La Corte Europea dei diritti dell’uomo
La Corte Europea dei diritti dell’uomo (ECHR) è stata istituita nel 1959 come organo giudiziario internazionale e regionale (europeo).
La sua sede è a Strasburgo.
Alla Corte può ricorrere ogni singolo cittadino o Stato europeo che affermi di essere stato leso, nel godimento di un suo diritto, da una condotta illecita posta in essere da uno Stato che (a sua volta) abbia ratificato la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo (il cui titolo completo è "Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"), emanata a Roma il 4 novembre del 1950 ed entrata in vigore nel 1953, alla quale si aggiungono i 14 Protocolli adottati dal 1952 al 2004 (non tutti ancora entrati in vigore). La Convenzione, infatti, da una parte indica una serie di diritti e libertà fondamentali, dall’altra predispone un apparato di tutela per il pieno rispetto da parte degli Stati degli obblighi assunti. Il Titolo II istituisce e regola la Corte.
A seguito del numero crescente di ricorsi presentati durante gli anni ’80 e, a partire dagli anni ’90, a causa dell’entrata nel sistema europeo di nuovi Stati contraenti, si sentì la necessità di modificare i meccanismi e le procedure per adeguarli e snellirli in conformità con le nuove esigenze. Così si arrivò: prima, alla firma dell’undicesimo Protocollo aggiuntivo (nel 1994) - che ha apportato sostanziali modifiche al sistema - e poi, nel 1999, ad una riforma dell’intero organo giudiziario.
Il 5 marzo 1996 è stato adottato l'accordo europeo concernente le persone partecipanti alle procedure davanti alla Corte, mentre il 1 novembre 2003 è entrato in vigore il nuovo Regolamento di procedura della Corte.
La composizione
La Corte è composta da tanti giudici quanti sono i paesi che hanno sottoscritto la Convenzione europea per i diritti dell’uomo (46, tanti quanti sono i paesi facenti parte del Consiglio d'Europa).
I giudici vengono eletti dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa (in modo tale che per la metà dei giudici il rinnovo del loro mandato avvenga ogni tre anni, per l’altra dopo altri tre). La loro carica dura sei anni (nove anni, secondo il XVI Protocollo alla Convenzione, non ancora entrato in vigore), e possono mantenere la nomina fino all’età di 70 anni. Essi non rappresentano alcuno Stato, ma esercitano la propria funzione in modo imparziale e indipendente.
La Corte, riunita in seduta plenaria, elegge (per tre anni) il proprio Presidente, due Vice-presidenti e due Presidenti di sezione.
La Corte è composta di quattro sezioni (a capo delle quali vi sono i due Vicepresidenti e i due Presidenti di sezione), in modo tale che venga rispettato un equilibrio, sia per quanto riguarda la provenienza geografica dei giudici sia per quanto concerne la parità tra i sessi, rispettando, inoltre, la diversità dei vari sistemi giuridici degli Stati parte.
All’interno di ciascuna sezione vengono formati dei comitati di sezione (composti da tre giudici) eletti ogni dodici mesi, con il compito di vagliare (in prima istanza) i ricorsi ricevuti.
Ogni sezione, in base ad un sistema di rotazione è inoltre composta da delle camere (composte da sette giudici). Il Presidente della sezione e il giudice dello Stato parte della controversia in esame partecipano di diritto.
Vi è infine la Camera plenaria formata da diciassette giudici in cui siedono di diritto il Presidente, i due Vicepresidenti e gli atri due Presidenti di sezione.
Ogni Stato o singolo cittadino deve inviare alla sede di Strasburgo una lettera in cui vengono indicati brevemente i fatti che si ritengano abbiano violato un (o più) diritto tutelato dalla Convenzione.
L’articolo 35 della Convenzione, tuttavia, stabilisce che il ricorso può essere presentato solo dopo che siano state esperiti i vari ricorsi nazionali e, comunque, entro e non oltre sei mesi dal giorno della decisione assunta dall’autorità nazionale.
I diritti tutelati dalla Convenzione e che risultano esigibili sono quelli indicati nel I titolo della Convenzione: il diritto alla vita, il divieto di tortura, il divieto di schiavitù, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il diritto ad un equo processo, il principio del nullum crimen sine lege, la libertà di pensiero e parola, il rispetto della vita familiare, il divieto di discriminazione, etc.
Ricorsi, udienze e sentenze
Le udienze innanzi alla Corte sono pubbliche (a meno che la seduta plenaria della Corte decida per motivazioni eccezionali di compierle a porte chiuse) e si svolgono in contraddittorio. Gli altri documenti (atti di citazione, memorie di comparsa, etc. sono pubblici) sono depositati presso la cancelleria.
I ricorrenti individuali presenziano le udienze attraverso i propri avvocati. Il Consiglio d’Europa ha garantito agli indigenti l’assistenza legale attraverso propri rappresentanti legali.
Ogni ricorso è affidato ad una sezione, il cui Presidente nomina un relatore il quale, dopo un esame preliminare, decide se questo debba essere inviato al comitato (di tre membri) oppure a una Camera, a seconda che valuti il ricorso inaccettabile o accoglibile.
Le Camere si pronunciano sulla fondatezza o meno dei ricorsi ed entrano anche nel merito delle questioni (con decisioni separate o congiunte). Qualora la Corte giunga ad una decisione, emette una sentenza (con il voto della maggioranza dei giudici della Camera). Ciascun giudice ha la possibilità di far allegare al dispositivo della sentenza la motivazione della propria decisione (concorde o discorde).
Le Camere possono, in qualsiasi momento del processo, rimettere la causa alla Grande Corte, quando vi sia una questione relativa all’interpretazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, oppure quando la sentenza emessa dalla Corte possa essere contraddittoria con una decisione precedente.
Su domanda di parte, la Grande Camera (riunita in un collegio di cinque giudici) può essere investita sul merito della questione, entro tre mesi dalla sentenza emessa da una delle Camere.
Una volta che le sentenze siano divenute definitive, gli Stati sono obbligati ad ottemperare quanto ivi disposto. Tuttavia i giudizi della Corte non sono vincolanti sul piano del diritto interno dello Stato.
Le sentenze devono essere redatte in una delle lingue ufficiali del Consiglio d'Europa (inglese o francese), a meno che sia stabilito diversamente.
Le sentenze della Corte europea riconoscono al ricorrente un “equo risarcimento” dei danni materiali e morali subiti (art. 41 della Convenzione Europea per i diritti dell’uomo).
La Corte Europea dei diritti dell’uomo rappresenta, nel panorama degli organi internazionali con funzioni giurisdizionali, quello che più di tutti garantisce l’effetttiva giustiziabilità e salvaguardia dei diritti fondamentali (basti pensare alla possibilità per il singolo individuo di presentare direttamente il ricorso alla Corte, e alla copiosa giurisprudenza in merito).
Per saperne di più visita il sito dell'EHCR
in Biblioteca: Convenzione europea dei diritti dell'uomo
L’ampia giurisprudenza della Corte Europea è raccolta nel database HUDOC
Allegati
- La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (125 Kb - Formato pdf)Storia, organizzazione e procedura (a cura della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo)Il documento è in formato PDF, un formato universale: può essere letto da ogni computer con il lettore gratuito "Acrobat Reader". Per salvare il documento cliccare sul link del titolo con il tasto destro del mouse e selezionare il comando "Salva oggetto con nome" (PC), oppure cliccare tenendo premuto Ctrl + tasto Mela e scegliere "Salva collegamento come" (Mac).
- Annual report ECHR (462 Kb - Formato pdf)Il rapporto delle attività della Corte Europea dei diritti dell'uomo riferito al 2004
(in inglese)Il documento è in formato PDF, un formato universale: può essere letto da ogni computer con il lettore gratuito "Acrobat Reader". Per salvare il documento cliccare sul link del titolo con il tasto destro del mouse e selezionare il comando "Salva oggetto con nome" (PC), oppure cliccare tenendo premuto Ctrl + tasto Mela e scegliere "Salva collegamento come" (Mac).