la NATO e gli Stati membri del programma, per rinsaldare la stabilità internazionale e ridurre il rischio di conflitti. I paesi che partecipano al programma sono spinti da esigenze di sicurezza diverse, sono Stati dell’Europa Occidentale, repubbliche ex-sovietiche, paesi dell’Asia Centrale ed altri che desiderano semplicemente entrare nella NATO.
Dal punto di vista organizzativo, si tratta di un’associazione (attualmente composta da 30 paesi, 10 dei quali divenuti membri dell’Alleanza Nord atlantica), dotata di una struttura in grado di effettuare azioni bilaterali e/o multilaterali. Ciascun paese sceglie, in accordo con l’organizzazione e secondo i propri obiettivi e capacità, il programma di partenariato individuale (che dura due anni). Accanto a questo documento vi è quello (importante) di revisione del programma di pianificazione che impegna tutti gli Stati nell’individuazione di politiche di difesa idonee, di operazioni trasversali guidate dalla NATO, di piani di finanziamento. Un fondo speciale è stato creato per permettere ai paesi partner di distruggere in sicurezza i propri stock di mine antipersona e altre munizioni.
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Prevenzione dei conflitti riguarda l’individuazione di procedure politiche e diplomatiche volte a risolvere pacificamente le controversie internazionali e/o interne per evitare che queste possano degenerare in veri e propri conflitti armati. La prevenzione dei conflitti è costituita da due fasi distinte: il riconoscimento della situazione di conflitto e l’azione di prevenzione dello stesso. Spesso, nella pratica, il riconoscimento non porta automaticamente al relativo e tempestivo intervento. Nel concetto di prevenzione dei conflitti altra distinzione che viene fatta è tra prevenzione tout court e prevenzione strutturale. Mentre la prima agisce nell’immediatezza dei fatti (breve periodo), l’altra agisce sulle cause endemiche (politiche, sociali, economiche) del conflitto. La prevenzione dei conflitti ha rappresentato, dagli inizi degli anni ’90, uno dei maggiori obiettivi perseguiti, a più livelli, dalla comunità internazionale (governi, Nazioni Unite, Unione Europea, O.N.G., etc.). Nel 1992, l’allora Segretario Generale delle Nazioni Unite Boutros Ghali - nell’Agenda per la Pace - ha ricordato che il ruolo fondamentale della diplomazia come di tutta la comunità internazionale è primariamente quello di prevenzione delle controversie per evitare che queste sfocino in conflitti. Analogamente, Kofi Annan, presentando nel giugno 2001 il suo primo Rapporto, ha esortato gli Stati membri dell’ONU a rinnovare il proprio impegno nella prevenzione dei conflitti.
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Prigionieri di guerra sono considerati prigionieri di guerra i legittimi combattenti (appartenenti ad eserciti regolari, milizie, corpi di volontari, partigiani, guerriglieri) - sempre che presentino i requisiti essenziali previsti dalle Convenzioni di Ginevra per ogni categoria di combattenti - caduti in mano all’avversario. In tal caso, devono essere reclusi in appositi campi per prigionieri, trattati con umanità e mantenuti in salute e usufruire di una serie di diritti che la Terza Convenzione indica in modo dettagliato. La detenzione in campi di prigionia è disposta al solo fine di evitare che possano partecipare alle operazioni belliche. Vengono liberati quando è dichiarata la pace.
Primazia principio inserito negli Statuti dei Tribunali ad hoc in base al quale questi ultimi possono avocare a sé un processo contro presunti criminali internazionali anche qualora le corti nazionali abbiano già avviato il procedimento o persino a processo concluso. Il Consiglio di Sicurezza ha voluto in tal modo assicurare la punizione dei criminali nel caso dei conflitti nell’ex-Yugoslavia ed in Rwanda.
Procedimenti diplomatici per la soluzione pacifica delle controversie sono tutti quei procedimenti volti al raggiungimento di un accordo tra le parti interessate nella controversia internazionale. Rientrano nella fattispecie in questione: i negoziati, l’inchiesta, i buoni uffici, la mediazione e la conciliazione. Il negoziato si caratterizza per la mancanza di un terzo (Stato o altra organizzazione internazionale), avendo il pregio di far sì che la soluzione della controversia sia stabilita dalle parti direttamente coinvolte. L’inchiesta è stata per la prima volta disciplinata dalla Convenzione dell’Aja del 1899 (poi modificata da quella successiva del 1907): consiste in un procedimento volto ad assegnare - su accordo delle parti - ad un terzo (generalmente un’organizzazione o istituzione internazionale) il compito di accertare i fatti oggetto della controversia. I soggetti interessati sono liberi di decidere se ottemperare o meno l’accertamento effettuato. Anche nei buoni uffici, nella mediazione e nella conciliazione vi è l’intervento di un terzo al quale le parti si rivolgono per dirimere le controversie. La differenza tra i tre istituti consiste nel diverso grado di partecipazione del terzo. Nei cosiddetti buoni uffici solitamente il terzo ha il compito di facilitare le parti ad un tavolo delle trattative; nella mediazione il terzo partecipa agli accordi, mentre nella conciliazione il terzo è in grado, dopo l’esame degli elementi costitutivi della controversia, di proporne una soluzione (non vincolante).
Processo di Norimberga, Tribunale di Norimberga processo svoltosi
a Norimberga (in Germania) di fronte ad un tribunale militare, istituito l’8 agosto 1945 dalle potenze vincitrici della seconda Guerra Mondiale al fine di punire i criminali responsabili degli atroci delitti commessi nel corso del conflitto mondiale. Ha aperto la strada alla punizione dei crimini internazionali. Le imputazioni su cui la Corte è stata chiamata a giudicare sono: cospirazione e commissione di crimini contro la pace, pianificazione e compimento di una guerra di aggressione, crimini di guerra e crimini contro l’umanità.
Protocollo aggiuntivo documento che solitamente viene allegato alle convenzioni, che può non essere ratificato da uno stato che abbia, viceversa, firmato la relativa convenzione. Ciò si spiega perché solitamente il protocollo contiene argomenti particolarmente impegnativi per i paesi contraenti che, se inseriti nella convenzione, potrebbero condurre alla non ratifica della stessa.
Raccomandazione è l'atto tipico non vincolante, che gli organi delle Nazioni Unite (soprattutto l’Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza) hanno il potere di deliberare.
Rappresaglia è una misura adottata da uno Stato - consistente nella violazione di un diritto - in reazione ad un illecito compiuto da un altro Stato. Si tratta di atti che di per sé sono illeciti, ma che sono considerati leciti perché sono la risposta ad un atto illegittimo altrui. Si distinguono in azioni pacifiche o armate. Le prime si concretano attraverso l’inadempimento di un obbligo giuridico nei confronti dello Stato responsabile dell’illecito, le seconde implicano la minaccia o l’uso della forza. Ma, secondo quanto disposto dall’articolo 2, par. 4 della Carta dell’Onu, le rappresaglie armate in tempo di pace sono vietate e illegittime, in tempo di guerra sono consentite purché siano effettuate contro obiettivi specifici.
Regolamento giudiziale rappresenta uno dei procedimenti pacifici (previsti anche dall’articolo 33 dello Statuto dell’Onu), per effetto del quale le parti di una controversia internazionale decidono (in base ad un accordo precedente) di rimetterne la soluzione ad un organo giudicante (permanente), il quale emena una decisione (sentenza) vincolante per le parti in causa.
Responsabilità internazionale per essere invocata è necessario che vi sia il compimento di un illecito internazionale e che si siano verificate due condizioni: che la condotta illecita posta in essere materialmente dal singolo individuo (azione od omissione) sia attribuibile ad uno Stato (elemento soggettivo); che la condotta sia antigiuridica (cioè contraria a un obbligo internazionale), che causi un danno (materiale o morale) a un altro Stato (o soggetto internazionale) e che non vi siano, infine, cause che possano escludere l’illecito (il consenso da parte dello Stato, la legittima difesa, le contromisure, la forza maggiore, l’estremo pericolo, lo stato di necessità).
Responsabilità penale individuale nel diritto internazionale, in base al relativo principio, viene attribuita agli individui la responsabilità per i crimini internazionali da loro stessi commessi anche se in qualità di organi di uno Stato. Di fatto, tale principio assicura la punibilità di un crimine e combatte, pertanto, l'impunità. Ha avuto la sua più importante affermazione nel corso del Processo di Norimberga.
Ribelli sono coloro che, nell’ambito di un conflitto armato interno, insorgono contro il governo centrale legittimo. Non godono, in linea di massima, dello status di prigionieri di guerra, a meno che il governo in carica non decida di riconoscere loro lo stato di belligeranza (con conseguente applicazione delle norme sui conflitti armati). Riconoscimento che, nella prassi, è avvenuto solo in pochissimi casi.
Rifugiati sono coloro che, temendo di essere perseguitati per motivi politici, etnici, razziali, religiosi, etc., si trovano fuori dal proprio paese e non possono o non vogliono, proprio per quel timore, farvi ritorno.
Risoluzione nel sistema delle Nazioni Unite, è l’atto vincolante emanato (dal Consiglio di Sicurezza e talvolta anche dall’Assemblea Generale) con effetti vincolanti per i destinatari, su questioni di principio rilevanti (inerenti gli scopi dell’Organizzazione). Costituisce un valido strumento per l’innovazione del diritto consuetudinario e convenzionale.
Ritorsione è un atto con cui uno Stato pone in essere una condotta inamichevole (non consistente in una violazione di diritto) in risposta ad un illecito altrui. Le ritorsioni devono essere proporzionate alla gravità della situazione illegittima contro cui si reagisce, e devono terminare quando lo Stato pone termine alla situazione in questione.
Sanzione in diritto internazionale, rappresenta un importante strumento utilizzato dagli organi competenti al fine di rafforzare la pace e la sicurezza internazionali. Si tratta di atti con i quali per lo più il Consiglio di Sicurezza (nell’ambito dei poteri previsti dal cap. VII della Carta) approva l’applicazione di misure provvisorie non implicanti l’uso della forza. Le quali possono consistere nell’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche, delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, la rottura delle relazioni diplomatiche. I provvedimenti suddetti - nominati espressamente nell’art. 41 della Carta - hanno carattere meramente esemplificativo; quelli, invece, non indicati sono definiti atipici (embargo sul commercio di armi, congelamento di beni o valori patrimoniali delle élite politiche dei paesi sanzionati).
Schiavitù è la condizione in cui l’individuo "perde" il godimento dei diritti fondamentali - essendo equiparato ad una cosa -, viene considerato come proprietà di una persona, ridotto o mantenuto in uno stato di soggezione continuativa, costretto a prestazioni lavorative, sessuali, o comunque comportanti il suo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento in stato di schiavitù rileva giuridicamente quando la condotta è posta in essere mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, promessa di denaro, etc. Numerosi accordi internazionali vietano la schiavitù in tutte le sue forme (Dichiarazione del Diritti dell’Uomo e altre Convenzioni internazionali).
SC-SL (Special Court for Sierra Leone) si tratta di una corte mista, creata dal governo della Sierra Leone in base ad un accordo (bilaterale) con le Nazioni Unite per punire i crimini (stupri, stermini, atti di terrorismo, schiavitù sessuale, attacchi contro operatori umanitari) avvenuti dal 30 novembre 1996 in poi.
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Sfollati sono coloro che, durante un conflitto, per sfuggire alle violenze (causate da conflitti armati o da violazioni dei diritti umani) abbandonano le proprie case ma non il proprio paese. Gli sfollati (altrimenti noti come IDP: internally displaced people) non godono dello status di "rifugiati", in quanto non oltrepassano il confine nazionale. Si stima che in tutto il mondo vi siano 20-25 milioni di sfollati.
Società civile con tale termine è indicata la totalità degli organismi (non governativi) impegnati in un lavoro di cambiamento politico, sociale, culturale della società. Si tratta in generale di organizzazioni e/o di associazioni che rappresentano una parte della popolazione (categorie, gruppi di persone, settori della società) e che perseguono fini ed obiettivi comuni. Gli scopi possono essere i più vari, dall’assistenza umanitaria all’impegno ambientale, dal microcredito all’attivismo per il rispetto dei diritti umani, etc. Nell’ambito del concetto di società civile rientra quello più specifico di società civile organizzata, intendendo con essa tutto il mondo associazionistico impegnato, negli ultimi anni, a rivendicare
un ruolo da protagonista nelle scelte dei “grandi” riguardanti le condizioni di vita di miliardi di esseri umani che popolano il pianeta. Un esempio recente di come si sia organizzata la società civile a livello internazionale è rappresentato dal Forum Sociale Mondiale, processo che ha avuto inizio a Porto Alegre, in Brasile, nel 2001 (in contrapposizione al Forum Economico Mondiale di Davos) e che si è sviluppato attorno allo slogan Un altro mondo è possibile.
visita il sito del Forum Sociale Mondiale
Stato di guerra indica la situazione di diritto (dalla cui dichiarazione dipende l’applicazione delle regole sulla guerra e neutralità), che deve essere deliberata e dichiarata dagli organi competenti e secondo le norme interne di ciascun paese. Lo stato di guerra sorge: 1) per effetto di una dichiarazione di guerra, con cui un soggetto di diritto internazionale manifesta unilateralmente la volontà di entrare in guerra con un altro soggetto di diritto internazionale. Ne consegue l’esercizio della violenza mediante l’uso effettivo della forza armata (ostilità attive); 2) oppure con l’inizio delle ostilità (senza alcun atto formale), essendo sufficiente e rilevante, in tal caso, la volontà della parte (o parti) ad iniziare il conflitto. Lo stato di guerra termina soltanto con la conclusione della pace tra i belligeranti.
Territori occupati in base alle norme di diritto internazionale, un territorio è considerato "occupato" quando si trova sotto l'autorità di un esercito ostile. Il quale deve assicurare il rispetto della legge e dell'ordine tra la popolazione civile.
Terrorismo atti di violenza (rientranti nella categoria dei crimini internazionali) volti a causare uno stato di terrore tra la popolazione civile a solo scopi politici. Al riguardo, non esiste una disciplina organica in materia, ma solo una serie di Convenzioni che reprimono comportamenti specifici: dirottamento aereo (del 1963, 1970 e 1971), crimini compiuti contro personale diplomatico (1973), presa di ostaggi (1979), crimini contro la sicurezza in mare (1988), attacchi con utilizzo di esplosivi (1997), finanziamento del terrorismo (1999).
visita il sito dell'"Azione dell'Onu contro il terrorismo"
Tortura inflizione di una sofferenza acuta (fisica e/o psicologica), deliberata e sistematica, esercitata da una persona contro un’altra per estorcerle informazioni, per punirla, umiliarla o incuterle paura. La tortura è considerata dal diritto internazionale un crimine contro l’umanità, è oggetto di diverse Convenzioni internazionali.
Trattati (o convenzioni) internazionali sono accordi tra due o più Stati, giuridicamente vincolanti che possono essere distinti secondo i contenuti in atti di portata generale, atti a livello regionale, atti specifici. Il procedimento di formazione del trattato consiste in quattro fasi: 1) negoziazione, durante la quale attraverso conferenze internazionali le parti raggiungono il consenso sul testo dell’accordo; 2) firma, atto formale che chiude i negoziati, ma con cui gli Stati non assumono alcun obbligo; 3) ratifica, atto grazie al quale l’organo competente dello Stato (per l’Italia è il Presidente della Repubblica, previa autorizzazione delle Camere) esprime la volontà di obbligarsi; 4) scambio o deposito delle ratifiche, atto che rende efficace il trattato: nel primo caso la convenzione entra in vigore immediatamente, nel secondo, invece, il trattato diventa efficace nel momento in cui le ratifiche vengono, nel corso del tempo, depositate.
Tribunale militare di Tokyo fu creato nel 1946 (sostanzialmente simile al Tribunale di Norimberga) con lo scopo di processare i principali responsabili, autori delle brutalità compiute durante il secondo conflitto mondiale.
Tribunale Permanente dei Popoli sorto nel 1979 (per opera della Fondazione Internazionale Lelio Basso) con il fine di promuovere, sul piano politico e giuridico, quei principi fondamentali per il mantenimento della pace ed assicurarne il rispetto. Giudica, su istanza delle parti (gruppi della società civile), le violazioni dei diritti umani, in quanto diritti riconosciuti ad una collettività. Molte delle "sentenze" emesse dal Tribunale dei Popoli sono state discusse dalla Commissione per i Diritti Umani dell’ONU.
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Tribunale speciale di Giacarta istituito su mandato dell’ONU (con poteri giurisdizionali piuttosto limitati) per processare i responsabili dei gravi crimini commessi durante il periodo aprile-settembre 1999. Sorto nel marzo 2001 in base alla proposta avanzata dalla Commissione nazionale dei diritti umani, ha iniziato a funzionare nel marzo del 2002.
Tribunale speciale iracheno il 10 dicembre 2003 è stato approvato lo statuto istitutivo del Tribunale speciale iracheno (voluto dal Consiglio governativo dell’Iraq e dall’Autorità provvisoria internazionale di occupazione, a guida anglo-americana) per i crimini di guerra, per i crimini contro l'umanità, genocidio ed altre violazioni dei diritti umani (indipendentemente dal fatto che tali violazioni siano avvenute durante un conflitto armato o in tempo di pace). Reati internazionali compiuti da Saddam Hussein e da alcuni funzionari del suo regime. Il Tribunale è composto da cinque giudici iracheni, la cui giurisdizione riguarda non solo i crimini commessi all’interno dei confini iracheni, ma anche quelli compiuti durante la guerra tra Iran ed Iraq e durante l’invasione del Kuwait, dal luglio 1968 al marzo 2003. E’ prevista la partecipazione alle udienze anche di alcuni giudici internazionali, in qualità di osservatori.
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Tribunali speciali ad hoc (per l’ex-Yugoslavia e per il Rwanda) tribunali speciali istituiti dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite - nell'ambito dei poteri attribuitigli dalla Carta al capitolo VII - rispettivamente nel 1993 con risoluzione n. 827 e nel 1994 con risoluzione n. 995, e competenti, il primo per i crimini internazionali avvenuti nell’ex-Yugoslavia dalla data del 1 gennaio 1991 (con sede all’Aja) ed il secondo per i fatti accaduti in Rwanda (con sede ad Arusha, Tanzania). Operano secondo i principi della responsabilità penale individuale e della primazia sulle giurisdizioni nazionali. Gli statuti dei suddetti tribunali, pur nelle loro diversità, presentano delle analogie. Essi si servono della stessa Camera di appello e dello stesso Procuratore.
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visita il sito dell'ICTR
Tribunale speciale per la Cambogia creato su accordo delle Nazioni Unite ed il governo cambogiano (dopo una lunga e difficile trattativa) per giudicare i principali responsabili di crimini contro l’umanità e genocidio, verificatisi tra il 1974 e il 1979. La Corte (che risiede a Phnom Penh) è costituita da cinque giudici (tre cambogiani e due internazionali, nominati dalle Nazioni Unite).
UE (Unione Europea) è un’organizzazione internazionale che raggruppa, dal 1 maggio 2004, 25 paesi europei, impegnati a garantire la pace e la prosperità all’interno del territorio europeo. Sorta nel 1991 con il Trattato di Maastricht sulle orme delle precedenti Comunità Europee (CEE, CECA e CEEA) che perseguivano finalità soprattutto economiche. Maastricht ha costituito un input decisivo per il processo di integrazione europea (soprattutto per l’allargamento dell’Unione ad est) e ha introdotto, inoltre, nuove forme di cooperazione, nel campo della sicurezza e della politica estera.
Nella stessa direzione, i Trattati di Amsterdam (1997) e Nizza (2001) hanno dato vita alla figura dell’Alto Rappresentante dell’UE per la Politica Estera e la Sicurezza Comune, sotto la cui responsabilità nell’aprile 2003 si è compiuta la prima missione UE (Operazione Concordia, in Macedonia). Attualmente sono in corso otto operazioni, di cui una di monitoraggio (ad Aceh, in Indonesia). Con l’Unione Europea, gli Stati membri delegano alcuni dei propri poteri alle istituzioni e/o organi da loro stessi creati. L’UE è costituita da cinque organi principali con funzioni specifiche: il Parlamento Europeo, che viene eletto dai cittadini europei ogni cinque anni; il Consiglio dell’Unione Europea (o Consiglio dei Ministri), che rappresenta gli Stati membri; la Commissione Europea, organo esecutivo dell’UE (l’unico avente il potere di iniziativa legislativa); la Corte di Giustizia delle Comunità Europee, che ha il compito di far rispettare le leggi europee; la Corte dei Conti europea, preposta alla verifica del bilancio finanziario dell’UE. A questi si aggiungono altri organi.
visita il sito dell’Unione Europea
UEO (Unione dell’Europa Occidentale) è un’organizzazione tra Stati (Francia, Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo) creata nel 1948 con il Trattato di Bruxelles (modificato nel 1954 per permettere l’adesione anche di Italia e Germania federale) con lo scopo di garantire la mutua sicurezza e difesa all’interno del territorio europeo. Attualmente è formata da 27 paesi che partecipano a diverso titolo: in qualità di membro effettivo, membro associato, osservatore, partner associato.
visita il sito della WUE-UEO
Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari vedi OCHA
UNDC (United Nations Disarmament Commission) è un forum di negoziazione della comunità internazionale originariamente istituito dall’Assemblea Generale dell'Onu nel gennaio 1952 all’interno del Consiglio di Sicurezza e poi, nel 1978, rifondato e rafforzato, al quale partecipano (secondo il nuovo ordinamento) i membri dell’ONU (al momento 65 Stati). La UNDC (che è divenuta Conferenza sul Disarmo nel 1979, dopo la Prima Sessione Speciale sul disarmo dell’Assemblea Generale, svoltasi nel 1978) è un organo specializzato con funzioni deliberative, con un mandato su questioni generali riguardanti il disarmo e il controllo multilaterale delle armi. Funzione che svolge sottoponendo all’Assemblea Generale un rapporto annuale.
visita la sezione sul disarmo del sito dell'ONU
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation) agenzia specializzata del sistema delle Nazioni Unite creata nel 1945, con lo scopo principale di contribuire alla pace e alla sicurezza internazionali, promuovendo la collaborazione tra gli Stati
attraverso l’educazione, la scienza e la cultura in ordine all’ulteriore rispetto universale della giustizia, per il ruolo della legge, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Fanno parte dell’UNESCO 191 paesi. La sede principale dell’organizzazione è a Parigi, ed è dotata di oltre 50 uffici ed altri istituti sparsi in tutto il mondo. L’UNESCO è responsabile per il coordinamento delle attività inerenti il “Decennio Internazionale per la Promozione di una Cultura di Pace e Non-Violenza per i bambini del mondo” (2001-2010), istituito dalle Nazioni Unite nel 1998 (inaugurato nel 2000), con cui l’Assemblea Generale ha chiesto il coinvolgimento delle varie organizzazioni della società civile (o.n.g., istituzioni religiose e scolastiche, il mondo dell’informazione, ecc.) nel promuovere questo periodo come tempo per riflettere e attuare politiche di protezione in favore dei bambini esposti a situazioni di violenza e in difficoltà.
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UNHCHR (United Nations High Commissioner for Human Rights) è un ufficio delle Nazioni Unite, creato nel 1993 dall’Assemblea Generale con sede a Ginevra. Agisce sotto la responsabilità del Segretario Generale dell’ONU. Gli obiettivi sono: promozione dei diritti umani nella cooperazione internazionale e sviluppo di collaborazioni intergovernative per la tutela degli stessi, servizi d’assistenza tecnica agli Stati, sostegno e collaborazione con il sistema ONU nella tutela dei diritti in questione. L'UNHCHR lavora in stretto rapporto con gli altri organi del sistema ONU che si occupano di diritti umani, primo fra tutti la Commissione diritti umani (CHR, Commission on Human Rigths).
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UNHCR (United Nations High Comissioner for Rifugees)
è un’agenzia delle Nazioni Unite costituita dall’Assemblea Generale, nel dicembre 1950, per soccorrere i profughi in Europa all’indomani della seconda guerra mondiale. Attualmente assicura protezione internazionale e assistenza materiale ai rifugiati. Nel corso degli anni l’UNHCR ha prestato aiuto a più di 50 milioni di persone in tutto il mondo. Ha sede a Ginevra. L’Alto Commissariato è presente in Italia fin dal 1953. L'ufficio di Roma è responsabile anche per il riconoscimento dello status di rifugiato richiesto allo Stato di Malta, San Marino e della Santa Sede.
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UNICEF (United Nations Children’s Fund) è un’agenzia delle Nazioni Unite (la cui sede principale si trova a New York), fondata nel 1946 con lo scopo di aiutare temporaneamente i bambini vittime della seconda guerra mondiale, soprattutto in Europa.
Con la successiva ripresa economica dei paesi europei, gli aiuti umanitari furono indirizzati ai bambini dell’Africa e dell’America Latina. Fino a che nel 1953 le Nazioni Unite decisero di prorogarne il mandato (a tempo indeterminato), creando così un’organizzazione permanente con lo stesso acronimo originario (United Nations International Emergency Chindren’s Fund), con cui, però, ora viene indicato il Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia. L’UNICEF è presente attualmente in 158 paesi. Oltre a fornire assistenza sanitaria e tecnica (cibo, acqua potabile, etc.) con appositi programmi di sviluppo, interviene con programmi di emergenza per tutelare, per quanto possibile, i bambini dalle conseguenze aberranti della guerra.
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UNIDIR (United Nations Institute for Disarmament Research) è un istituto intergovernativo, creato dalle Nazioni Unite nel 1980 (con sede a Ginevra), con il compito di condurre ricerche sul disarmo e la sicurezza e con
l’obiettivo di assistere la comunità internazionale negli sforzi, decisioni ed opinioni condivisi in materia. Lavora in collaborazione con altri istituti di ricerca, personale diplomatico, governi ufficiali, ONG e altre organizzazioni, svolgendo un’importante ruolo di collegamento tra questi e le Nazioni Unite. L’ampiezza degli scopi perseguiti dall’UNIDIR riguardano tre aree principali: sicurezza globale, sicurezza regionale, sicurezza umana.
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Unione Africana prima del 2001 nota come Organizzazione dell’Unione Africana (con sede ad Addis Abeba), è costituita da 53 paesi del continente africano con lo scopo di promuovere le politiche economiche, sociali, culturali fra gli stati membri. Sorta con l’obiettivo principale di facilitare il passaggio dal colonialismo all’indipendenza della maggioranza dei paesi africani, promuove la cooperazione internazionale avendo come riferimento la Carta dell’ONU e la Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo. Il 24 gennaio 2006 Denis Sassou Nguesso, Presidente della Repubblica del Congo, è stato eletto Presidente dell'UA.
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Unità di crisi organo tecnico-operativo costituito, in Italia, all’interno del Ministero Affari Esteri col compito di raccogliere e monitorare dati (di natura ordinaria e/o di emergenza) concernenti alcune aree a rischio conflitto e di effettuare interventi operativi a salvaguardia di connazionali che si trovino coinvolti in situazioni di pericolo (che, all’occorrenza possono essere evacuati). In questo senso, in passato sono state compiute missioni in Africa, nei Balcani, in alcuni paesi del Sud America e dell’Estremo Oriente. L’unità di crisi agisce, inoltre, con l’invio immediato di personale militare a tutela delle sedi diplomatiche, di mezzi di telecomunicazioni, con la distribuzione di beni di prima necessità e/o di primo soccorso, ecc. Opera, nell’esercizio delle proprie funzioni, in collaborazione con gli uffici diplomatici (ambasciate, consolati e rappresentanze diplomatiche permanenti o speciali).
UNRWA (United Nations Relief and Works for Palestine Refugees) è un ufficio creato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina in Medio-Oriente,
istituito all’indomani del conflitto arabo-israeliano del 1948. Oltre ad assistere i rifugiati nelle questioni di carattere giuridico concernenti il loro difficile status, fornisce loro: istruzione, sanità ed assistenza nei servizi sociali. Provvede inoltre alla costruzione, manutenzione e gestione di siti abitativi, di scuole, dispensari e di altre strutture. Distribuisce - in determinate condizioni - anche razioni alimentari. In assenza di una soluzione al problema dei rifugiati in Palestina, l’Assemblea Generale ha rinnovato il mandato dell’UNRWA (estendendolo fino al 30 giugno 2008).
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WFP (World Food Programme) è un’agenzia dell’ONU, creata nel 1963
con sede a Roma, che opera nell’ambito dell’aiuto alimentare. Costituisce la più grande istituzione internazionale umanitaria. Si regge per mezzo di contributi volontari da parte dei governi. In particolare, per quanto concerne una delle sue linee d’intervento - food for life -, ha il compito di distribuire, durante i conflitti e le emergenze umanitarie, gli aiuti necessari (in cibo) per la sopravvivenza della popolazione.
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