La Corte Penale Internazionale
La Corte Penale Internazionale (CPI) è la prima Corte penale internazionale permanente, stabilita per promuovere il rispetto del diritto internazionale e per assicurare soprattutto che i più gravi crimini internazionali non rimangano impuniti.
La giurisdizione della Corte è complementare rispetto alle giurisdizioni penali nazionali.
Le competenze ed il funzionamento dell’organo sono disciplinati dallo Statuto di Roma, firmato il 17 luglio 1998 (alla presenza dei rappresentanti di 160 paesi, di 33 organizzazioni intergovernative e della coalizione di 236 o.n.g.) durante la Conferenza delle Nazioni Unite dei Plenipotenziari sull’istituzione di una Corte Penale Internazionale.
Lo Statuto è entrato in vigore il 1 luglio 2002 dopo il deposito del sessantesimo atto di ratifica, previsto come termine iniziale di efficacia dello statuto.
La sede della Corte è all’Aja.
In attesa che la Corte cominciasse a lavorare a pieni poteri, è stato istituito un organo temporaneo (risiedente all’Aja, il cui mandato è scaduto il 31 ottobre 2002) con il compito di adottare tutte le misure provvisorie statutarie e pratiche atte a preparare l’operatività dell’ente giudiziario.
Con la creazione della CPI la comunità internazionale non ha stabilito un nuovo organo delle Nazioni Unite, ma un’organizzazione indipendente, con mezzi finanziari propri.
Durante la prima sessione (svoltasi a New York dal 3 al 7 dicembre 2003) l’Assemblea degli Stati firmatari ha eletto 18 giudici della Corte (con un termine di incarico di nove anni, con scadenza a rotazione triennale). I giudici costituiscono un tribunale di esperti internazionali che rappresentano i sistemi legali principali del mondo.
Il 13 marzo 2003 i giudici della CPI hanno nominato l’ufficio di presidenza: Philippe Kirsch (Canada) come Presidente, Akua Kuenyehia (Ghana) come primo Vicepresidente, e Elizabeth Odio Benito (Costa Rica) come secondo Vicepresidente).
Il 21 aprile 2003, l’Assemblea degli Stati aderenti allo statuto di Roma ha eletto all’unanimità Luis Moreno-Ocampo (Argentina) come primo Procuratore Capo della Corte.
Il 24 giugno è stato nominato Bruno Cathala (Francia) come Cancelliere della Corte. La sua carica dura cinque anni.
Secondo l’articolo 2 dello Statuto di Roma, le relazioni tra la CPI e il sistema delle Nazioni Unite sono regolate dall’accordo approvato dall’Assemblea degli Stati aderenti durante la prima sessione (New York, 3-10 settembre 2002) e concluso con la firma ufficiale il 4 ottobre 2002.
Una volta che uno Stato ratifica lo Statuto, accetta la competenza giurisdizionale della Corte riguardo ai crimini indicati nello Statuto (indipendentemente da qualsiasi principio di collegamento connesso alla territorialità dello Stato o alla nazionalità della persona su cui la Corte sta indagando).
La CPI non si sostituisce agli organi giudiziari nazionali, ma è complementare alle giurisdizioni di ciascun paese. La Corte, infatti, interviene solo allorquando uno Stato è poco propenso o incapace a punire i crimini prescritti. Ingiustificati ritardi nei procedimenti così come procedimenti volti meramente a proteggere persone dalla responsabilità penale sono considerati inammissibili davanti la CPI.
La Corte è dunque competente ex post (dal giorno dell’entrata in vigore dello Statuto, 1 luglio 2002) a giudicare i crimini più efferati: crimine di genocidio, crimini contro l’umanità e crimini di guerra e tutti quelli che sono definiti crimini internazionali dalla comunità intera.
In teoria la Corte ha titolo per giudicare sul crimine di aggressione, tuttavia, non può esercitare la propria giurisdizione fino a che il crimine suddetto non sia ulteriormente definito e le condizioni per la competenza della Corte non vengano debitamente approvate.
Chiunque (maggiorenne) commette uno dei crimini previsti nello Statuto è ritenuto quindi responsabile e pertanto perseguibile dalla Corte. L’agire nell’esercizio delle proprie funzioni - come Capo di Stato o di governo, membro del governo o parlamento, rappresentante eletto, comandante e superiore militare - non permette all’organo di invocare l’immunità funzionale, qualora l’atto posto in essere costituisca reato.
La Corte interviene allorquando il Procuratore sia messo a conoscenza di una situazione, rientrante nelle fattispecie punibili come crimini internazionali, da uno Stato (parte dello Statuto) o dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU, oppure quando il Procuratore decide di sua iniziativa di iniziare le indagini in base a informazioni ricevute. In quest’ultimo caso, il Procuratore deve in ogni modo ricevere l’autorizzazione della Camera del giudizio preliminare prima di procedere con le indagini.
Una volta concluse le indagini, il mandato di cattura può essere deciso soltanto dalla Camera per le indagini preliminari (sempre che nella richiesta di arresto preparata dall’ufficio del Procuratore vi siano gli elementi sufficienti e necessari per l’arresto). Alle persone arrestate è riconosciuto il diritto di essere portate prontamente innanzi alle autorità giudiziarie competenti per verificare la legalità del fermo. Allo stesso tempo, possono presentare domanda di rilascio.
La Camera di giudizio deve poi provvedere, entro un tempo ragionevole, a confermare l’arresto della persona accusata.
Il giudizio ovviamente deve essere compiuto secondo regole che tengano conto dei diritti delle persone colpevoli e della tutela dei testimoni.
Il massimo della pena applicabile è 30 anni di carcere. L’ergastolo può essere comminato solo se vi sono circostanze che lo giustificano.
Le sentenze sono eseguite in quegli Stati che hanno indicato la loro disponibilità ad accettare le persone condannate.
Gli Stati membri sono obbligati a cooperare con la Corte durante le indagini e per la persecuzione dei crimini, assicurandosi che vi siano procedure, nell’ambito del diritto nazionale di ciascun paese, per tutte le forme di consultazione e collaborazione che potrebbero facilitare il lavoro della Corte.
Al di sopra della Corte vi è l’Assemblea degli Stati Parti (composta da tutti i paesi firmatari dello Statuto di Roma), organo di direzione della Corte.
La Corte si compone di quattro organi: la Presidenza, le Camere, l’ufficio del Procuratore, la Cancelleria.
L’ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, primo e secondo Vicepresidente, eletti tutti a maggioranza assoluta dai 18 giudici della Corte per la durata di tre anni, rinnovabili. I giudici sono eletti in base a due liste: una composta da persone con comprovata competenza ed esperienza professionale in diritto e procedura penale (magistrati, procuratori, avvocati o aventi abilità professionali nel campo dei procedimenti penali), l’altra costituita da esperti di diritto internazionale, nello specifico di diritto internazionale umanitario e di diritti umani, con un’ampia esperienza in una professione legale idonea.
La Corte è organizzata a sua volta in tre divisioni: la divisione di Appello (costituita dal Presidente della Corte e da quattro giudici), la divisione di giudizio (composta dal secondo Vicepresidente e da cinque giudici), la divisione per le indagini preliminari (formata dal primo Vicepresidente e da sei giudici). Ogni divisione è responsabile della funzione giurisdizionale affidatale.
Il Procuratore Capo è responsabile della direzione ed amministrazione del relativo ufficio.
Nell’esecuzione delle indagini e dei processi, la Procura ha come obiettivo principale quello di assicurare alla giustizia penale i responsabili dei più gravi crimini internazionali, e - per quanto le è possibile - svolgendo una funzione deterrente, a prevenire tali reati.
Il Procuratore Capo deve iniziare le indagini qualora ritenga che le informazioni ricevute siano tali da far ritenere che la situazione denunciata (dagli Stati Parti dello Statuto, dal Consiglio di Sicurezza, da singoli individui o da organizzazioni non governative), costituendo una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionali, configuri un reato. Prima di prendere qualsiasi decisione al riguardo (archiviazione o luogo a procedere), il Procuratore Capo è tenuto ad una valutazione attenta del materiale sottoposto alla sua attenzione. Nell’ipotesi in cui il fatto costituisca un crimine internazionale, il Procuratore chiede alla Camera per le indagini preliminari di concedere l’autorizzazione alle indagini.
L’ufficio della Procura è suddiviso in tre divisioni. La prima, quella per le indagini preliminari è responsabile della conduzione dell’attività investigativa, come ad esempio raccogliere ed esaminare le deposizioni, porre domande alle persone indagate così come alle vittime e ai testimoni. A tal fine, la Procura deve il più possibile estendere le indagini a tutti quei fatti costituenti prove a carico e a favore.
La seconda divisione, l’accusa, ha un ruolo particolare nel procedimento investigativo: ha la responsabilità della contestazione dei casi prima che essi vengano assegnatti alle varie sezioni della Corte.
L’ultima divisione, della giurisdizione, complementarietà e collaborazione, analizza le dichiarazioni, le comunicazioni e i riferimenti (con il supporto della prima divisione) e assicura la cooperazione di cui ha bisogno la Procura.
L’ufficio del Procuratore, nell’esercizio delle proprie funzioni, deve agire indipendentemente.
La Cancelleria è responsabile per gli aspetti non giudiziari della Corte: l’amministrazione dell’organo, l’assistenza legale, la protezione delle vittime e dei testimoni, il consiglio di difesa, il funzionamento dell’unità di detenzione, e altri servizi organizzativi (finanza, traduzione, personale impiegatizio, ecc.).
Una delle più importanti novità dello Statuto della CPI è la serie di diritti garantiti alle vittime. Per la prima volta nella storia della giurisprudenza penale internazionale le vittime hanno la possibilità di presentare loro dichiarazioni ed osservazioni davanti alla Corte. La loro partecipazione è autorizzata in diversi gradi di procedimento e secondo differenti formalità.
Nella maggioranza dei casi le persone lese presenziano ai processi tramite propri rappresentanti legali, purché ciò non pregiudichi i diritti dell’accusato e non leda i principi di giustizia e imparzialità del processo. I provvedimenti a tutela delle vittime permettono loro di ottenere, laddove appropriata, una forma di riparazione alle sofferenze subite. Questo rappresenta un’ampia garanzia: la via di mezzo tra una giustizia retributiva e una riparatrice, capace quindi non solo di condannare i rei, ma anche di aiutare le vittime ad ottenere giustizia, in modo tale che sia data loro la possibilità di ricostruire le proprie vite. A tal fine è stato istituito il Fondo fiduciario per le vittime, con il compito di andare incontro ai loro bisogni. I soggetti in questione sono: i bambini soldato (minori costretti alle armi e che hanno subito dure prove come conseguenza del loro essere coattivamente impegnati in prima linea), le vittime di rapimento o stupro (che necessitano di un’assistenza post-trauma), persone che hanno visto le loro proprietà o vite distrutte.
Il Fondo è stato creato dalla Corte, è amministrato dalla Cancelleria, ma è anche controllato da un organo indipendente (l’ufficio dei direttori).
Il fine del Fondo è quello di dare denaro alle vittime. Talvolta può essere denaro che la Corte ordina al criminale di pagare come compensazione (restituzione o riparazione) del danno commesso. Il denaro può essere assegnato (direttamente o attraverso organizzazioni) ai singoli individui quanto a gruppi di persone.
Per saperne di più visita il sito della
Corte Penale Internazionale
in Biblioteca: Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale